Cassazione Penale, Sentenza n. 32193/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto negativo di competenza relativo a procedimenti incidentali di esecuzione promossi dal Pubblico Ministero e da Salvatore Attanasio: il PM chiedeva la revoca dell'indulto e la dichiarazione di non esecutività della sentenza del Tribunale di Salerno del 23/01/2012; la difesa di Attanasio ha presentato il 21/06/2021 istanza qualificata come richiesta di restituzione in termini/rescissione del giudicato per presunta mancata notifica dell'estratto contumaciale. La Corte di Appello di Napoli aveva dichiarato la propria incompetenza ritenendo competente il giudice dell'impugnazione (Corte di Appello di Salerno) quando l'istanza è stata qualificata ai sensi dell'art. 175 c.p.p.; la Corte di Appello di Salerno, invece, ha sollevato il conflitto sostenendo che la restituzione in termini è logicamente subordinata all'accertamento sulla esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 670 c.p.p., competenza del giudice dell'esecuzione (Napoli).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato sussistente il conflitto negativo di competenza e ha ritenuto competente la Corte di Appello di Napoli. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per decidere sull'istanza del 21/06/2021, affermando che la questione attiene all'esecutività della sentenza (art. 670 c.p.p.) e che, per i motivi esposti (incluso il criterio di individuazione del giudice dell'esecuzione dopo annullamento con rinvio), il giudice dell'esecuzione competente è la Corte di Appello di Napoli.
Norme richiamate
art. 30 cod. proc. pen.
norma procedurale che autorizza la Corte ad emettere ordinanza per sollevare il conflitto negativo di competenza tra Corti d'appello
art. 670 cod. proc. pen.
consentendo la deduzione della non esecutività della sentenza per vizi di notifica (es. mancanza di estratto contumaciale), individua la competenza del giudice dell'esecuzione per valutare tali questioni; la Corte ha ritenuto che il vizio deducibile ai sensi di questa norma renda competente la Corte d'appello giudice dell'esecuzione
art. 175 cod. proc. pen.
norma richiamata dalla Corte di Appello di Napoli per qualificare l'istanza come istanza funzionale alla restituzione nei termini; la Cassazione ha precisato che tale qualificazione non esclude l'esame sulla esecutività quando la questione è funzionalmente collegata all'art. 670 c.p.p.
art. 548, comma 3, cod. proc. pen.
disciplinando la notifica dell'estratto della sentenza nei confronti dell'imputato contumace, la sua violazione (o la mancata notifica per errata qualificazione di "assenza" anziché "contumacia") può integrare motivo di non esecutività ai sensi dell'art. 670 c.p.p.
art. 15-bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67
richiamo alla disciplina transitoria: nelle ipotesi ratione temporis si applicano le disposizioni anteriori all'entrata in vigore della legge; la Corte ha ritenuto rilevante che, ai fini della notifica dell'estratto, continui ad applicarsi la disciplina previgente
art. 665, comma 3, cod. proc. pen.
utilizzato per individuare il giudice dell'esecuzione: in caso di annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione solo per alcuni coimputati, il giudice dell'esecuzione è individuato nel giudice di rinvio anche per i coimputati per i quali la sentenza è divenuta definitiva
Massime di principio
- Quando una istanza definita come richiesta di restituzione in termini o rescissione incide sull'esecutività del titolo (es. eccezione di mancata notifica dell'estratto contumaciale), la questione va valutata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p.
- La qualificazione formale dell'istanza (art. 175 c.p.p. o altra) non esclude che, se la decisione richiede accertamenti sulla esecutività del provvedimento, la competenza sia del giudice dell'esecuzione.
- La mancata notifica dell'estratto della sentenza a un imputato erroneamente dichiarato "assente" anziché "contumace" può costituire vizio deducibile con istanza ex art. 670 c.p.p. e quindi fondare la declaratoria di non esecutività.
- Se la Corte di Cassazione ha disposto annullamento con rinvio solo per alcuni coimputati, il giudice dell'esecuzione si identifica con il giudice di rinvio (principio di unicità del giudice dell'esecuzione).
- In presenza di conflitti di competenza tra corti d'appello, la Cassazione decide sul conflitto e assegna la competenza tenendo conto della sostanza della domanda (esecutività vs impugnazione) e della normativa applicabile ratione temporis.
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