Circolare numero 47 del 22-03-2024
Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i predetti lavoratori è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con la presente circolare, l’Istituto fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePrime indicazioni INPS sull'esonero contributivo al 100% (esclusi premi INAIL) riconosciuto ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024 assumono a tempo indeterminato lavoratori ex Alitalia/Alitalia Cityliner. L'agevolazione può durare fino a 36 mesi, è soggetta a un massimale di €6.000 annui (riparametrato mensilmente), al rispetto dei limiti "de minimis" e ai vincoli di spesa annuale; la richiesta va presentata tramite il Portale delle agevolazioni INPS e saranno fornite istruzioni operative con successivo messaggio.
Esonero contributivo per assunzioni lavoratori ex Alitalia (art. 12, comma 6, DL 104/2023)
Punti principali
Ambito soggettivo
Beneficiari: tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli; esclusa la pubblica amministrazione definita dal D.Lgs. 165/2001.
Rapporti di lavoro incentivati
Esonero riconosciuto per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori precedentemente occupati presso Alitalia e Alitalia Cityliner coinvolti nella procedura di amministrazione straordinaria. Ammesse conversioni da tempo determinato a indeterminato e assunzioni a scopo di somministrazione; escluse forme intermittenti, contratto di apprendistato e lavoro domestico (salvo diversa previsione normativa). Applicabile anche ai rapporti con cooperative di lavoro ex L. 142/2001.
Misura e durata dell'esonero
Esonero del 100% della contribuzione datoriale (ferma l'aliquota di computo pensionistico) fino a €6.000 annui per beneficiario, riparametrati a €500 mensili (€16,12/giorno per fruizioni parziali). Durata massima: 36 mesi a partire dall'evento incentivato (assunzione nel periodo 1/1/2024-31/10/2024). Il periodo può essere sospeso per assenze obbligatorie di maternità.
Contribuzioni escluse dall'esonero
Non sono oggetto di sgravio: premi e contributi INAIL; alcune voci destinate a fondi TFR o fondi previsti da D.Lgs. 148/2015; contributo per formazione continua (0,30%); contributi non previdenziali o di solidarietà (es. su previdenza complementare, spettacolo, sportivi). Il contributo aggiuntivo IVS (0,50%) è invece soggetto a esonero, con conseguente gestione dell'abbattimento TFR in funzione dell'effettivo esonero fruito.
Condizioni di spettanza
La fruizione è subordinata al rispetto dei principi di cui all'art. 31 D.Lgs. 150/2015 (assenza di obbligo preesistente, rispetto del diritto di precedenza, assenza di sospensioni per crisi presso il datore, divieti in caso di relazioni societarie rilevanti nei 6 mesi precedenti) e al possesso dei requisiti di regolarità contributiva e di rispetto delle norme sul lavoro (DURC, contratti collettivi, assenza di violazioni fondamentali). Comunicazioni tardive comportano decurtazione proporzionale dell'incentivo.
Compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato ("de minimis")
Le agevolazioni sono concesse nei limiti dei regolamenti UE "de minimis"; l'importo complessivo dell'aiuto calcolato sull'intero periodo deve rientrare nei massimali triennali applicabili all'impresa unica (es. regolamento generale 2023/2831: €300.000; SIEG: €750.000; pesca/acquacoltura: €40.000; settore agricolo: €25.000). INPS registrerà gli esoneri nei registri nazionali o SIAN/SIPA; per somministrazione l'onere del rispetto del massimale grava sull'utilizzatore.
Coordinamento con altri esoneri
L'esonero è cumulabile con altri sgravi solo entro il limite della contribuzione effettivamente esonerabile nel singolo mese e nel rispetto delle regole di cumulabilità degli aiuti "de minimis". È cumulabile con agevolazioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore (es. esonero quota IVS a carico del lavoratore previsto dalla L. 30/12/2023, n.213).
Limiti di spesa
Risorse stanziate: €1,3 mln per il 2024; €3,1 mln per ciascuno del 2025 e 2026; €1,8 mln per il 2027. L'INPS monitora mensilmente i flussi e sospende l'accoglimento di ulteriori domande se si raggiungono i limiti di spesa, dandone comunicazione ai Ministeri competenti.
Procedura di accesso e attività telematiche
La domanda di ammissione va presentata esclusivamente tramite il modulo on-line disponibile sul Portale delle agevolazioni INPS. L'Istituto verificherà la capienza "de minimis" nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e comunicherà l'esito; l'importo riconosciuto costituisce il massimale utilizzabile nelle denunce contributive.
Istruzioni operative e contabili
Le istruzioni operative dettagliate e le indicazioni per l'adeguamento contabile dell'INPS saranno fornite con apposito messaggio successivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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