Cassazione Civile, Ordinanza n. 39860/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano, originario di Auchi (Edo State), aveva proposto opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale al riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il Tribunale di Venezia aveva rigettato l'opposizione con decreto del 9 ottobre 2019. In cassazione il ricorrente ha proposto un ricorso affidato a tre motivi, ma la Corte non ha esaminato i motivi nel merito perché ha rilevato d'ufficio la mancanza di una valida procura speciale: la procura era stata rilasciata su foglio separato non materialmente congiunto al ricorso, ed era autenticata dal difensore in violazione dell'art. 83, comma 3, c.p.c. Il Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva sostanziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale. Ha ritenuto che la procura su foglio separato, non materialmente congiunto al ricorso, e conferita con autenticazione del difensore, non soddisfacesse il requisito di ammissibilità ex art. 365 c.p.c. e art. 83, comma 3, c.p.c.; ha inoltre escluso la possibilità di sanatoria mediante rinnovazione ex art. 182 c.p.c. Poiché il resistente non ha svolto difese, non è stata regolata la liquidazione delle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 83, comma 3, c.p.c.
procura rilasciata su foglio separato, ma non materialmente congiunto al ricorso
La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere conferita in modo conforme al requisito formale previsto dalla norma; non è sufficiente un mandato su foglio separato non materialmente congiunto all'atto.
art. 182 c.p.c.
Non è ammessa la sanatoria della procura invalida mediante rinnovazione quando manchi un requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione quale la valida procura speciale.
art. 365 c.p.c.
La valida procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione; la sua mancanza comporta inammissibilità dell'impugnazione.
Cass. n. 1255/2018
Richiamata a sostegno del principio per cui il ricorso per cassazione è inammissibile se la procura su foglio separato non è materialmente congiunta al ricorso.
Cass. n. 877/2019
Richiamata a sostegno del principio di inammissibilità in caso di procura speciale irregolare e non sanabile ai fini del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se la procura speciale è conferita in modo non conforme al requisito formale previsto dall'art. 83, comma 3, c.p.c., in particolare quando sia apposta su foglio separato non materialmente congiunto all'atto.
- La mancanza di una valida procura speciale ex art. 365 c.p.c. costituisce un vizio originario di ammissibilità del ricorso per cassazione e non è sanabile mediante rinnovazione ex art. 182 c.p.c.
- Quando il resistente non svolge attività difensiva, la Corte può omettere la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, se dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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