Cassazione Penale, Sentenza n. 20345/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il D.A.P. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila che aveva respinto il reclamo del Ministero e aveva autorizzato, in via non limitata nel tempo, i colloqui visivi in modalità di videocomunicazione per il detenuto Ignazio Fontana sottoposto al regime differenziato di cui all'art.41-bis Ord.pen. Il Ministero ha censurato l'erronea applicazione di legge sostenendo che la circolare D.A.P. del 12 marzo 2020 aveva escluso i detenuti sottoposti a 41-bis dall'estensione delle videocomunicazioni e che non esisteva né normativa né regolamento che estendesse le videocomunicazioni al regime differenziato; in ogni caso l'emergenza pandemica non giustificava una deroga generalizzata alle modalità ordinarie dei colloqui visivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha rilevato che il Tribunale di Sorveglianza ha motivato la concessione del video colloquio richiamando genericamente la pandemia senza valutare il contesto normativo e sanitario di riferimento e senza documentare l'esistenza di una "impossibilità" o di una "gravissima difficoltà" a svolgere il colloquio in presenza. Inoltre la Corte ha richiamato che la normativa speciale legata all'emergenza epidemiologica è stata modulata nel tempo e che, cessato lo stato di emergenza e prorogata la disciplina speciale solo fino al 31 dicembre 2022, l'ufficio di sorveglianza deve compiere una specifica valutazione basata sui dati sanitari e sulle circostanze concrete del caso; il provvedimento impugnato, che autorizzava la videocomunicazione senza scadenza e con motivazione generica, è risultato pertanto viziato.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento Penitenziario
La norma regola il regime differenziato; la Corte sottolinea che i detenuti sottoposti a 41-bis non possono automaticamente godere delle misure derogatorie previste per l'emergenza senza una specifica valutazione delle esigenze di sicurezza e della gravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza
Circolare D.A.P. 12 marzo 2020
La circolare aveva esteso le videocomunicazioni per la pandemia ma espressamente aveva escluso i soggetti sottoposti al regime differenziato 41-bis; la Corte rileva che la circolare non ha creato una regola permanente che deroghi alle tutele del regime differenziato
Legge n. 15/2022
La legge ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la disciplina speciale legata alla situazione epidemiologica, configurando il contesto normativo entro cui devono essere valutate le richieste di video colloquio; ciò implica che dopo tale data non è più possibile fondare automaticamente le autorizzazioni sui presupposti emergenziali senza specifica motivazione
Giurisprudenza (Sez. I, n. 23819 del 2020; Sez. I, n. 42654 del 28/9/2022)
La giurisprudenza ha ammesso video colloqui solo in presenza di impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza; inoltre ha precisato che, superata la fase più restrittiva della pandemia, il Tribunale di sorveglianza deve motivare in modo specifico la sussistenza di tali condizioni tenendo conto del quadro normativo e sanitario vigente
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art.41-bis, l'autorizzazione a colloqui visivi a distanza richiede una motivazione specifica che dimostri l'impossibilità o una gravissima difficoltà a svolgere il colloquio in presenza; non è sufficiente un richiamo generico all'emergenza sanitaria
- La sussistenza di misure emergenziali o la mera esistenza di una pandemia non produce automaticamente una deroga alle modalità ordinarie di fruizione dei colloqui per i 41-bis: il giudice deve valutare il quadro normativo e sanitario attuale e i dati concreti relativi al singolo caso
- Le autorizzazioni a videocomunicazioni per ragioni sanitarie dovrebbero essere temporanee e motivate anche in relazione alla durata prevista dell'emergenza o delle misure restrittive; provvedimenti senza scadenza sono suscettibili di annullamento
- Le circolari amministrative (es. D.A.P.) non possono da sole estendere in modo permanente modalità derogatorie ai detenuti in regime differenziato; è necessario un intervento normativo o una motivazione giurisdizionale fondata sui presupposti richiesti
- Il livello di onere motivazionale del giudice di sorveglianza varia in funzione dell'intensità delle misure di contrasto alla pandemia: all'aumentare della cessazione delle restrizioni aumenta l'obbligo motivazionale per giustificare misure derogatorie
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