Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03172/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui un avvocato aveva ottenuto la condanna della Camera di commercio al pagamento di Euro 2.727,39 a titolo di compenso per prestazioni professionali. L’ente aveva proposto opposizione davanti al Tribunale di Cassino, che l’aveva accolta revocando il decreto ingiuntivo. L’avvocato aveva quindi appellato e la Corte d’appello di Roma aveva accolto il gravame. La Camera di commercio ha poi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello. Prima della decisione nel merito, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione, ritualmente notificato alla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre condannato la parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente. La Corte ha precisato che, essendo intervenuta l’estinzione del giudizio per rinuncia, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione ex art. 390 c.p.c.

    consente al ricorrente di rinunciare al ricorso in cassazione, determinando l’arresto del giudizio se la rinuncia è ritualmente notificata alla controparte.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    Ne segue l'estinzione del processo di cassazione (art. 391, co. 1 c.p.c.)

    la rinuncia al ricorso produce l’estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata alla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di pronuncia sul merito.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte provvede alla liquidazione delle spese in favore della parte che ha resistito, salvo diversa adesione alla rinuncia.
  • L’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.