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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00662/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello del 11/04/2025 chiedendo quanto segue: (i) censura della determinazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni per violazione di legge e carenza di motivazione (art. 29 e art. 228 legge fall.), posto che, dopo la riduzione per il rito abbreviato, la pena principale risultava inferiore ai 3 anni; (ii) richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 228 legge fall. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost.; (iii) doglianze sul mancato riconoscimento, con prevalenza, dell'attenuante della restituzione/risarcimento (art. 62, n. 6 c.p.) e delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate. In sintesi, la critica principale è che la durata dell'accessoria è stata fissata in modo automatico e senza adeguata individualizzazione e motivazione, in contrasto con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha rigettato le censure relative al riconoscimento dell'attenuante della restituzione/risarcimento e alla comparazione tra aggravanti e attenuanti (terzo motivo), ritenendo sufficiente la motivazione della Corte territoriale su tali profili. Ha invece ritenuto fondato il primo motivo: l'appello ha ridotto la pena complessiva a 2 anni e 10 mesi (dunque sotto il limite di 3 anni), pertanto non poteva essere confermata la durata dell'interdizione dai pubblici uffici fissata in 5 anni senza specifica motivazione e senza applicazione dei criteri di individualizzazione di cui all'art. 133 c.p., alla luce della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.222/2016) e delle Sezioni Unite (Suraci). Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla determinazione della durata della pena accessoria (interdizione dai pubblici uffici) e rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Salerno per nuovo giudizio sul solo punto; nel resto il ricorso è rigettato. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta irrilevante alla luce della decisione favorevole dell'adottata interpretazione costituzionalmente orientata.

Norme richiamate

  • art. 228 R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare)

    Prevede l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per la fattispecie del curatore che insegue un interesse privato; la sua applicazione deve essere interpretata e motivata in modo tale da consentire l'individualizzazione della durata in base ai criteri dell'art. 133 c.p., alla luce della giurisprudenza costituzionale.

  • art. 29 cod. pen.

    la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

    Stabilisce una regola automatica se la pena di reclusione è pari o superiore a tre anni; la Corte ha però richiamato che tale automatismo va applicato con riferimento alla pena effettivamente inflitta dopo eventuali riduzioni (es. rito abbreviato).

  • art. 37 cod. pen.

    Non può essere usato per agganciare automaticamente la durata delle pene accessorie alla pena principale quando ciò sostituirebbe un automatismo ritenuto incostituzionale; la durata deve essere determinata, se la legge prevede un limite minimo e massimo, attraverso i criteri di cui all'art. 133 c.p.

  • art. 133 cod. pen.

    Fissa i criteri di individualizzazione della pena (circostanze soggettive e oggettive, funzione della pena ecc.); la Corte ha richiamato l'obbligo di applicare tali criteri e di motivare specificamente la scelta della durata della pena accessoria, soprattutto se essa è elevata rispetto alla pena principale.

  • Corte Cost. n. 222/2016

    la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni che fissano automaticamente la durata delle pene accessorie senza possibilità di individualizzazione; implica che le pene accessorie fallimentari debbano essere determinate con criteri di dosimetria e adeguata motivazione.

  • Sez. U. n. 28901/2019 (Suraci)

    Ha chiarito che quando la legge prevede un intervallo di durata per una pena accessoria il giudice deve determinare la misura concreta secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e non mediante un automatismo collegato alla pena principale (art. 37 c.p.).

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Prevede l'attenuante per la restituzione o il risarcimento del danno; nel caso di specie la Corte territoriale ha effettivamente riconosciuto l'attenuante nella formula "restituzione-risarcimento del danno", decisione ritenuta congruamente motivata dalla Cassazione.

  • art. 31 cod. pen.

    Prevede l'applicazione di specifiche pene accessorie per il reato commesso da pubblico ufficiale; richiamato per spiegare l'obbligo di interdizione in relazione ai reati di falso commessi nell'esercizio di funzioni pubbliche.

  • art. 30 legge fall.

    Qualifica il curatore fallimentare come pubblico ufficiale ai fini di responsabilità per falsità commessa nell'esercizio delle funzioni; rispetto a ciò si determina l'applicabilità dell'interdizione.

Massime di principio

  • Quando la legge stabilisce un intervallo minimo e massimo per la durata di una pena accessoria, il giudice deve determinare la misura concreta applicando i criteri di cui all'art. 133 c.p. e motivando specificamente la scelta; non sono ammessi automatismi collegati alla sola durata della pena principale.
  • Se la pena principale è stata ridotta per l'adozione del rito abbreviato, per verificare soglie previste dalla legge (es. il limite dei 3 anni) si deve prendere in considerazione la pena concretamente applicata dopo la riduzione.
  • La Corte di Cassazione sindaca la legittimità della motivazione sulle scelte di dosimetria delle pene accessorie: la mancata o insufficiente motivazione sulla durata determina annullamento e rinvio limitato alla sola determinazione della durata.
  • Il riconoscimento dell'attenuante per restituzione/risarcimento richiede che il giudice abbia considerato sia la restituzione materiale sia il risarcimento; se ciò è indicato in sentenza con sufficiente motivazione, il sindacato di legittimità è limitato.
  • Problemi di compatibilità costituzionale di disposizioni che determinano automaticamente pene accessorie (o loro durata) impongono l'interpretazione conforme ai principi di proporzionalità e rieducazione, orientando il giudice all'uso dei criteri di individualizzazione anziché a criteri automatici.

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