Circolare numero 41 del 05-03-2024
L’articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ha stabilito che, in favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del c.d. Reddito di libertà, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito del Reddito di libertà nell'anno 2023. Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni relative alla predetta misura di esonero contributivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'esonero totale (100%) dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, esclusi premi INAIL, fino a un massimo di 8.000 euro annui riparametrati su base mensile, per le assunzioni nel triennio 2024-2026 di donne disoccupate beneficiarie del "Reddito di libertà". Sono indicate le tipologie di rapporti agevolabili, la durata dell'esonero in funzione del contratto, i requisiti delle lavoratrici, le esclusioni dalla base di calcolo, i limiti di spesa annuali, le condizioni di spettanza e le regole di cumulabilità con altri incentivi. L'INPS fornirà con successivo messaggio le modalità operative per la fruizione.
Esonero contributivo per l'assunzione di donne disoccupate vittime di violenza (art. 1, commi 191-193, legge n. 213/2023 - Legge di Bilancio 2024)
Punti principali
Premessa normativa
La legge di Bilancio 2024 (art.1, c.191-193) introduce un esonero contributivo per le assunzioni 2024-2026 volto a favorire l'inserimento lavorativo di donne vittime di violenza beneficiarie del "Reddito di libertà"; applicazione estesa in prima applicazione anche alle beneficiarie 2023.
Destinatari dell'agevolazione
Datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza percettrici del "Reddito di libertà" (o misure regionali equivalenti), residenti in Italia e con regolare titolo di soggiorno se extracomunitarie.
Requisiti delle lavoratrici
Alla data di assunzione la lavoratrice deve essere disoccupata (iscritta e disponibile nel sistema informativo delle politiche del lavoro) e percettrice del "Reddito di libertà"; per il 2024 è ammessa anche la fruizione per chi ha percepito il beneficio nel 2023.
Rapporti di lavoro esonerabili e durata
Esonero per assunzioni a tempo indeterminato (24 mesi), a tempo determinato (fino a 12 mesi o durata del contratto fino a max 12 mesi) e per trasformazioni da tempo determinato a indeterminato (18 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione a termine). Valido anche per part-time, somministrazione e contratti in cooperative di lavoro.
Misura e modalità di calcolo
Esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro, esclusi premi e contributi INAIL, fino a 8.000 euro annui riparametrati mensilmente (massimale mensile €666,66, pari a €21,50/giorno). Per part-time il massimale è ridotto proporzionalmente.
Contribuzioni escluse dall'esonero
Non sono escluse dall'esonero: premi/contributi INAIL, contributo al Fondo TFR, contributi a taluni Fondi di settore e di solidarietà, contributi non previdenziali o a carattere solidaristico; si applicano regole già indicate nella circolare n.111/2023.
Limiti di spesa e autorizzazione INPS
L'esonero è soggetto a stanziamenti specifici: €1,5 M (2024), €4 M (2025), €3,8 M (2026), €2,5 M (2027), €0,7 M (2028). L'INPS monitora le minori entrate e autorizza le domande fino a esaurimento risorse; al raggiungimento del limite non saranno prese in considerazione ulteriori domande.
Condizioni di spettanza e vincoli
Fruizione subordinata al rispetto dei principi dell'art.31 d.lgs.150/2015 (no assunzioni per obbligo di legge, rispetto diritti di precedenza, no sostituzione in crisi/riorganizzazione, limiti su licenziamenti recenti e rapporti tra imprese) e alla regolarità contributiva e al rispetto delle norme sul lavoro e contrattuali (art.1, commi 1175-1176 legge n.296/2006). Comunicazioni tardive comportano perdita parziale dell'incentivo.
Compatibilità con normativa aiuti di Stato
La misura è qualificata come intervento generalizzato, non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art.107 TFUE, essendo applicabile indistintamente e senza discrezionalità amministrativa.
Coordinamento e cumulabilità con altri esoneri
L'esonero è cumulabile con altre agevolazioni solo se residua contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della contribuzione dovuta; non cumulabile se espressamente vietato (es. incentivo strutturale occupazione giovanile). In caso di cumulabilità, l'ordine applicativo è temporale: l'ultimo esonero introdotto si applica sulla contribuzione residua dovuta.
Provvedimenti attuativi
L'INPS comunicherà con apposito messaggio le istruzioni operative per la richiesta dell'esonero e la compilazione delle dichiarazioni contributive; l'INPS procederà al monitoraggio e all'autorizzazione in base alla capienza delle risorse.
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