Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7762/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di furto (artt. 110, 624, 625 comma 1, n.4 e 5 c.p.) per avere, in concorso con altri due, sottratto una macchina fotografica di rilevante valore lasciata momentaneamente su un tavolo esterno, approfittando della distrazione del personale e del commensale della persona offesa. In appello erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche; la pena era stata fissata in 1 anno e 4 mesi di reclusione e euro 140 di multa, ma era stato negato il beneficio della sospensione condizionale per motivazione basata su una prognosi negativa sulla futura astenzione da ulteriori reati. La difesa aveva dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale, richiamando la occasionalità del fatto, l'assenza di precedenti, la confessione immediata e i legami dell'imputato con la comunità francese. Successivamente il ricorrente ha depositato una dichiarazione personale (9 ottobre 2024) con la quale ha rinunciato all'udienza dinanzi alla Corte di cassazione e ha manifestato l'intendimento di rendere definitiva la sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 591 comma 1 lett. d) c.p.p., ritenendo che la dichiarazione personale del ricorrente rappresentasse una rinuncia all'impugnazione e quindi la sopravvenuta mancanza di interesse a coltivare il ricorso. Per effetto della declaratoria di inammissibilità per rinuncia, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., modulata in misura minima in ragione della intervenuta rinuncia.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Riferimento al concorso di persone nel reato: la condotta è stata valutata come commessa in concorso con altri due soggetti

  • Codice penale, art. 624

    Norma che configura il delitto di furto; la Corte ha confermato la sussistenza del reato rispetto alla sottrazione della macchina fotografica

  • Codice penale, art. 625 comma 1, n.4 e 5

    Richiamate aggravanti applicate nel giudizio di merito (come contestato in sentenza); la Corte d'appello aveva valutato le circostanze aggravanti e quelle attenuanti, riconoscendo però le attenuanti generiche e determinando la pena

  • Codice di procedura penale, art. 591 comma 1 lett. d)

    La Corte ha applicato questa norma per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia all'impugnazione del ricorrente (dichiarazione in cancelleria di rinuncia all'udienza e volontà di rendere definitiva la sentenza)

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende; la Corte l'ha applicata modulando la sanzione al minimo (euro 500) in ragione della rinuncia intervenuta

Massime di principio

  • Una dichiarazione personale del ricorrente ricevuta in cancelleria con la quale si rinuncia all'udienza può essere interpretata come rinuncia all'impugnazione e determinare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse (art. 591 c.p.p.).
  • La rinuncia all'impugnazione estingue il potere della Corte di cassazione di esaminare il merito e comporta conseguenze economiche (spese processuali e sanzione ex art. 616 c.p.p.), sebbene la sanzione possa essere attenuata se la rinuncia interviene prima della trattazione.
  • Se l'obiettivo è ottenere una pronuncia sul merito (es. contestare il diniego della sospensione condizionale), non bisogna rinunciare all'udienza; la difesa deve coltivare il ricorso e articolare motivi idonei a dimostrare vizio di legge o manifesta illogicità/mancanza di motivazione.
  • La negativa prognosi sulla futura astensione da reati può giustificare il diniego della sospensione condizionale; per impugnare tale diniego è necessario dimostrare l'arbitrarietà o l'insufficienza della motivazione alla base della prognosi.
  • La chiarezza della dichiarazione di rinuncia è rilevante: se la manifestazione di volontà è ambigua potrebbe essere necessario un accertamento interpretativo; però una dichiarazione esplicita di 'rinunciare all'udienza' accompagnata dalla volontà di rendere definitiva la sentenza è generalmente considerata inequivocabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.