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Circolare

Circolare numero 44 del 06-03-2024

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e il sindacato ASSOCIAZIONE TERZIARIO ESERCENTI COMMERCIANTI ARTIGIANI E AGRICOLTORI (ATECA), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore agricoltura.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il 9 febbraio 2024 INPS e l'Organizzazione sindacale ATECA hanno sottoscritto una convenzione per la riscossione telematica delle deleghe di trattenuta delle quote associative dai lavoratori agricoli titolari di indennità ordinaria o trattamento speciale di disoccupazione. La convenzione è valida fino al 31/12/2024, rinnovabile su richiesta della stessa Organizzazione; definisce soggetti abilitati, modalità di rilascio e presentazione della delega, obblighi di conservazione e protezione dei dati, flussi informativi e contabili, costi del servizio, clausole di salvaguardia, e le condizioni di recesso, risoluzione e sospensione.

Convenzione INPS-ATECA per la riscossione dei contributi sindacali dai lavoratori agricoli beneficiari di prestazioni di disoccupazione (validità fino al 31/12/2024)

Punti principali

1. Premessa

Convenzione firmata il 9/02/2024 tra INPS e ASSOCIAZIONE TERZIARIO ESERCENTI COMMERCIANTI ARTIGIANI E AGRICOLTORI (ATECA) basata sullo schema approvato con delibera CdA n.57/2022; validità fino al 31/12/2024 con possibilità di rinnovo su richiesta PEC entro giugno 2024; facoltà di recesso dell'Organizzazione sindacale mediante PEC.

2. Soggetti abilitati a rilasciare la delega

Possono rilasciare delega volontaria i lavoratori agricoli titolari di indennità ordinaria di disoccupazione o del trattamento speciale di disoccupazione previsti dalle leggi n.457/1972 e n.37/1977.

3. Modalità di rilascio della delega

La delega è trasmessa telematicamente all'INPS tramite il modulo predisposto dall'Istituto; il modulo deve indicare la misura del contributo e contenere le autorizzazioni al trattamento dei dati personali in conformità al D.lgs.196/2003 e al Regolamento UE 2016/679; la delega deve essere sottoscritta e riportare un documento di riconoscimento valido.

4. Presentazione e efficacia della delega

La delega deve essere contenuta nel modello INPS di richiesta della prestazione e sottoscritta: produce effetti al momento del pagamento della prestazione. Deleghe mancanti o presentate dopo la domanda non vengono considerate. L'Organizzazione deve custodire l'originale della delega e copia del documento d'identità secondo le norme di conservazione sostitutiva.

5. Misura del contributo sindacale

L'ammontare del contributo è indicato esplicitamente nel testo della delega sottoscritta dal titolare della prestazione.

6. Fornitura dati e servizi informatici

INPS mette a disposizione, tramite l'applicazione 'Deleghe su disoccupazione e cig' nell'area sindacati, elenchi nominativi con dati anagrafici e importi, l'elenco dei pagamenti telematici e invio fatture e comunicazioni; accesso e trattamento dati devono rispettare GDPR e D.lgs.196/2003.

7. Rapporti finanziari, spese e rimesse

L'INPS versa all'Organizzazione le trattenute operate, decurtate delle spese di servizio e di eventuali ritenute non dovute, con quattro mandati (aprile, luglio, settembre, dicembre). Costi a carico dell'Organizzazione: una tantum €5.400 per attivazione, €1.100 annui per costi fissi, €0,49 per ogni delega per prestazione; ogni altro onere resta a carico dell'Organizzazione.

8. Clausola di salvaguardia

L'applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per INPS; l'Organizzazione esonera INPS da responsabilità relative ai rapporti associativi, è tenuta a rimborsare eventuali ritenute indebitamente operate in caso di soccombenza giudiziale e a rimborsare spese sostenute dall'Istituto se convenuto in controversie connesse ai rapporti con gli associati. INPS è sollevato da responsabilità verso terzi, inclusi pignoramenti.

9. Recesso, risoluzione e sospensione

INPS può recedere unilateralmente per inadempimenti, contestazioni sull'uso della denominazione/logo/poteri statutari, cambi normativi o oneri straordinari; procedura prevede comunicazione motivata e 30 giorni per osservazioni dell'Organizzazione. Risoluzione di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c. per cause elencate (perdita requisiti, irregolarità, misure inibitorie, violazioni protezione dati, incapacità a contrarre con PA, ecc.). Possibilità di sospensione in caso di indagini penali relative a reati patrimoniali; tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC; cessazione del servizio ha effetto immediato nei tempi tecnici.

10. Istruzioni contabili

Istituiti conti dedicati per la rilevazione e le rimesse: GPA29318 per imputazione dei contributi, GPA18318 per il debito verso l'Organizzazione (in contropartita a GPA35042), e imputazione delle spese di esazione al conto GPA24042. Le rimesse seguiranno le procedure di pagamento accentrato; Allegato n.2 descrive le variazioni al piano dei conti.

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