Cassazione Civile, Ordinanza n. 05005/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, con cui venivano recuperati redditi diversi non dichiarati e irrogate imposte, addizionali e sanzioni, il contribuente impugnava l’atto senza successo in primo e secondo grado. In cassazione deduceva un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che il giudice tributario non avrebbe tenuto conto delle giustificazioni addotte sulle movimentazioni bancarie contestate. In sostanza chiedeva una diversa valutazione del materiale probatorio, al fine di superare la presunzione fiscale relativa ai versamenti e prelevamenti non giustificati.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha affermato che la disciplina dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 non esclude l’operatività delle presunzioni legali tributarie, che continuano a porre a carico del contribuente l’onere della prova contraria in materia di movimentazioni bancarie. Ha inoltre rilevato che il motivo si risolveva in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha quindi confermato la decisione di merito, con condanna del ricorrente alle spese, all’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., al versamento in favore della cassa delle ammende e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
introdotto dall'art. 6 L. 31 agosto 2022, n. 130
impone al giudice tributario di valutare la prova in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, senza escludere le presunzioni legali che gravano sul contribuente quanto alla prova contraria
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base normativa della presunzione relativa alle movimentazioni bancarie e dell’onere di giustificazione a carico del contribuente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge
art. 380 bis c.p.c.
secondo comma; terzo comma
richiamato per la proposta di definizione anticipata e per le conseguenze economiche della declaratoria
art. 96 c.p.c.
terzo comma; quarto comma
fondamento della condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende per la proposizione del ricorso ritenuto inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, il nuovo art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 non elimina l’efficacia delle presunzioni legali previste dalla normativa fiscale sostanziale, quando queste impongano al contribuente l’onere della prova contraria.
- In materia di accertamenti fondati su movimentazioni bancarie, il contribuente deve fornire una giustificazione concreta, specifica e documentata della provenienza e della destinazione delle somme, oppure dimostrare l’estraneità delle operazioni all’attività d’impresa o professionale contestata.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dai giudici di merito.
- La mancata contestazione efficace della presunzione fiscale sulle movimentazioni bancarie legittima il mantenimento dell’accertamento tributario.
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