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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17876/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Appello in cassazione proposto dall'imputata contro la sentenza del Tribunale di Potenza che l'aveva dichiarata responsabile del reato di molestie (molestie telefoniche) nei confronti di Maria Luisa Amabile e Vito Pascaretta per fatti commessi tra il 17/09/2014 e il 04/11/2014. Le censure dedotte riguardavano: estinzione del reato per prescrizione (contestando il computo delle sospensioni dei termini), inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e mancata acquisizione degli originali dei messaggi telefonici, difetto dei requisiti di petulanza o biasimevole motivo, mancata considerazione della richiesta del pubblico ministero di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e vizi nella liquidazione delle spese a favore delle parti civili.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto le censure attinenti alla valutazione del materiale probatorio e all'assoluzione per tenuità del fatto, ritenendo corretta la valutazione di merito (il Tribunale aveva fondato la condanna su dichiarazioni ritenute chiare e su elementi documentali e testimoniali). Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo all'estinzione del reato per prescrizione. Sul punto ha ritenuto che alcuni periodi di sospensione della prescrizione, relativi ai rinvii disposti per l'emergenza Covid-19, non possano essere computati alla stregua prevista dall'art. 83, comma 9, d.l. n. 18/2020 a seguito della declaratoria di incostituzionalità (Corte cost. sent. n. 140/2021) e della pronuncia delle Sezioni Unite (n. 5292/2021), con la conseguenza che la sospensione va limitata ai 64 giorni previsti dalla giurisprudenza. Dopo il ricalcolo, il termine di prescrizione quinquennale era già spirato prima della sentenza impugnata. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si era estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda il limite del sindacato di legittimità: la Cassazione non può rivedere la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito, potendo controllare solo la correttezza giuridica e la logicità della motivazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto: la Corte rileva che il Tribunale ha valutato e motivato l'esclusione della tenuità, ritenendo non trascurabile il pregiudizio arrecato.

  • art. 83, comma 9, decreto legge n. 18 del 2020

    art. 83, comma 9, del decreto legge n. 18 del 2020

    La Corte evidenzia che tale disposizione, che prevedeva la sospensione della prescrizione per i rinvii dovuti all'emergenza Covid-19, è stata dichiarata incostituzionale; di conseguenza i periodi di sospensione disciplinati da quella norma non possono essere computati ex tunc come validi.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 140 del 2021

    sentenza n. 140 del 2021 (Corte costituzionale)

    La declaratoria di incostituzionalità ha effetto ex tunc sulla norma impugnata, imponendo di escludere dal computo delle sospensioni i periodi illegittimamente disposti in virtù dell'art. 83, comma 9.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n. 5292 del 2021 (Sanna)

    Sez. U., n. 5292 del 2021

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che per i procedimenti la cui udienza ricade nel periodo d'emergenza la sospensione della prescrizione va limitata a complessivi 64 giorni e non oltre, conformando il calcolo al principio di legalità penalmente rilevante.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020

    Riferimento giurisprudenziale sul limite di ammissibilità delle censure di merito in cassazione: non sono consentite doglianze che si risolvono in un diverso esame del materiale probatorio.

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020, conv. legge n. 176/2020

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020

    Norma che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta nel periodo emergenziale; qui citata per la disciplina del rito adottato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale limite alla riassunzione e sintesi dei motivi di impugnazione nel ricorso, per la valutazione dei motivi utili ai fini della decisione.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina liberamente la valutazione delle prove operata dal giudice di merito: le doglianze che chiedono un diverso apprezzamento del materiale probatorio sono inammissibili in sede di legittimità salvo vizi formali o di motivazione che emergano dal testo della sentenza.
  • Quando è dedotta l'estinzione del reato per prescrizione occorre un calcolo preciso dei termini e delle eventuali sospensioni: i periodi di sospensione dovuti all'emergenza Covid-19 vanno valutati alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 83, comma 9, d.l. 18/2020 e della giurisprudenza delle Sezioni Unite (limite di 64 giorni), con possibile effetto ex tunc che può determinare l'estinzione del reato.
  • Se la prescrizione è intervenuta prima della pronuncia impugnata la Cassazione annulla la sentenza senza rinvio perché il reato è estinto; ciò prevale su altre censure che richiedano reformatio in peius o riesame dei fatti.
  • La mancata acquisizione dell'originale di un messaggio non esclude automaticamente la valutazione probatoria se esistono elementi di riscontro e rilevanza (es. trascrizioni ufficiali, documentazione delle forze dell'ordine); tuttavia l'attendibilità resta questione di merito.
  • La richiesta del pubblico ministero di proscioglimento per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) deve essere confrontata e motivatamente valutata dal giudice: la semplice menzione in udienza non impedisce al giudice di valutare i requisiti di tenuità e motivare il rifiuto.
  • Nel calcolo delle sospensioni vanno considerati anche i rinvii derivanti dall'astensione del difensore o richieste difensive, ma tali periodi devono essere documentati e computati correttamente.

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