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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 40846/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 168 L.F. e 617 c.p.c. e carenza/contraddittorietà della motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), in relazione al rigetto da parte del Tribunale di Venezia dell'opposizione agli atti esecutivi promossa da Giorgia Immobiliare avverso la vendita, i decreti di trasferimento e altri provvedimenti della procedura esecutiva. Si contestava che la sospensione e il procedimento fallimentare/concordatario e le successive determinazioni del giudice dell'esecuzione non avessero giustificato i provvedimenti impugnati e che l'opposizione fosse stata valutata erroneamente.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile la costituzione di Italfondiario S.p.A. in rappresentanza di SIENA NPL 2018 S.r.l. per mancata allegazione del titolo di subingresso. Sulla sostanza ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., che l'opposizione proposta non prima del 10 ottobre 2016 era tardiva e pertanto ab origine inammissibile con riferimento a tutti gli atti esecutivi emessi sino al 26 maggio 2016 (compresi i decreti di trasferimento del 20 maggio 2016 e il provvedimento di distribuzione del 23 maggio 2016) e anche inammissibile rispetto ai provvedimenti relativi alla sospensione emessi nei successivi gradi (provvedimenti non impugnabili con opposizione agli atti esecutivi). Di conseguenza la Corte ha cassato senza rinvio il capo della decisione impugnato (limitatamente a quanto dedotto), condannando la ricorrente al pagamento delle spese di merito in favore di G3 S.r.l. e di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (liquidate in complessivi €7.254,00 per ciascuna), dichiarando infine non ripetibili le spese di legittimità sostenute da Italfondiario S.p.A.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile

    Il termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi è perentorio; la seconda opposizione, proposta tardivamente rispetto alla conoscenza degli atti contestati nella prima, è inammissibile rispetto agli atti anteriori alla data di conoscenza.

  • Legge fallimentare

    La sospensione del processo esecutivo per effetto di un procedimento concorsuale opera in presenza dei presupposti; tuttavia, la sospensione disposta successivamente alla vendita non ha comunque sanato la tempestività dell'impugnazione degli atti già compiuti.

  • Codice di procedura civile

    art. 382, comma 3, c.p.c.

    La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio l'inammissibilità di una domanda e, se del caso, cassare la decisione senza rinvio quando l'opposizione era ab origine inammissibile.

  • Codice di procedura civile

    I provvedimenti del giudice dell'esecuzione adottati nell'ambito della fase cautelare (es. diniego di sospensione) non sono impugnabili con l'opposizione agli atti esecutivi; la relativa impugnazione segue canali diversi.

  • Codice di procedura civile

    art. 669-terdecies c.p.c.

    L'ordinanza del collegio in sede di reclamo contro le decisioni del giudice dell'esecuzione rientra in un rimedio specifico e non è sindacabile con opposizione agli atti esecutivi.

Massime di principio

  • La tempestività è essenziale: se una parte ha già avuto conoscenza degli atti contestati (es. tramite una prima opposizione), una successiva opposizione è inammissibile se proposta oltre i termini perentori previsti dall'art. 617 c.p.c.
  • Quando la prima impugnazione si è limitata alla fase sommaria (es. istanza di sospensione) senza instaurare il giudizio di merito, ciò non elimina automaticamente l'esigenza di rispettare i termini per proporre una nuova opposizione rispetto agli atti già conosciuti.
  • Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio l'inammissibilità per ragioni processuali fondamentali (art. 382(3) c.p.c.) e, se fondata, cassare la decisione senza rinvio quando la domanda non poteva essere proposta.
  • Non tutte le pronunce del giudice dell'esecuzione sono impugnabili con l'opposizione agli atti esecutivi: alcune decisioni cautelari o le ordinanze del collegio vanno impugnate con i rimedi specifici (es. reclamo), e non sono sindacabili nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi.
  • La rappresentanza e il subingresso nelle posizioni processuali devono essere documentati: la parte costituita in giudizio deve allegare il titolo che legittima il subentro, pena l'inammissibilità della costituzione stessa.

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