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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06817/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca del patrocinio a spese dello Stato, già concesso per impugnare un provvedimento di trasferimento verso la Germania adottato nell’ambito della procedura di determinazione dello Stato competente ai sensi del Regolamento UE n. 604/2013. Il tribunale aveva ritenuto che il ricorso contro il trasferimento fosse manifestamente infondato e, per ciò solo, aveva disposto la revoca del beneficio. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 122, 136 d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 24 Cost., sostenendo che la valutazione di manifesta infondatezza del giudizio di merito non poteva automaticamente giustificare la revoca del patrocinio, soprattutto perché nel giudizio principale erano emerse omissioni informative e procedurali, tra cui il mancato colloquio personale previsto dalla normativa Dublino. Ha inoltre evidenziato che il ricorso contro il trasferimento era ancora pendente e che, successivamente, era stato accolto dalla Cassazione nel relativo giudizio di impugnazione del provvedimento di trasferimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, in materia di protezione internazionale, la revoca del patrocinio per manifesta infondatezza non può operare con automatismo quando la domanda è ancora sub iudice, poiché ciò condurrebbe a una soluzione irragionevole e contraddittoria. Nel caso concreto, la motivazione del tribunale sulla manifesta infondatezza era basata su un errore di diritto, poiché dava per sanate omissioni informative e procedurali che invece erano state poste in discussione e che avevano rilevanza nel giudizio principale. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    La previsione della revoca del patrocinio a spese dello Stato per domande manifestamente infondate è ritenuta compatibile con il diritto di difesa, ma non può trasformarsi in un automatismo irragionevole quando la pretesa è ancora sub iudice.

  • art. 74 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il patrocinio a spese dello Stato presuppone che la pretesa non sia manifestamente infondata; la revoca è possibile anche per insussistenza originaria dei presupposti di ammissione.

  • art. 122 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Le istanze per il patrocinio devono contenere le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa, con specifica indicazione delle prove.

  • art. 136 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La norma è richiamata nel combinato disposto relativo alla revoca del beneficio per dolo, colpa grave o difetto dei presupposti.

  • art. 35 bis, comma 17, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    Nelle controversie di protezione internazionale, se il ricorso è rigettato integralmente, il giudice deve indicare nel decreto di pagamento le ragioni per cui non ritiene la domanda manifestamente infondata ai fini della revoca del patrocinio.

  • art. 29 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    È richiamato come disposizione che disciplina la decisione della Commissione territoriale impugnata.

  • art. 32, comma 1, lett. b-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    È richiamato come base della decisione amministrativa impugnata nella materia della protezione internazionale.

  • art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato quale norma sul decreto di pagamento nel quale devono essere indicate le ragioni di non manifesta infondatezza ai fini della revoca.

  • art. 18, comma 1, lett. d), Regolamento (UE) n. 604/2013

    È la base del provvedimento di trasferimento verso altro Stato membro che aveva dato origine alla precedente impugnazione.

  • art. 5 Regolamento (UE) n. 604/2013

    È richiamato come obbligo di colloquio personale nella procedura Dublino, la cui omissione rileva nel giudizio sulla legittimità del trasferimento.

Massime di principio

  • In materia di patrocinio a spese dello Stato nelle controversie di protezione internazionale, la revoca per manifesta infondatezza della domanda non può operare in modo automatico e sganciato dalla concreta fase processuale in cui la pretesa è ancora pendente.
  • La manifesta infondatezza va valutata tenendo conto del quadro complessivo della controversia e delle eventuali omissioni procedurali o informative che abbiano inciso sulla validità dell’atto impugnato; non è consentito sanare ex post, ai fini della revoca, vizi che restano rilevanti nel giudizio principale.
  • L’art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008 va interpretato in armonia con la disciplina generale del patrocinio a spese dello Stato: la revoca è possibile per dolo, colpa grave o insussistenza dei presupposti, ma richiede una motivazione coerente e non meramente automatica.
  • Quando la domanda principale è stata poi riconosciuta fondata o comunque non manifestamente infondata nel relativo giudizio, ciò smentisce la correttezza di una revoca fondata su un giudizio prognostico di totale infondatezza reso in modo erroneo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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