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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31827/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento di esecuzione, il Tribunale di Roma aveva respinto l'opposizione proposta dalla difesa contro il precedente provvedimento con cui era stata rigettata la richiesta del pubblico ministero di dichiarare estinta, per decorso del tempo ai sensi dell'art. 172, primo comma, c.p., la pena residua di un anno e un mese di reclusione inflitta per estorsione con sentenza irrevocabile. Il rigetto era stato motivato dalla sussistenza della causa ostativa prevista dall'art. 172, settimo comma, c.p., poiché il condannato aveva riportato, durante il periodo necessario alla maturazione del termine estintivo, un'altra condanna alla reclusione per truffa. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 34 c.p.p., sostenendo l'incompatibilità del giudice dell'esecuzione che aveva deciso l'opposizione, in quanto coincidente con quello che aveva emesso il provvedimento opposto ai sensi dell'art. 676 c.p.p. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 172, settimo comma, c.p., sostenendo che estorsione e truffa avrebbero natura e struttura differenti e non potrebbero essere considerati reati della stessa indole.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato: il procedimento di opposizione previsto dall'art. 667, comma 4, c.p.p. non costituisce un giudizio di impugnazione davanti a un giudice diverso né una fase autonoma, ma la prosecuzione del medesimo procedimento esecutivo, con instaurazione del contraddittorio pieno. Pertanto, la coincidenza tra il giudice che ha emesso il provvedimento iniziale e quello che ha deciso l'opposizione non determina incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato. Ai fini dell'art. 172, settimo comma, c.p., non è necessario che il nuovo delitto sia identico o previsto dalla stessa disposizione incriminatrice, essendo sufficiente la comunanza dei caratteri fondamentali individuati dall'art. 101 c.p. La Corte ha ritenuto non illogica la valutazione del giudice dell'esecuzione, secondo cui estorsione e truffa, pur diverse sul piano normativo, aggrediscono il patrimonio altrui mediante condotte fraudolente o coartative finalizzate a un profitto ingiusto e risultano accomunate dalla strumentalizzazione dell'affidamento o della vulnerabilità della persona offesa per finalità di illecito arricchimento. La condanna per truffa ha quindi integrato la causa ostativa all'estinzione della pena residua.

Norme richiamate

  • art. 172, comma 1, c.p.

    estinzione della pena per decorso del tempo

    La richiesta di estinzione della pena non può essere accolta quando ricorre una causa ostativa prevista dal settimo comma della stessa disposizione.

  • art. 172, comma 7, c.p.

    l'estinzione della pena non ha luogo «se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole»

    La causa ostativa opera quando, nel periodo utile alla maturazione del termine estintivo, il condannato riporti una condanna alla reclusione per un delitto sostanzialmente omogeneo, senza necessità di identità normativa tra i reati.

  • art. 101 c.p.

    «non soltanto quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati - caratteri fondamentali comuni»

    La stessa indole si determina considerando, anche tra reati previsti da norme diverse, la comunanza dei caratteri fondamentali desunti dalla natura concreta dei fatti e dai motivi che li hanno determinati.

  • art. 34 c.p.p.

    La coincidenza del giudice che ha adottato il provvedimento iniziale e di quello che decide l'opposizione nel procedimento esecutivo non integra incompatibilità, poiché l'opposizione non introduce un giudizio di impugnazione o una fase autonoma, ma costituisce prosecuzione del medesimo procedimento.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    La struttura bifasica del procedimento prevede una prima decisione a contraddittorio posticipato e una successiva fase eventuale di opposizione, che rappresenta lo sviluppo del medesimo procedimento esecutivo.

  • art. 676, comma 1, c.p.p.

    Il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione nelle materie attribuitegli può essere seguito dall'opposizione nelle forme previste dalla legge, senza che ciò determini incompatibilità del medesimo giudice.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel procedimento esecutivo, l'opposizione prevista dall'art. 667, comma 4, c.p.p. non costituisce un'impugnazione davanti a un giudice diverso né una fase autonoma del processo, ma la prosecuzione del medesimo procedimento con contraddittorio pieno; pertanto, la partecipazione dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento opposto non determina, di per sé, incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p.
  • Ai fini della causa ostativa all'estinzione della pena prevista dall'art. 172, comma 7, c.p., il delitto commesso nel periodo utile alla maturazione del termine non deve essere identico né previsto dalla medesima norma incriminatrice rispetto a quello oggetto del titolo esecutivo.
  • La nozione di delitti della stessa indole prevista dall'art. 172, comma 7, c.p. è definita dall'art. 101 c.p. e ricorre quando i reati, anche se disciplinati da disposizioni diverse, presentano nei casi concreti caratteri fondamentali comuni per natura dei fatti o motivi determinanti.
  • Estorsione e truffa possono essere considerate della stessa indole, ai fini dell'art. 172, comma 7, c.p., quando risultino accomunate dall'aggressione del patrimonio altrui mediante condotte fraudolente o coartative, finalizzate al conseguimento di un profitto ingiusto e fondate sulla strumentalizzazione dell'affidamento o della vulnerabilità della persona offesa.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàEstorsioneTruffaImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penaleEsecuzione penale

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