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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35904/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per accise sul gas naturale relativo al periodo 2009/2010, ritenuto illegittimo dai giudici di merito. La Commissione tributaria provinciale di Como aveva annullato l'atto; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento. L'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, per asserita totale omissione del quadro fattuale e delle contestazioni dell'Amministrazione, denunciando la violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e 36, comma 4, d.lgs. n. 546/1992; (2) violazione dell'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 504/1995 e dell'art. 14 delle preleggi, sostenendo che l'aliquota agevolata sul gas naturale per usi industriali nel 'settore della distribuzione commerciale' non spettasse a soggetti che svolgono attività di gestione di centri commerciali e affitto di rami d'azienda, ma solo alla distribuzione commerciale in senso diretto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, essendo la sentenza impugnata successiva all'11 settembre 2012, il vizio di motivazione non è più deducibile nei termini del previgente art. 360, n. 5, c.p.c.; il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo, non al mero difetto di sufficienza o completezza della motivazione. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la nozione di 'settore della distribuzione commerciale' comprende l'intera filiera delle attività economiche funzionali alla commercializzazione, inclusi l'organizzazione degli spazi commerciali e i servizi strumentali alla vendita; non è quindi consentita la distinzione tra usi diretti e indiretti del gas ai fini dell'agevolazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La sua violazione era dedotta come vizio di motivazione, ma la Corte ha ricondotto la censura al nuovo paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., escludendo che fosse denunciabile il semplice difetto di sufficienza motivazionale.

  • art. 36, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    Invocato per sostenere la nullità della sentenza tributaria per carenza di motivazione; la censura è stata ritenuta inammissibile nei termini prospettati.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Non consente di surrettiziamente far valere come nullità un vizio che, nel regime applicabile, attiene al solo controllo sull'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Per le sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 26, comma 3, d.lgs. n. 504/1995

    L'aliquota ridotta sul gas naturale per usi industriali si applica anche agli impieghi nel settore della distribuzione commerciale, in senso ampio, comprensivo delle attività e dei servizi funzionali alla commercializzazione.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    La Corte richiama l'interpretazione letterale e teleologica per escludere una lettura restrittiva non sorretta dal testo della norma.

  • art. 2, comma 73, l. n. 286/2006

    Norma di recepimento che ha introdotto l'art. 26, comma 3, TUA in attuazione della disciplina europea sulla tassazione dei prodotti energetici.

  • Direttiva 2003/96/CE

    La ratio della direttiva è favorire gli utilizzatori industriali e commerciali mediante un abbattimento del livello di imposizione; ciò impone un'interpretazione non restrittiva della nozione di uso commerciale.

  • artt. 5, 7 e 11 Direttiva 2003/96/CE

    La Corte li richiama per chiarire che l'uso commerciale comprende l'utilizzazione da parte di un'entità commerciale che fornisce beni o servizi in modo indipendente, indipendentemente dallo scopo o dai risultati dell'attività.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per le sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012 il vizio motivazionale deducibile in cassazione è solo l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non è più censurabile il mero difetto di sufficienza o completezza della motivazione, salvo le anomalie motivazionali che integrano violazione costituzionale.
  • Quando una norma agevolativa in materia di accise fa riferimento a un 'settore' economico, la sua interpretazione deve essere coerente con il dato letterale e con la ratio di favore per l'attività commerciale o industriale, evitando letture formalistiche che frammentino artificialmente la filiera produttiva o distributiva.
  • La nozione di 'distribuzione commerciale' può comprendere non solo la vendita diretta al consumatore finale, ma anche le attività organizzative e i servizi strumentali o indispensabili alla commercializzazione dei beni o servizi.
  • In presenza di un recepimento interno di una direttiva europea sulla tassazione dei prodotti energetici, l'interpretazione della norma nazionale deve essere orientata alla finalità comunitaria di differenziazione tra usi commerciali e non commerciali, non potendo introdurre restrizioni non previste dal testo o dalla ratio della fonte sovraordinata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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