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Sentenza

Sentenza n. 7383/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare: - del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. 2025-653, emanato il 13/10/2025 e notificato il 19/10/2025 dall'Ambasciata d'Italia a Teheran; - nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202600063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, adottato dall'Ambasciata d'Italia a Teheran

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva richiesto un visto di tipo D per potersi immatricolare e frequentare un corso universitario in lingua inglese presso un'università italiana. Il diniego era motivato dall'insufficienza dei mezzi economici documentati, costituiti esclusivamente da una garanzia fideiussoria di euro 10.386,43, ritenuta non idonea a garantire il pagamento delle spese universitarie e di soggiorno. Il primo motivo deduceva violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 4 d.lgs. 286/1998, nonché difetto, carenza e inadeguatezza della motivazione, assumendo che il provvedimento non consentisse di comprendere i presupposti fattuali e normativi del diniego. Il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 39 d.lgs. 286/1998, degli artt. 44-bis e 46 d.P.R. 394/1999, dell'art. 15 dell'allegato al d.m. 850/2011, della direttiva del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2000 e delle procedure ministeriali per l'ingresso degli studenti internazionali per l'anno accademico 2025-2026, oltre a eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, falsità del presupposto e manifesta ingiustizia. Il ricorrente sosteneva che la fideiussione fosse uno strumento espressamente ammesso per dimostrare i mezzi di sussistenza e che le tasse universitarie sarebbero state in concreto ridotte a euro 189 di tassa regionale ed euro 16 di imposta di bollo in ragione dell'ISEE. Il Collegio aveva inoltre prospettato d'ufficio possibili profili di irricevibilità e di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ma ha ritenuto di poter prescindere da tali questioni, decidendo il ricorso nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso il difetto di motivazione, rilevando che il provvedimento consentiva di individuare chiaramente la ragione del diniego: l'insufficienza dei mezzi di sostentamento documentati rispetto alle spese del soggiorno e agli ulteriori costi considerati dall'amministrazione. L'amministrazione non aveva negato in astratto l'utilizzabilità della fideiussione, ma ne aveva valutato l'insufficienza concreta alla luce della situazione socioeconomica dell'istante e della famiglia. Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo affermando che il Ministero dell'Interno individua i parametri dei mezzi di sussistenza, mentre l'autorità competente del Ministero degli Affari Esteri conserva il potere di verificare, caso per caso, l'adeguatezza delle garanzie. Gli importi minimi previsti dalla direttiva ministeriale costituiscono una soglia necessaria, ma il loro rispetto non determina automaticamente il diritto al visto. La fideiussione è in linea di principio idonea a comprovare una solvibilità generale e può soddisfare il requisito minimo, ma non impedisce una valutazione complessiva dell'effettiva disponibilità di mezzi e della concreta capacità di fronteggiare le esigenze quotidiane. Nel caso concreto, il ricorrente non aveva prodotto altra documentazione attestante la disponibilità di denaro. Inoltre, la fideiussione prevedeva la preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, c.c.; tale meccanismo non assicurava una liquidità immediata per le necessità ordinarie del soggiorno. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza

    Lo straniero deve dimostrare, oltre allo scopo e alle condizioni del soggiorno, la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti; i relativi parametri sono definiti con direttiva del Ministro dell'Interno.

  • art. 39, comma 3, lett. a), d.lgs. 286/1998

    gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero

    La disciplina regolamentare deve stabilire anche le modalità di prestazione di garanzie economiche sostitutive della dimostrazione diretta dei mezzi di sussistenza.

  • art. 44-bis, comma 1, d.P.R. 394/1999

    Per l'ingresso per motivi di studio richiama le condizioni stabilite dall'art. 39 del testo unico e dall'art. 46 del regolamento.

  • art. 46 d.P.R. 394/1999

    Rimette alla disciplina attuativa e ai provvedimenti successivi la regolazione delle condizioni di ingresso per studio e la determinazione dei mezzi di sussistenza.

  • art. 15, lett. b), dell'allegato A al d.m. 850/2011

    adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entità non inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente erogatore

    Gli importi fissati dal Ministero dell'Interno costituiscono un minimo indefettibile, ma la loro dimostrazione non esclude la valutazione dell'adeguatezza concreta delle garanzie da parte dell'autorità competente al rilascio del visto.

  • art. 1, comma 3, direttiva del Ministero dell'Interno 1 marzo 2000

    Ammette l'utilizzabilità della fideiussione per la prova dei mezzi di sussistenza, senza renderla automaticamente sufficiente in ogni caso concreto.

  • art. 1944, comma 2, c.c.

    La preventiva escussione del debitore principale prevista nella polizza rendeva non immediatamente disponibile la liquidità garantita e incideva sulla concreta idoneità della fideiussione a coprire le esigenze quotidiane del soggiorno.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato quando espone in modo comprensibile la ragione ostativa, individuata nell'insufficienza dei mezzi di sostentamento documentati.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio, la dimostrazione del possesso dei mezzi di sussistenza deve essere valutata non soltanto in rapporto alla soglia minima individuata dalla direttiva del Ministero dell'Interno, ma anche alla concreta adeguatezza delle garanzie rispetto alle condizioni personali, familiari e alle spese prevedibili del soggiorno.
  • La fideiussione è astrattamente utilizzabile per comprovare i mezzi economici richiesti per il visto di studio, ma il suo deposito non attribuisce automaticamente il diritto al rilascio del visto né esclude il potere dell'amministrazione di verificarne l'effettiva idoneità nel caso concreto.
  • Il rispetto dell'importo minimo previsto dalla disciplina sui mezzi di sussistenza costituisce una condizione necessaria, ma non necessariamente sufficiente: l'autorità competente può negare il visto quando, sulla base dell'istruttoria complessiva, permangano dubbi ragionevoli sulla disponibilità effettiva di risorse adeguate.
  • Una garanzia fideiussoria soggetta alla preventiva escussione del debitore principale può essere ritenuta inidonea a garantire le esigenze ordinarie di un soggiorno, poiché non assicura la disponibilità immediata della liquidità necessaria per il sostentamento quotidiano.
  • Il diniego del visto soddisfa l'obbligo di motivazione quando individua chiaramente l'insufficienza dei mezzi economici documentati e consente di comprendere il rapporto tra tali mezzi e le spese del soggiorno, anche se l'amministrazione non contesta l'ammissibilità astratta dello strumento fideiussorio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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