Sentenza del 18/12/2019 n. 33587 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato la sentenza della Commissione tributaria regionale, sostenendo che l'appello dell'Agenzia delle dogane fosse tardivo. Sebbene la comunicazione dell'udienza di discussione e del deposito della sentenza fosse stata inviata a un indirizzo PEC errato, l'Agenzia era regolarmente costituita nel giudizio di primo grado e, pertanto, non poteva invocare l'ignoranza del processo né ottenere la rimessione in termini. La mancata o irregolare comunicazione del dispositivo non sposta la decorrenza del termine lungo per impugnare, che decorre dalla pubblicazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha deciso la causa nel merito, accogliendo il ricorso originario della contribuente. L'appello dell'Agenzia delle dogane, proposto il 6 dicembre 2016 contro una sentenza pubblicata il 9 febbraio 2016, è stato dichiarato tardivo perché presentato oltre il termine lungo di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro, oltre spese forfettarie e accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31
La comunicazione della data dell'udienza deve essere effettuata almeno trenta giorni prima.
La comunicazione dell'udienza tutela il diritto di difesa e il contraddittorio; la sua omissione può determinare la nullità della decisione, ma non elimina necessariamente l'obbligo della parte costituita di rispettare i termini per impugnare.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 37, comma 2
La comunicazione del deposito del dispositivo da parte della segreteria ha funzione meramente informativa e non costituisce il presupposto della pubblicazione né dell'efficacia della sentenza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3
La possibilità di impugnare oltre il termine ordinario presuppone, per la parte non costituita, la dimostrazione di non aver avuto conoscenza del processo per vizi della notificazione o dell'avviso di udienza. Tale disciplina non è applicabile alla parte che si è regolarmente costituita.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49, 51 e 59
Le norme disciplinano, nel processo tributario, l'appello e gli effetti delle nullità processuali; sono state richiamate dalla ricorrente per sostenere l'erroneità della decisione regionale.
Art. 327, comma 1, c.p.c.
Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza e non dalla comunicazione del deposito. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dall'impugnazione.
Art. 327, comma 2, c.p.c.
La disposizione tutela chi non abbia avuto conoscenza del processo per vizi della notificazione, ma non opera a favore della parte che si è costituita nel giudizio.
Art. 153, comma 2, c.p.c.
La rimessione in termini richiede una causa non imputabile, consistente in un impedimento assoluto e causalmente determinante. Un errore di diritto o una mera irregolarità informativa non sono sufficienti.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, non dalla comunicazione del dispositivo o dell'avviso di deposito.
- La parte che si è costituita nel giudizio non può normalmente sostenere di aver ignorato il processo per ottenere la rimessione in termini, anche se non ha ricevuto correttamente le comunicazioni successive.
- La violazione del contraddittorio per omessa o errata comunicazione dell'udienza può comportare la nullità della sentenza, ma la parte interessata deve comunque rispettare i termini di impugnazione decorrenti dalla pubblicazione.
- La rimessione in termini richiede la prova di un impedimento oggettivo, assoluto e non imputabile; la semplice errata individuazione dell'indirizzo PEC o un errore nell'interpretazione delle regole processuali non bastano.
- Gli uffici appartenenti alla stessa amministrazione non sono automaticamente intercambiabili ai fini delle notifiche e delle comunicazioni processuali: occorre utilizzare il recapito dell'ufficio effettivamente costituito in giudizio.
- Per evitare decadenze, una parte costituita deve monitorare autonomamente il deposito e la pubblicazione delle sentenze, senza fare affidamento esclusivo sulle comunicazioni della segreteria.
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