Sentenza n. 1009/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale della monetizzazione del congedo ordinario non fruito, limitatamente a 18 giorni del 2021, 32 giorni del 2022 e 5 giorni del 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in congedo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già maresciallo ordinario della Guardia di Finanza, era stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio e collocato in congedo assoluto con decorrenza 1° dicembre 2024, dopo un lungo periodo di assenza per infermità. Aveva chiesto la monetizzazione di 88 giorni di congedo ordinario non fruito relativi agli anni 2021, 2022 e 2023. L’amministrazione aveva riconosciuto soltanto il pagamento sostitutivo di 33 giorni del 2023, ritenendo che il militare avesse manifestato la volontà di non convertire i giorni di licenza ordinaria in licenza straordinaria e, quindi, avesse rinunciato alla loro fruizione. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 14 del d.P.R. n. 395/1995, dell’art. 905 del d.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 36 e 97 Cost., nonché carenza di istruttoria e travisamento dei fatti. Ha sostenuto che la mancata fruizione delle ferie era dipesa da malattia, esigenze di servizio e dal successivo collocamento imprevedibile in congedo assoluto, non da una sua volontà; che l’art. 905 del Codice dell’ordinamento militare imponeva all’amministrazione di concedere i periodi di licenza non fruiti prima del collocamento in aspettativa; e che nessuna dichiarazione resa nell’ambito della domanda di aspettativa poteva essere interpretata come rinuncia a un diritto irrinunciabile. Ha inoltre contestato il difetto di istruttoria e il travisamento dei dati risultanti dalla piattaforma amministrativa e dalle determinazioni del Comando.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando i principi espressi dal Consiglio di Stato e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto è un diritto soggettivo patrimoniale, azionabile mediante accertamento e condanna; gli atti amministrativi di diniego non costituiscono l’intermediazione necessaria per la sua esistenza. Il divieto di monetizzazione delle ferie dei dipendenti pubblici non opera quando la mancata fruizione sia dovuta a cause indipendenti dalla volontà del lavoratore. Nel caso concreto, l’assenza per infermità, il collocamento in aspettativa e la successiva declaratoria di inidoneità assoluta avevano impedito oggettivamente la fruizione delle ferie e non erano imputabili al ricorrente. La domanda di aspettativa non poteva essere interpretata come rinuncia al congedo ordinario, anche perché al momento della sua presentazione il dipendente non poteva prevedere il successivo congedo assoluto e poteva ancora rientrare in servizio. L’amministrazione, inoltre, aveva l’onere di indicare chiaramente per iscritto le conseguenze della mancata richiesta di fruizione delle ferie. Le disposizioni interne non potevano attribuire alle dichiarazioni del dipendente effetti abdicativi incompatibili con il diritto europeo, la Costituzione e la legge. È stato quindi accertato il diritto alla monetizzazione di ulteriori 55 giorni di congedo ordinario non goduto relativi agli anni 2021, 2022 e, parzialmente, 2023, oltre ai 33 giorni già riconosciuti, con condanna dell’amministrazione al pagamento e alla corresponsione della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del collocamento a riposo fino al saldo. Le spese sono state compensate per la recente formazione dell’orientamento e l’esistenza di precedenti contrari.
Norme richiamate
art. 14 d.P.R. n. 395/1995
all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso
La disposizione fonda il pagamento sostitutivo del congedo ordinario non fruito alla cessazione del rapporto quando la mancata fruizione non sia riconducibile alla volontà del dipendente e sia collegata a esigenze di servizio o a cause oggettive.
art. 905 d.lgs. n. 66/2010
Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti
La norma impone all’amministrazione di consentire, prima del collocamento in aspettativa per infermità, la fruizione dei periodi di licenza maturati e non goduti, senza trasformare la mancata richiesta del dipendente in una rinuncia al diritto.
art. 36, comma 3, Cost.
Il lavoratore ha diritto [...] a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi
Il diritto alle ferie annuali retribuite ha natura irrinunciabile; la mancata fruizione non può essere imputata al lavoratore quando dipenda da malattia, inidoneità o altre cause oggettive.
art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012
La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età
Il divieto di monetizzazione delle ferie dei dipendenti pubblici deve essere interpretato conformemente al diritto costituzionale ed europeo e non può operare quando la mancata fruizione sia indipendente dalla volontà del dipendente, in particolare in caso di cessazione imprevista per inidoneità fisica.
art. 7 direttiva 2003/88/CE
il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di cessazione del rapporto
Alla cessazione del rapporto il lavoratore che non abbia potuto fruire delle ferie ha diritto all’indennità sostitutiva; tale diritto non può essere subordinato a condizioni ulteriori rispetto alla cessazione e al mancato godimento delle ferie.
art. 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite
La disposizione rafforza la tutela effettiva del diritto alle ferie e impedisce che esigenze di contenimento della spesa pubblica prevalgano sulla tutela della salute e sicurezza del lavoratore.
art. 10 d.lgs. n. 66/2003
Recepisce il principio europeo sul periodo minimo di ferie annuali e sul divieto di monetizzazione durante il rapporto, con eccezione della cessazione del rapporto.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Il pagamento dovuto comprende la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, decorrente dalla data del collocamento a riposo fino all’effettivo pagamento.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito al ricorrente di presentare osservazioni, senza tuttavia sanare l’erronea valutazione sostanziale dell’amministrazione.
art. 74 c.p.a.
Il TAR ha richiamato i principi della sentenza del Consiglio di Stato ritenendoli applicabili alla fattispecie.
Massime di principio
- Alla cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute quando la mancata fruizione non sia imputabile alla sua volontà, anche se la cessazione è intervenuta per inidoneità fisica permanente e assoluta.
- Il divieto di monetizzazione delle ferie dei dipendenti pubblici deve essere interpretato in conformità all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, all’art. 31, paragrafo 2, CDFUE e all’art. 36 Cost.; esso non può operare quando malattia, infermità, infortunio o altra causa oggettiva abbiano impedito la fruizione delle ferie.
- La presentazione di una domanda di aspettativa per infermità o la mancata richiesta di conversione delle ferie in licenza straordinaria non costituiscono, di per sé, rinuncia al diritto alle ferie né escludono il diritto alla monetizzazione, soprattutto quando il dipendente non poteva prevedere la successiva cessazione dal servizio per inidoneità.
- L’amministrazione militare deve consentire la fruizione dei periodi di licenza non goduti prima del collocamento in aspettativa per infermità, ai sensi dell’art. 905 del d.lgs. n. 66/2010, e non può attribuire a disposizioni interne o a dichiarazioni del dipendente effetti abdicativi non previsti dalla legge e incompatibili con il diritto europeo.
- Il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto ha natura di diritto soggettivo patrimoniale e può essere fatto valere con un’azione di accertamento e condanna, senza che il diniego amministrativo costituisca l’atto costitutivo o necessario per la sua tutela.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1672/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1674/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1675/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 131/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 132/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 133/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →