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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11057/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Firenze che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 e aveva irrogato la pena di un anno di reclusione ridotta per le attenuanti generiche. Il ricorso per cassazione si articolava in tre motivi: (1) violazione delle norme che vietano all'ufficiale di polizia giudiziaria di riferire circostanze apprese direttamente dalle persone informate sui fatti (art. 195, comma 4, c.p.p.), con riferimento alle dichiarazioni del maresciallo della Guardia di finanza che aveva coordinato la verifica fiscale; (2) doglianza di illegittimità perché mancavano gli elementi costitutivi del reato contestato; (3) vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità. I fatti posti a fondamento della decisione di merito erano che la società "BDA" aveva emesso fatture nel 2008 e nel 2010 pagate in contanti quando risultava inattiva: l'amministratore era deceduto nel 2004, la società non esisteva presso la sede legale e non era conosciuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha condiviso il ragionamento dei giudici di merito secondo cui il testimone (maresciallo della Guardia di finanza) aveva riferito gli esiti dell'attività amministrativa di verifica (verbali di constatazione) e non fatti appresi da terzi nella qualità di ufficiale/ agente di polizia giudiziaria, restando quindi estraneo al divieto dell'art. 195 c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ammette l'utilizzo del verbale di constatazione nel processo penale. I motivi secondo e terzo sono stati ritenuti generiche censure di merito non idonee a scalfire le conclusioni dei giudici di merito circa l'esistenza degli elementi di responsabilità (emissione e pagamento di fatture da parte di una società inesistente). Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, oltre che all'onere delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 195 cod. proc. pen.

    art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'art. 195, comma 4, non si applicava al caso: il testimone ha riferito gli esiti di attività amministrative (verbali di constatazione) e non fatti appresi da terzi nella qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, pertanto tali dichiarazioni sono state ritenute utilizzabili.

  • art. 23 d.l. n. 137/2020

    art. 23 d.l. n. 137 del 2020

    Richiamata per motivare il diniego della istanza di differimento del processo, poiché non era stata previamente formulata istanza di trattazione orale come previsto dalla norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per assegnare al ricorrente l'onere di sostenere le spese del procedimento in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma penale autonoma che definisce il reato contestato al ricorrente (reato tributario); la Corte si è limitata ad accertare la sussistenza degli elementi di fatto che giustificano la condanna per il reato richiamato.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla possibilità di imporre il pagamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha valutato che non sussisteva colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità e nondimeno ha disposto, in via equitativa, l'obbligo di versamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Le risultanze di attività amministrative di verifica (verbali di constatazione, accertamenti fiscali) possono essere utilizzate nel processo penale se vengono acquisite come esiti dell'attività amministrativa e non come resoconti di dichiarazioni apprese dal pubblico ufficiale in qualità di agente di polizia giudiziaria.
  • L'art. 195 c.p.p. vieta l'utilizzo di fonti quando l'ufficiale riferisce fatti appresi da terzi nella qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria; è però necessario distinguere tra "riferimento di atti amministrativi" e "conto terzi": la prima ipotesi è generalmente utilizzabile.
  • La Corte di cassazione non rivede la valutazione di merito sui fatti se il ricorso contiene censure generiche di fatto; in cassazione sono richieste censure di diritto o vizi motivazionali puntuali che si confrontino con la decisione impugnata.
  • L'omessa impugnazione della correttezza formale o sostanziale delle operazioni amministrative di accertamento limita la possibilità di contestarne l'utilizzo in sede penale.
  • Richieste procedurali (es. differimento dell'udienza) devono osservare i requisiti formali previsti dalla legge; la mancata osservanza può determinare il diniego dell'istanza.
  • Un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e, in presenza delle condizioni previste, all'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in via equitativa.

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