Cassazione Civile, Ordinanza n. 25422/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria stipulato nel 1991 per una macchina da stampa. La società di leasing aveva ottenuto in precedenza decreti/decisioni favorevoli per il pagamento di canoni scaduti e la restituzione del bene. Dopo un primo intervento della Cassazione nel 2017, la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha ricalcolato gli importi dovuti escludendo la capitalizzazione annuale degli interessi e applicando, per il periodo successivo al 31/3/1997, i tassi soglia antiusura vigenti tempo per tempo, ma ha comunque confermato la debenza di somme e la restituzione del macchinario. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione della disciplina antiusura e dell'art. 1815 c.c., sostenendo che il ricalcolo avrebbe dovuto escludere anche gli interessi moratori usurari dopo il 31/3/1997 e chiedendo un'ulteriore integrazione della CTU; 2) violazione della normativa sul leasing e omessa pronuncia, deducendo che la Corte d'appello non avrebbe esaminato la domanda di riscatto del bene, che sarebbe stato integralmente pagato; 3) violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. e vizio motivazionale, lamentando l'assenza del presupposto di liquidità per i decreti ingiuntivi e la conseguente illegittimità delle statuizioni sulle spese della fase monitoria. La controricorrente ha resistito sostenendo la correttezza della sentenza impugnata.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di rinvio aveva correttamente applicato il principio, già fissato dalla precedente Cassazione, secondo cui nei rapporti soggetti alla disciplina antiusura, una volta superata la soglia, operano la sostituzione automatica dei tassi convenzionali con i tassi soglia applicabili nei diversi periodi; pertanto era corretto il ricalcolo degli interessi moratori fino al 31/3/1997 al tasso contrattuale e dal 1/4/1997 ai tassi soglia vigenti, senza necessità di ulteriore CTU. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la Corte d'appello aveva comunque motivato sul punto, evidenziando che l'utilizzatore non aveva adempiuto integralmente alle proprie obbligazioni né regolarizzato la posizione debitoria, con conseguente impossibilità di considerare il bene "riscattato". Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia per difetto di specificità e di localizzazione degli atti ex art. 366, n. 6, c.p.c., sia perché mirava in sostanza a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
L. 7 marzo 1996, n. 108
La disciplina antiusura si applica al rapporto; in caso di superamento della soglia, gli interessi convenzionali sono sostituiti automaticamente dai tassi soglia applicabili nei diversi periodi.
D.L. 29 dicembre 2000, n. 394
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina antiusura, senza accoglimento delle sue doglianze.
art. 1815 c.c.
Invocato per sostenere la non debenza degli interessi usurari; la Corte non ne ha ravvisato violazione nella sentenza impugnata.
art. 1319 c.c.
Richiamato dalla Corte come base per la sostituzione automatica della clausola contrattuale con il tasso legale/soglia applicabile.
art. 1419, comma 2, c.c.
Richiamato dalla Corte per affermare la sostituzione automatica della clausola nulla o inefficace nei limiti consentiti dalla disciplina antiusura.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato dal ricorrente per denunciare violazioni di legge; i motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per lamentare vizi motivazionali; la Corte ha osservato che la censura tendeva in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per dedurre motivazione apparente o assente; la Corte ha escluso il vizio.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La censura sul presupposto di liquidità dei decreti ingiuntivi è stata dichiarata inammissibile per mancata specifica trascrizione e localizzazione degli atti rilevanti.
artt. 633 e 634 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per contestare i presupposti del decreto ingiuntivo, ma senza esito favorevole.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale che ha scandito la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nei rapporti contrattuali soggetti alla disciplina antiusura, il superamento della soglia nel corso del rapporto comporta la sostituzione automatica dei tassi convenzionali con i tassi soglia vigenti nei diversi periodi, senza che sia necessario espungere tout court la clausola originaria in ogni sua applicazione.
- La censura di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza impugnata affronti, anche sinteticamente, la questione decisiva posta dalla parte; non basta la mancata adesione alla tesi difensiva se la ratio decidendi è stata comunque espressa.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ponderazione delle prove: il ricorso che miri in sostanza a ottenere un terzo grado di merito è inammissibile.
- La deduzione di vizi relativi ai presupposti del decreto ingiuntivo richiede il puntuale rispetto dell'onere di specificità e localizzazione degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione.
- Nel leasing finanziario, il bene non può considerarsi riscattato se l'utilizzatore non ha integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni e non ha regolarizzato la posizione debitoria verso il concedente.
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