Sentenza del 13/02/2017 n. 533 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento - Processo verbale di contestazione - Atto prodromico - Omessa allegazione all'avviso - Violazione art. 42 D.p.r.600/73 - Sussistenza - Annullamento - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stata riconosciuta la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e l’avviso di accertamento è stato annullato, poiché il p.v.c. costituiva un atto prodromico essenziale e la sua mancata allegazione o riproduzione sostanziale comprometteva l’obbligo di motivazione e il diritto di difesa del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento perché l’Ufficio, pur avendo fondato l’atto sulle risultanze di un processo verbale di contestazione (p.v.c.), non lo aveva allegato all’avviso né ne aveva riprodotto adeguatamente il contenuto essenziale. Tale omissione impediva al contribuente di conoscere compiutamente i presupposti e gli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973.
Norme richiamate
Art. 42 del d.P.R. n. 600/1973
L’avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato e deve consentire al contribuente di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Se l’accertamento richiama un processo verbale di contestazione essenziale per la motivazione, l’Ufficio deve allegarlo oppure riprodurne in modo adeguato il contenuto essenziale; in caso contrario, l’atto può essere annullato.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento si fonda su un atto precedente, come un processo verbale di contestazione, tale atto deve essere allegato oppure il suo contenuto essenziale deve essere riportato nell’avviso.
- Un semplice richiamo generico a un atto prodromico non è sufficiente se non consente al contribuente di conoscere con precisione i fatti, i rilievi e i calcoli posti a fondamento della pretesa.
- L’omessa allegazione o l’insufficiente riproduzione del contenuto dell’atto richiamato può determinare la violazione dell’obbligo di motivazione e l’annullamento dell’accertamento.
- La verifica deve concentrarsi sull’effettiva possibilità del contribuente di comprendere e contestare la pretesa, non soltanto sulla presenza formale di un richiamo al processo verbale.
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