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Circolare

Circolare numero 43 del 06-03-2024

Con la presente circolare si forniscono indicazioni amministrative relative agli effetti del mancato o parziale pagamento dell’importo delle singole rate alle rispettive scadenze, aventi a oggetto i contributi per i quali siano stati sospesi i termini di versamento a seguito di calamità naturali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce indicazioni amministrative sulla ripresa dei versamenti contributivi sospesi per eventi calamitosi: chiarisce che l'obbligo contributivo è un'unica obbligazione frazionata in rate, definisce le conseguenze del mancato pagamento (decadenza dal beneficio della rateizzazione dopo due rate non pagate, anche non consecutive) e del pagamento parziale (mantenimento della rateizzazione ma applicazione di sanzioni civili sul residuo), disciplina l'affidamento dei crediti all'Agente della riscossione e aggiorna precedenti istruzioni.

Rateizzazione dei contributi sospesi a seguito di eventi calamitosi e decadenza dal beneficio della rateizzazione

Punti principali

Premessa

A seguito di eventi calamitosi e dichiarazione di stato di emergenza, la normativa può prevedere sospensioni dei versamenti contributivi; la ripresa dei versamenti può avvenire in unica soluzione entro termini di legge o, se previsto, mediante rateizzazione senza sanzioni e interessi, con un numero massimo di rate mensili.

Importo minimo della rata

Per le singole gestioni previdenziali, ogni rata non può essere inferiore a 50,00 euro quando è prevista la rateizzazione.

Natura dell'obbligazione e carattere unitario delle rate

L'obbligo contributivo determinato dalla norma costituisce un'unica obbligazione; la suddivisione in rate è mera modalità di pagamento e le singole rate non costituiscono obbligazioni autonome.

Decadenza dal beneficio della rateizzazione

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione; i crediti residui saranno affidati all'Agente della riscossione per il recupero coattivo.

Effetti del pagamento parziale

Il pagamento parziale delle rate non determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione, che può proseguire fino alla scadenza prevista; sul debito residuo decorreranno le ordinarie sanzioni civili.

Sanzioni e base normativa

Le sanzioni civili richiamate sono applicate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla data di ripresa del versamento stabilita dalla norma.

Affidamento all'Agente della riscossione

In caso di decadenza dalla rateizzazione, i crediti residui vengono affidati all'Agente della riscossione per le attività di recupero coattivo con applicazione delle sanzioni civili.

Applicabilità e aggiornamento di istruzioni precedenti

Le disposizioni si applicano anche alle rateizzazioni in essere non ancora scadute alla data di pubblicazione della circolare e superano le precedenti istruzioni amministrative (circolare n. 106 del 4 dicembre 2008, par. 5).

Salvo diverse disposizioni per singoli eventi

Resta ferma la possibilità che disposizioni specifiche per singoli eventi calamitosi prevedano regole diverse.

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