Cassazione Penale, Sentenza n. 23666/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per omessa notifica in favore dell'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello; il decreto era stato notificato via PEC solo al difensore, mentre il Presidente aveva disposto la notifica all'imputato a mezzo dei Carabinieri (ordine del 3/02/2021) che però non eseguirono la notifica nonostante l'invio dell'ordine da parte della cancelleria (15/02/2021). Il difensore segnalò tempestivamente l'omissione (nota PEC 5/05/2021). Si deduce la violazione dell'art. 601 c.p.p. e la conseguente nullità assoluta del giudizio di secondo grado, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione. Ha rilevato, dopo esame del fascicolo, che la notifica del decreto di citazione in appello non era stata effettuata nei confronti dell'imputato e che l'omissione, segnalata dal difensore, non era stata sanata né considerata nella sentenza impugnata. La Corte ha quindi pronunciato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Campobasso, affermando che la mancata notifica integra una nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 601, 178 lett. c) e 179 c.p.p.
Norme richiamate
art. 601 cod. proc. pen.
Disciplina la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello; la sentenza interpreta la mancata notifica all'imputato come violazione che determina nullità assoluta del giudizio di secondo grado quando l'atto non è stato eseguito secondo le prescrizioni di legge
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Individua le ipotesi di nullità assoluta; la Corte ha ritenuto che la violazione dell'obbligo di notifica rientra nelle fattispecie di nullità assoluta richiamate da questa norma
art. 179 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze delle nullità indicate nell'art. 178; utilizzata dalla Corte per stabilire l'insanabilità e l'annullamento del giudizio di appello
art. 110, 624, 625 nn. 2 e 7, 61 n. 5 cod. pen. (norme substantive richiamate nella sentenza di merito)
Norme penali che descrivono il reato per cui era stato condannato l'imputato (concorso, furto/rapina aggravata, aggravanti/attenuanti): citate perché oggetto della precedente decisione di merito, ma la cassazione si è pronunciata esclusivamente sul vizio procedurale relativo alla notifica
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello deve essere effettuata anche nei confronti dell'imputato: la mera notifica al difensore, se non prevista come sufficiente dalla norma, non sostituisce quella all'imputato.
- Se il Presidente dispone la notifica a mezzo delle forze dell'ordine e questi non eseguono l'atto, l'omissione integra una nullità assoluta del giudizio di secondo grado se non viene regolarizzata prima della pronuncia.
- La tempestiva segnalazione da parte del difensore dell'omessa notifica non è di per sé sufficiente a sanare il vizio: occorre che il giudice di merito disponga le misure necessarie o che sia effettuata la notifica prima della decisione, altrimenti la sentenza è annullabile per nullità insanabile.
- In presenza di nullità assoluta prevista dagli artt. 178 e 179 c.p.p., la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello competente.
- Nel valutare error in procedendo relativo a vizi di notifica la Corte di Cassazione può accedere direttamente al fascicolo processuale per verificare l'effettiva esecuzione degli atti di comunicazione e disporre l'annullamento quando il vizio risulta accertato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23633/2022 del 17/06/2022
- Sentenza penale · 17 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23635/2022 del 17/06/2022
- Sentenza penale · 17 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23637/2022 del 17/06/2022
- Sentenza penale · 17 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23638/2022 del 17/06/2022
- Sentenza penale · 17 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23642/2022 del 17/06/2022
- Sentenza penale · 17 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23645/2022 del 17/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →