Cassazione Civile, Ordinanza n. 03172/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui un avvocato aveva ottenuto la condanna della Camera di commercio al pagamento di Euro 2.727,39 a titolo di compenso per prestazioni professionali. L’ente aveva proposto opposizione davanti al Tribunale di Cassino, che l’aveva accolta revocando il decreto ingiuntivo. L’avvocato aveva quindi appellato e la Corte d’appello di Roma aveva accolto il gravame. La Camera di commercio ha poi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello. Prima della decisione nel merito, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione, ritualmente notificato alla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre condannato la parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente. La Corte ha precisato che, essendo intervenuta l’estinzione del giudizio per rinuncia, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione ex art. 390 c.p.c.
consente al ricorrente di rinunciare al ricorso in cassazione, determinando l’arresto del giudizio se la rinuncia è ritualmente notificata alla controparte.
art. 391, comma 1, c.p.c.
Ne segue l'estinzione del processo di cassazione (art. 391, co. 1 c.p.c.)
la rinuncia al ricorso produce l’estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata alla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di pronuncia sul merito.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte provvede alla liquidazione delle spese in favore della parte che ha resistito, salvo diversa adesione alla rinuncia.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
Come è indicizzato
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