Cassazione Penale, Sentenza n. 11512/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Grammatica Lorenzo è stato ritenuto responsabile dei reati previsti dall'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285: dopo aver cagionato un incidente con un veicolo, si era fermato per alcuni istanti e poi era ripartito senza prestare soccorso alla persona offesa (Pintus Romina). Il teste Cognolato vide il numero di targa e descrisse il conducente come un uomo giovane di circa trent'anni. Il giorno successivo il veicolo venne individuato su un carro attrezzi e il ricorrente identificato a bordo, fornendo i documenti. Il proprietario del veicolo (Sabatini Stefano) dichiarò di aver prestato l'auto al padre dell'imputato alcuni giorni prima e di aver successivamente consegnato i documenti all'imputato. In appello la responsabilità dell'imputato fu confermata; il ricorso in Cassazione del difensore ha contestato l'identificazione (insufficienza e genericità delle prove indiziarie), la mancanza della prova del dolo specifico (consapevolezza della presenza di persone lese) e la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi ripetitivi di questioni già esaminate e non specifici, e ha considerato manifestamente infondati i tentativi di rimettere in discussione valutazioni di fatto proprie del giudice di merito. I giudici hanno confermato che la combinazione delle dichiarazioni del teste Cognolato, della identificazione del veicolo sul carro attrezzi e delle deposizioni della persona offesa (che dichiarò di essere scesa dopo l'urto e che il conducente si era allontanato) giustificava la ricostruzione della responsabilità e la valutazione sulla consapevolezza dell'imputato circa le conseguenze dell'urto. È stata altresì confermata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, rilevando la pericolosità della condotta e l'indifferenza dimostrata nella fuga. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, commi 1, 6 e 7
Norma richiamata per i reati connessi al sinistro stradale e all'omissione di soccorso/fuga del conducente; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori dimostrassero che l'imputato, dopo aver cagionato l'incidente, si sia allontanato senza prestare assistenza, integrando così le fattispecie contestate.
Costituzione, art. 27
Invocato dal ricorrente in relazione al principio di responsabilità personale e alle garanzie processuali; la Corte ha comunque ritenuto che il rispetto delle garanzie fosse stato assicurato e che la responsabilità penale fosse adeguatamente dimostrata dai fatti accertati.
codice di procedura penale, art. 192
Richiamato in relazione ai criteri di valutazione della prova indiziaria e dell'onere di prova; la Corte ha ritenuto che i canoni di gravità, precisione e concordanza richiesti per le prove indiziarie fossero soddisfatti dalla combinazione delle risultanze (descrizione del conducente, targa, identificazione del veicolo e comportamenti osservati).
codice di procedura penale, art. 533
Richiamato dal ricorrente sotto il profilo del vizio di motivazione; la Corte di legittimità ha invece ritenuto la motivazione dei giudici di merito congrua, esauriente e adeguata a fondare il decisum.
codice di procedura penale, art. 591 comma 1, lett. c)
Norma richiamata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità dei motivi (il ricorso riproduceva le medesime censure già esaminate e respinte in appello senza fornire una autonoma e argomentata confutazione).
Massime di principio
- La Cassazione respinge i ricorsi che ripropongono, in termini generici, le medesime contestazioni già esaminate e motivate dai giudici di merito; per essere ammesso, il ricorso in cassazione deve esporre censure specifiche e argomentate rispetto alla motivazione impugnata.
- In tema di identificazione del conducente, la Corte può ritenere sufficiente una catena probatoria composta da: descrizione implicita del conducente (età/portamento), rilevazione della targa, individuazione del veicolo e identificazione del soggetto sul veicolo il giorno successivo, purché complessivamente tali elementi raggiungano i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le prove indiziarie.
- Per affermare il reato consistente nell'omissione di soccorso e nella fuga dopo l'incidente non è necessario che esista la prova assoluta della consapevolezza anticipata del danno: la cognizione può essere desunta da circostanze (es. reazione della persona offesa, comportamento del conducente che si allontana) valutate insieme dal giudice di merito.
- La valutazione sulla sussistenza del dolo o della consapevolezza è riservata al giudice di merito; le conclusioni tratte in merito non sono sindacabili in cassazione se fondate su una motivazione logica, congrua e fondata sulle risultanze processuali.
- La condotta di fuga e l'assenza di soccorso aggravano la valutazione della pericolosità del fatto e possono escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche, soprattutto se il comportamento denota indifferenza verso le conseguenze prodotte.
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