Circolare numero 46 del 13-03-2024
Con la presente circolare si forniscono istruzioni in merito alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 125, lettere a), b) n. 1, 2 e 3 e c), della legge n. 213 del 2023, alle disposizioni di cui ai commi 7, 11 e 12 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, in materia di pensione di vecchiaia e pensione anticipata nel sistema contributivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge n.213/2023 modifica i commi 7, 11 e 12 dell'art.24 del DL n.201/2011: riduce il requisito di importo soglia per la pensione di vecchiaia all'importo dell'assegno sociale, aggiorna i parametri per la pensione anticipata portando l'importo soglia a 3,0 volte l'assegno sociale (con riduzioni per le donne madri), introduce un tetto massimo di pagamento pari a cinque volte il trattamento minimo per le mensilità anticipate, stabilisce la decorrenza della pensione anticipata a tre mesi dalla maturazione dei requisiti e applica gli adeguamenti alla speranza di vita anche ai requisiti contributivi. Sono previste disposizioni transitorie per chi ha perfezionato i requisiti entro il 31/12/2023. La circolare fornisce i valori provvisori 2024 e le modalità di applicazione e decorrenza.
Istruzioni sull'applicazione delle modifiche introdotte dall'art.1, comma 125, della legge 30/12/2023, n.213 all'art.24 del decreto-legge 6/12/2011, n.201 (pensione di vecchiaia e pensione anticipata)
Punti principali
Modifica pensione di vecchiaia (art.24, c.7)
Dal 1° gennaio 2024 per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1°/1/1996 l'importo soglia per la pensione di vecchiaia è pari all'importo dell'assegno sociale (valore provvisorio 2024: 534,41 euro). I soggetti che hanno già perfezionato i requisiti entro il 31/12/2023 mantengono la disciplina previgente.
Importo soglia pensione anticipata (art.24, c.11)
Dal 1° gennaio 2024 l'importo soglia per la pensione anticipata è pari a 3,0 volte l'assegno sociale, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli. Valori provvisori 2024: 3x AS = 1.603,23 euro; 2,8x = 1.496,35 euro; 2,6x = 1.389,46 euro. Continua ad applicarsi la disciplina che riconosce i benefici per le lavoratrici madri (art.1, c.40, lett.c legge n.335/1995).
Adeguamenti alla speranza di vita
Dal 1° gennaio 2024 il requisito contributivo minimo (20 anni) per la pensione anticipata è soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita previsti dall'art.12 del DL 31/5/2010, n.78. Si segnala il decreto direttoriale che per il biennio 2025/2026 esclude incrementi dei requisiti.
Importo massimo della pensione anticipata
La pensione anticipata è riconosciuta, per le mensilità di anticipo, con un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo vigente. Valore provvisorio 2024 del tetto: 2.993,05 euro. Se dopo ricostituzione l'importo supera il limite, si applica il tetto fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia, momento in cui viene posto in pagamento l'importo pieno.
Decorrenze e 'finestra' della pensione anticipata
Dal 1° gennaio 2024 la pensione anticipata decorre dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti. Le pensioni liquidate sulla base dei nuovi requisiti non possono avere decorrenza anteriore al 2/4/2024 se a carico della Gestione esclusiva AGO, o al 1/5/2024 se a carico dell'AGO, delle forme sostitutive, della Gestione separata o in regime di cumulo. Per la pensione di vecchiaia i termini analoghi sono 2/1/2024 e 1/2/2024.
Transizione per soggetti con requisiti al 31/12/2023
Per chi ha perfezionato i requisiti entro il 31/12/2023 continuano ad applicarsi le regole e le decorrenze vigenti a quella data (incluso l'importo soglia previgente). Tuttavia il limite massimo di pagamento (5 volte il trattamento minimo) si applica alle pensioni con decorrenza dal 2/1/2024 o dal 1/2/2024 a seconda della gestione.
Decorrenze differenziate per gestioni e personale
I termini di decorrenza indicati variano in base alla gestione che liquida la pensione (Gestione esclusiva AGO vs AGO e forme sostitutive/Gestione separata/cumulo). Per il personale della Scuola e AFAM restano applicabili specifiche disposizioni normative (art.59, c.9 legge n.449/1997).
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