Cassazione Penale, Sentenza n. 00662/2026 del 08/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello del 11/04/2025 chiedendo quanto segue: (i) censura della determinazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni per violazione di legge e carenza di motivazione (art. 29 e art. 228 legge fall.), posto che, dopo la riduzione per il rito abbreviato, la pena principale risultava inferiore ai 3 anni; (ii) richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 228 legge fall. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost.; (iii) doglianze sul mancato riconoscimento, con prevalenza, dell'attenuante della restituzione/risarcimento (art. 62, n. 6 c.p.) e delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate. In sintesi, la critica principale è che la durata dell'accessoria è stata fissata in modo automatico e senza adeguata individualizzazione e motivazione, in contrasto con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha rigettato le censure relative al riconoscimento dell'attenuante della restituzione/risarcimento e alla comparazione tra aggravanti e attenuanti (terzo motivo), ritenendo sufficiente la motivazione della Corte territoriale su tali profili. Ha invece ritenuto fondato il primo motivo: l'appello ha ridotto la pena complessiva a 2 anni e 10 mesi (dunque sotto il limite di 3 anni), pertanto non poteva essere confermata la durata dell'interdizione dai pubblici uffici fissata in 5 anni senza specifica motivazione e senza applicazione dei criteri di individualizzazione di cui all'art. 133 c.p., alla luce della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.222/2016) e delle Sezioni Unite (Suraci). Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla determinazione della durata della pena accessoria (interdizione dai pubblici uffici) e rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Salerno per nuovo giudizio sul solo punto; nel resto il ricorso è rigettato. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta irrilevante alla luce della decisione favorevole dell'adottata interpretazione costituzionalmente orientata.
Norme richiamate
art. 228 R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare)
Prevede l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per la fattispecie del curatore che insegue un interesse privato; la sua applicazione deve essere interpretata e motivata in modo tale da consentire l'individualizzazione della durata in base ai criteri dell'art. 133 c.p., alla luce della giurisprudenza costituzionale.
art. 29 cod. pen.
la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque
Stabilisce una regola automatica se la pena di reclusione è pari o superiore a tre anni; la Corte ha però richiamato che tale automatismo va applicato con riferimento alla pena effettivamente inflitta dopo eventuali riduzioni (es. rito abbreviato).
art. 37 cod. pen.
Non può essere usato per agganciare automaticamente la durata delle pene accessorie alla pena principale quando ciò sostituirebbe un automatismo ritenuto incostituzionale; la durata deve essere determinata, se la legge prevede un limite minimo e massimo, attraverso i criteri di cui all'art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen.
Fissa i criteri di individualizzazione della pena (circostanze soggettive e oggettive, funzione della pena ecc.); la Corte ha richiamato l'obbligo di applicare tali criteri e di motivare specificamente la scelta della durata della pena accessoria, soprattutto se essa è elevata rispetto alla pena principale.
Corte Cost. n. 222/2016
la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni che fissano automaticamente la durata delle pene accessorie senza possibilità di individualizzazione; implica che le pene accessorie fallimentari debbano essere determinate con criteri di dosimetria e adeguata motivazione.
Sez. U. n. 28901/2019 (Suraci)
Ha chiarito che quando la legge prevede un intervallo di durata per una pena accessoria il giudice deve determinare la misura concreta secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e non mediante un automatismo collegato alla pena principale (art. 37 c.p.).
art. 62 n. 6 cod. pen.
Prevede l'attenuante per la restituzione o il risarcimento del danno; nel caso di specie la Corte territoriale ha effettivamente riconosciuto l'attenuante nella formula "restituzione-risarcimento del danno", decisione ritenuta congruamente motivata dalla Cassazione.
art. 31 cod. pen.
Prevede l'applicazione di specifiche pene accessorie per il reato commesso da pubblico ufficiale; richiamato per spiegare l'obbligo di interdizione in relazione ai reati di falso commessi nell'esercizio di funzioni pubbliche.
art. 30 legge fall.
Qualifica il curatore fallimentare come pubblico ufficiale ai fini di responsabilità per falsità commessa nell'esercizio delle funzioni; rispetto a ciò si determina l'applicabilità dell'interdizione.
Massime di principio
- Quando la legge stabilisce un intervallo minimo e massimo per la durata di una pena accessoria, il giudice deve determinare la misura concreta applicando i criteri di cui all'art. 133 c.p. e motivando specificamente la scelta; non sono ammessi automatismi collegati alla sola durata della pena principale.
- Se la pena principale è stata ridotta per l'adozione del rito abbreviato, per verificare soglie previste dalla legge (es. il limite dei 3 anni) si deve prendere in considerazione la pena concretamente applicata dopo la riduzione.
- La Corte di Cassazione sindaca la legittimità della motivazione sulle scelte di dosimetria delle pene accessorie: la mancata o insufficiente motivazione sulla durata determina annullamento e rinvio limitato alla sola determinazione della durata.
- Il riconoscimento dell'attenuante per restituzione/risarcimento richiede che il giudice abbia considerato sia la restituzione materiale sia il risarcimento; se ciò è indicato in sentenza con sufficiente motivazione, il sindacato di legittimità è limitato.
- Problemi di compatibilità costituzionale di disposizioni che determinano automaticamente pene accessorie (o loro durata) impongono l'interpretazione conforme ai principi di proporzionalità e rieducazione, orientando il giudice all'uso dei criteri di individualizzazione anziché a criteri automatici.
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