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Sentenza

Sentenza del 08/01/2020 n. 14 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Tributi (in generale) - Sanzioni civili e amministrative - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - Sanzioni civili e amministrative - Sanzioni amministrative - Crisi aziendale - Forza maggiore - Ricorrenza - Esclusione - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della decisione di primo grado che aveva parzialmente annullato la cartella di pagamento per omesso/ritardato versamento di IVA, IRES e IRAP per gli anni 2011-2012, con esclusione delle sanzioni per il ritardo in ragione di una presunta crisi di liquidità causata dai ritardi di pagamento della Regione Calabria. L'Agenzia ha contestato l'operatività della causa di forza maggiore e la fondatezza delle deduzioni difensive (ritardi PA prevedibili, dovere di accantonare fondi, assenza di prova dell'impossibilità di procurarsi liquidità). La società ha resistito invocando forza maggiore, difetti di notifica via PEC, carenza di motivazione sugli interessi e mancanza di sottoscrizione del ruolo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado. È stata dichiarata la legittimità della cartella di pagamento e delle somme richieste (compresi interessi e sanzioni), ritenendo infondato il ricorso alla scriminante della forza maggiore perché la società non ha fornito prova concreta dell'elemento oggettivo e, soprattutto, dell'elemento soggettivo (mancata adozione di misure idonee per procurarsi liquidità: dismissione di beni, ricorso al credito, vendite di cespiti personali dell'amministratore, ecc.). L'appello incidentale della società è stato rigettato: la notifica via PEC è stata ritenuta efficace o sanata dall'avvenuto raggiungimento dello scopo; la carenza di sottoscrizione non ha invalidato l'atto; la determinazione degli interessi è sufficientemente chiara. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 5, d.lgs. 18/12/1997, n. 472

    La norma prevede la scriminante della forza maggiore per l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie; però la giurisprudenza richiede elemento oggettivo (evento anormale ed estraneo) e soggettivo (onere di adottare misure idonee per prevenire le conseguenze), con onere probatorio del contribuente.

  • art. 26 d.P.R. 29/09/1973, n. 602

    Disciplina la notificazione della cartella di pagamento e rinvia alle regole sulle notificazioni; qui è stato ritenuto rispettato l'indirizzo PEC o comunque sanata la notifica per raggiungimento dello scopo.

  • art. 60 d.P.R. 29/09/1973, n. 600

    Richiamato dal regime di notificazione delle cartelle e collegato alle norme civilistiche sulle notificazioni; utilizzato per valutare l'irritualità e la possibile sanatoria della notifica.

  • art. 156 c.p.c.

    Istituto della sanatoria del vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo cui l'atto tende, applicato dalla giurisprudenza per casi di PEC con file .pdf anziché .p7m quando il destinatario ha preso conoscenza dell'atto.

  • art. 25 d.P.R. 29/09/1973, n. 602

    Prevede il modello ministeriale della cartella di pagamento; l'omessa sottoscrizione non comporta automaticamente invalidità se l'atto è riconducibile all'organo emittente.

  • art. 21-octies legge 7/08/1990, n. 241

    Principio di irrilevanza di vizi formali quando l'atto è vincolato e riconducibile all'amministrazione; applicato per escludere inefficacia per omissione di firma.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. sez. 6-5, 29/03/2018, n. 7850; Cass. sez. 5, 22/09/2017, n. 22153; Cass. sez. 6-5, 08/02/2018, n. 3049)

    Orientamenti consolidati che escludono che una mera crisi aziendale o la mancata riscossione di crediti costituiscano automaticamente forza maggiore; la nozione va interpretata secondo giurisprudenza eurounitaria e richiede prova dell'imprevedibilità/anormalità dell'evento e dell'adozione di tutte misure ragionevoli per fronteggiarne gli effetti.

Massime di principio

  • La mera crisi di liquidità dell'impresa, anche se derivante da ritardi di pagamento della pubblica amministrazione, non costituisce automaticamente causa di forza maggiore ai fini dell'esenzione dalle sanzioni tributarie.
  • Per invocare la scriminante della forza maggiore il contribuente deve dimostrare sia l'elemento oggettivo (evento anormale, imprevedibile ed esterno) sia l'elemento soggettivo: di essersi attivato con misure idonee e proporzionate per procurarsi la liquidità necessaria (es. vendita di beni, ricorso al credito bancario, alienazione di cespiti personali).
  • I ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione rientrano nel rischio d'impresa e richiedono capacità preventiva di accantonamento o adozione di misure organizzative; non è sufficiente una dichiarazione generica di illiquidità.
  • Errori formali nella notificazione via PEC (es. file .pdf vs .p7m) possono essere sanati se è dimostrabile il raggiungimento dello scopo (conoscenza effettiva dell'atto) e comportano la perdita dell'interesse a contestare il ruolo se la cartella è stata effettivamente eseguita/rateizzata.
  • L'omessa sottoscrizione dell'atto amministrativo non invalida automaticamente la cartella se l'atto è inequivocabilmente riferibile all'ufficio emittente; l'onere di provarne l'irritualità o la provenienza è a carico del contribuente.
  • La determinazione degli interessi è generalmente attività vincolata e ricostruibile aritmeticamente; contestazioni generiche sulla motivazione degli interessi sono frequentemente ritenute infondate.

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