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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8403/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Allocca era stato condannato dal Tribunale di Sassari per due fatti riuniti in continuazione: A) guida senza patente revocata (art.116, comma 15, C.d.S.) per il quale era stata accertata la recidiva nel biennio; B) guida nonostante fosse sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art.73 d.lgs. 159/2011). La Corte d'appello aveva ritenuto il reato B assorbente rispetto al reato A applicando il principio di specialità e rideterminato la pena. Con ricorso per cassazione Allocca deduceva erronea applicazione delle norme antimafia (artt.73 e 75 d.lgs.159/2011) e carenza di motivazione sulla persistente pericolosità ai fini della misura di prevenzione.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso per ragioni diverse da quelle addotte dall'imputato: ha dichiarato che la fattispecie B (art.73 d.lgs.159/2011, nella parte considerata) non può più considerarsi reato in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n.116/2024, pertanto il fatto non sussiste e la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al capo B. Quanto al capo A (art.116, comma 15 C.d.S.) la Corte ha rilevato che, poiché la Corte d'appello aveva ritenuto B assorbente A, con la caduta di B il reato A riacquista autonomia; la responsabilità per A risultando già definitivamente accertata e non essendo intervenuta prescrizione (applicandosi la disciplina più favorevole della legge n.103/2017 per i fatti commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019), la Cassazione ha annullato con rinvio la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio del reato A, disponendo nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15 Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n.285)

    La condotta di guida nei casi aggravati da recidiva nel biennio costituisce ancora reato autonomo; la ricostruzione della Cassazione conferma che tale ipotesi non è stata depenalizzata e richiede valutazione autonoma del trattamento sanzionatorio quando ricompaia da provvedimenti assorbiti.

  • art. 73 D.Lgs. 6/9/2011 n.159 (Codice delle leggi antimafia)

    La Corte costituzionale (sent. n.116/2024) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di art.73 che puniva la guida da parte di soggetti sottoposti a misura di prevenzione personale quando la revoca o sospensione della patente non fosse direttamente connessa al provvedimento di prevenzione; di conseguenza la Cassazione ha ritenuto il fatto contestato non più sussistente.

  • art. 603 cod. proc. pen. e art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamate per evidenziare limiti di ammissibilità dei motivi in cassazione: la Corte ha escluso la deduzione di questioni inerenti la persistenza della pericolosità proposta per la prima volta in Cassazione, per violazione dell'art.603.

  • sentenza Corte Cost. n.116/2024

    Decisione che ha inciso sulla punibilità della condotta prevista dall'art.73, determinando la non sussistenza del reato contestato al capo B.

  • legge n.103/2017 (cd. Riforma Orlando) e successive modifiche in materia di prescrizione

    La Cassazione ha applicato la disciplina più favorevole in materia di prescrizione (legge n.103/2017) ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, con la conseguenza che il reato A non risultava prescritto.

  • D.Lgs. 15/01/2016 n.8 (riguardo a depenalizzazioni e tipi sanzionatori)

    Richiamato per spiegare che la depenalizzazione della fattispecie non aggravata non ha esteso i suoi effetti alla fattispecie aggravata da recidiva, la quale mantiene il regime sanzionatorio proprio.

Massime di principio

  • Se la Corte costituzionale dichiara incostituzionale una norma penale nella parte che la rende punibile, la condotta regolata da quella parte non può più essere considerata reato: il giudice di legittimità annulla per "fatto non sussiste".
  • Quando due fattispecie sono state trattate in rapporto di specialità o assorbimento e la norma assorbente viene dichiarata non più applicabile, la fattispecie assorbita riconquista autonomia e deve essere valutata nuovamente, compresa la determinazione del trattamento sanzionatorio.
  • In Cassazione non possono essere proposte questioni nuove che non siano state dedotte nei motivi di gravame in sede di merito (art.603 cod. proc. pen.); tali deduzioni sono inammissibili.
  • Per reati commessi nel periodo 3/8/2017 - 31/12/2019 va ricercata e applicata la disciplina prescrizionale più favorevole (legge n.103/2017) laddove la giurisprudenza suprema ritenga applicabile tale criterio temporale.
  • L'annullamento senza rinvio è utilizzato quando il fatto non sussiste o la condanna non può trovare fondamento di diritto; l'annullamento con rinvio è adottato quando occorre che il giudice di merito ridetermini la pena o il trattamento sanzionatorio alla luce della pronuncia di legittimitÃ.
  • La depenalizzazione o modifiche legislative intervenute dopo il fatto possono incidere solo nei limiti in cui la disciplina nuova sia più favorevole all'imputato; le fattispecie aggravate che conservano punibilità autonoma non vengono automaticamente depenalizzate.

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