Cassazione Penale, Sentenza n. 8403/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Allocca era stato condannato dal Tribunale di Sassari per due fatti riuniti in continuazione: A) guida senza patente revocata (art.116, comma 15, C.d.S.) per il quale era stata accertata la recidiva nel biennio; B) guida nonostante fosse sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art.73 d.lgs. 159/2011). La Corte d'appello aveva ritenuto il reato B assorbente rispetto al reato A applicando il principio di specialità e rideterminato la pena. Con ricorso per cassazione Allocca deduceva erronea applicazione delle norme antimafia (artt.73 e 75 d.lgs.159/2011) e carenza di motivazione sulla persistente pericolosità ai fini della misura di prevenzione.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso per ragioni diverse da quelle addotte dall'imputato: ha dichiarato che la fattispecie B (art.73 d.lgs.159/2011, nella parte considerata) non può più considerarsi reato in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n.116/2024, pertanto il fatto non sussiste e la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al capo B. Quanto al capo A (art.116, comma 15 C.d.S.) la Corte ha rilevato che, poiché la Corte d'appello aveva ritenuto B assorbente A, con la caduta di B il reato A riacquista autonomia; la responsabilità per A risultando già definitivamente accertata e non essendo intervenuta prescrizione (applicandosi la disciplina più favorevole della legge n.103/2017 per i fatti commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019), la Cassazione ha annullato con rinvio la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio del reato A, disponendo nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari.
Norme richiamate
art. 116, comma 15 Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n.285)
La condotta di guida nei casi aggravati da recidiva nel biennio costituisce ancora reato autonomo; la ricostruzione della Cassazione conferma che tale ipotesi non è stata depenalizzata e richiede valutazione autonoma del trattamento sanzionatorio quando ricompaia da provvedimenti assorbiti.
art. 73 D.Lgs. 6/9/2011 n.159 (Codice delle leggi antimafia)
La Corte costituzionale (sent. n.116/2024) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di art.73 che puniva la guida da parte di soggetti sottoposti a misura di prevenzione personale quando la revoca o sospensione della patente non fosse direttamente connessa al provvedimento di prevenzione; di conseguenza la Cassazione ha ritenuto il fatto contestato non più sussistente.
art. 603 cod. proc. pen. e art. 606 cod. proc. pen.
Richiamate per evidenziare limiti di ammissibilità dei motivi in cassazione: la Corte ha escluso la deduzione di questioni inerenti la persistenza della pericolosità proposta per la prima volta in Cassazione, per violazione dell'art.603.
sentenza Corte Cost. n.116/2024
Decisione che ha inciso sulla punibilità della condotta prevista dall'art.73, determinando la non sussistenza del reato contestato al capo B.
legge n.103/2017 (cd. Riforma Orlando) e successive modifiche in materia di prescrizione
La Cassazione ha applicato la disciplina più favorevole in materia di prescrizione (legge n.103/2017) ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, con la conseguenza che il reato A non risultava prescritto.
D.Lgs. 15/01/2016 n.8 (riguardo a depenalizzazioni e tipi sanzionatori)
Richiamato per spiegare che la depenalizzazione della fattispecie non aggravata non ha esteso i suoi effetti alla fattispecie aggravata da recidiva, la quale mantiene il regime sanzionatorio proprio.
Massime di principio
- Se la Corte costituzionale dichiara incostituzionale una norma penale nella parte che la rende punibile, la condotta regolata da quella parte non può più essere considerata reato: il giudice di legittimità annulla per "fatto non sussiste".
- Quando due fattispecie sono state trattate in rapporto di specialità o assorbimento e la norma assorbente viene dichiarata non più applicabile, la fattispecie assorbita riconquista autonomia e deve essere valutata nuovamente, compresa la determinazione del trattamento sanzionatorio.
- In Cassazione non possono essere proposte questioni nuove che non siano state dedotte nei motivi di gravame in sede di merito (art.603 cod. proc. pen.); tali deduzioni sono inammissibili.
- Per reati commessi nel periodo 3/8/2017 - 31/12/2019 va ricercata e applicata la disciplina prescrizionale più favorevole (legge n.103/2017) laddove la giurisprudenza suprema ritenga applicabile tale criterio temporale.
- L'annullamento senza rinvio è utilizzato quando il fatto non sussiste o la condanna non può trovare fondamento di diritto; l'annullamento con rinvio è adottato quando occorre che il giudice di merito ridetermini la pena o il trattamento sanzionatorio alla luce della pronuncia di legittimitÃ.
- La depenalizzazione o modifiche legislative intervenute dopo il fatto possono incidere solo nei limiti in cui la disciplina nuova sia più favorevole all'imputato; le fattispecie aggravate che conservano punibilità autonoma non vengono automaticamente depenalizzate.
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