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Sentenza

Sentenza del 13/10/2023 n. 28585 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate impugnava la decisione di rimborso dell'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 del D.L. n. 78 del 2010, modificato dal D.L. n. 98 del 2011, sostenendo che tale addizionale si applicasse ai compensi variabili eccedenti la parte fissa della retribuzione dei dirigenti del settore finanziario, includendo anche società di consulenza finanziaria come Lazard Srl. L'Amministrazione contestava la sentenza che escludeva l'applicabilità della addizionale in quanto il bonus percepito non superava il triplo della retribuzione fissa e poiché Lazard Srl non è una banca né un ente finanziario iscritto all'Albo della Banca d'Italia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell'addizionale. La sentenza ha ritenuto che non sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per applicare l'addizionale: il bonus non supera il triplo della retribuzione fissa e la società Lazard Srl non è qualificabile come ente finanziario soggetto all'addizionale. Inoltre, la Corte ha sottolineato che l'assenza di specifiche doglianze sulla motivazione relativa al requisito soggettivo ha comportato l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • D.L. n. 78 del 2010, art. 33

    L'articolo definisce l'addizionale del 10% sui compensi variabili percepiti dai dirigenti del settore finanziario che eccedono la retribuzione fissa, con la soglia del triplo della retribuzione fissa come presupposto per l'applicazione dell'imposta.

  • D.L. n. 98 del 2011

    Modifica dell'art. 33 del D.L. n. 78/2010, con valenza chiarificatrice circa l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'addizionale.

  • art. 106 TUB

    Definisce l'iscrizione all'Albo della Banca d'Italia come requisito per qualificare l'ente come banca o ente finanziario soggetto all'addizionale.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Motivo di ricorso per violazione di legge e falsa applicazione della normativa.

Massime di principio

  • L'applicazione dell'addizionale del 10% sui compensi variabili dei dirigenti del settore finanziario richiede che il bonus superi il triplo della retribuzione fissa per scattare l'imposizione.
  • Il requisito soggettivo implica che solo società riconosciute come banche o enti finanziari iscritti all'Albo della Banca d'Italia possono essere soggetti a tale addizionale.
  • Le società di consulenza finanziaria che non sono iscritte all'Albo non rientrano nel settore finanziario ai fini dell'applicazione dell'addizionale.
  • In giudizio, tutte le ragioni decisorie rilevanti devono essere contestate specificamente in Cassazione per evitare l'inammissibilità del ricorso.
  • La soglia e la qualificazione soggettiva sono elementi cumulativi e imprescindibili per l'applicazione dell'addizionale regionale IRPEF.

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