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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-468/18

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 settembre 2019. — R contro P. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Judecǎtoria Constanţa. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 3, lettere a) e d) e articolo 5 – Giudice adito di tre domande congiunte riguardanti il divorzio dei genitori di un figlio minore, la responsabilità genitoriale nei confronti di tale minore e l’obbligazione alimentare nei confronti del medesimo – Dichiarazione di competenza in materia di divorzio e d’incompetenza in materia di responsabilità genitoriale – Competenza a conoscere della domanda di obbligazione alimentare – Giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente e dinanzi al quale questi compare. — Causa C-468/18

Giurisprudenza europea62018CJ0468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che, in presenza di domande cumulate di divorzio, responsabilità genitoriale e alimenti per un minore, la competenza in materia alimentare non dipende necessariamente dalla competenza sulla responsabilità genitoriale. Se il giudice del divorzio è anche il giudice del domicilio abituale del convenuto, oppure se il convenuto vi compare senza contestare la competenza, esso può decidere sulla domanda di mantenimento. La decisione tutela la scelta del creditore di alimenti e conferma il carattere alternativo dei fori del regolamento n. 4/2009.

Competenza in materia di obbligazioni alimentari per il minore: il giudice del divorzio resta competente se il convenuto risiede abitualmente nel foro o vi compare, anche se si è dichiarato incompetente sulla responsabilità genitoriale.

La questione giuridica

Se, quando un giudice è investito congiuntamente di domande di divorzio, responsabilità genitoriale e obbligazioni alimentari relative a un figlio minore, il fatto che si sia dichiarato incompetente sulla responsabilità genitoriale escluda la sua competenza sulla domanda alimentare oppure se tale competenza possa comunque derivare dall’articolo 3, lettera a), o dall’articolo 5 del regolamento n. 4/2009; e se la domanda alimentare resti accessoria alla responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 3, lettera d).

Principio di diritto

L’articolo 3, lettere a) e d), e l’articolo 5 del regolamento n. 4/2009 devono essere interpretati nel senso che il giudice investito del divorzio, pur avendo dichiarato la propria incompetenza sulla responsabilità genitoriale, conserva la competenza a decidere sulla domanda di mantenimento del figlio minore se è il giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente oppure il giudice dinanzi al quale il convenuto è comparso senza eccepire l’incompetenza. La pronuncia sulla responsabilità genitoriale non assorbe né limita automaticamente gli altri fori autonomi previsti dal regolamento per le obbligazioni alimentari.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 3, lettere a), c) e d), regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 5, regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 10, regolamento (CE) n. 4/2009
  • Regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 8, regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 12, regolamento (CE) n. 2201/2003

Competenza in materia di obbligazioni alimentari per il minore

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Judecătoria Constanța (Romania) e riguarda l’interpretazione del regolamento (CE) n. 4/2009 sulla competenza in materia di obbligazioni alimentari. La controversia principale opponeva la madre R al padre P in un giudizio cumulato su divorzio, responsabilità genitoriale e mantenimento del figlio minore.

Fatti e procedimento principale

I coniugi, cittadini rumeni, si erano sposati in Romania e avevano vissuto a Belfast con il figlio, nato nel Regno Unito. Dopo la separazione, il padre era rientrato in Romania mentre la madre era rimasta a Belfast con il minore. La madre aveva proposto dinanzi al giudice rumeno tre domande congiunte: scioglimento del matrimonio, affidamento/responsabilità genitoriale e assegno alimentare per il figlio.

Il giudice del rinvio si era dichiarato competente sul divorzio in base all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, ma incompetente sulla responsabilità genitoriale, ritenendo non integrati i presupposti della proroga di competenza di cui all’articolo 12 di tale regolamento e individuando come foro competente quello del Regno Unito, dove il minore risiedeva abitualmente. Quanto alla domanda alimentare, il giudice aveva ritenuto di essere competente sia in base all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 4/2009, sia in ragione della comparizione del convenuto senza eccezione di incompetenza, ex articolo 5.

Questioni pregiudiziali

Il giudice rumeno chiedeva in sostanza:

  • se, una volta esclusa la competenza in materia di responsabilità genitoriale, restasse possibile conoscere della domanda alimentare;
  • se la domanda di mantenimento fosse comunque accessoria all’azione sulla responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009;
  • se l’interesse superiore del minore imponesse di concentrare tutte le domande davanti al giudice competente sulla responsabilità genitoriale.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 4/2009, soprattutto gli articoli 3 e 5;
  • il regolamento (CE) n. 2201/2003, in particolare gli articoli 8 e 12;
  • i considerando del regolamento n. 4/2009, che evidenziano la tutela del creditore di alimenti e il carattere esaustivo delle regole di competenza.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che l’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 contiene criteri di competenza alternativi, non gerarchicamente ordinati, e che il creditore di alimenti può scegliere tra diversi fori: il luogo di residenza abituale del convenuto, il proprio luogo di residenza, oppure, se la domanda è accessoria ad azioni sullo stato delle persone o sulla responsabilità genitoriale, il giudice competente su tali azioni.

La Corte precisa poi che l’articolo 5 attribuisce competenza al giudice dinanzi al quale il convenuto compare, salvo che l’eccezione di incompetenza sia stata sollevata. Tale norma opera come ulteriore criterio autonomo, accanto a quelli dell’articolo 3.

Con riferimento alla sentenza A (C‑184/14), la Corte chiarisce che quel precedente aveva affermato l’accessorietà della domanda alimentare rispetto all’azione sulla responsabilità genitoriale solo nel caso specifico esaminato, e non aveva escluso la possibilità di fondare la competenza su altri fori previsti dal regolamento n. 4/2009. In particolare, la dichiarazione di incompetenza sulla responsabilità genitoriale non incide sulla competenza derivante dall’articolo 3, lettera a), o dall’articolo 5.

La Corte sottolinea inoltre che il regolamento n. 4/2009 non prevede un meccanismo analogo all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, che consente il trasferimento della causa al giudice più adatto. Ne deriva che, se il giudice è validamente adito in base a uno dei criteri del regolamento sulle obbligazioni alimentari, non può declinare la competenza a favore di un altro giudice solo perché quest’ultimo è competente sulla responsabilità genitoriale.

Sul piano teleologico, la Corte evidenzia che una soluzione opposta limiterebbe la scelta del creditore di alimenti e potrebbe incidere anche sulla legge applicabile, considerato il collegamento con il protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007. Il creditore può avere interesse a mantenere la causa davanti al giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente, per ragioni di lingua, costi, conoscenza della situazione economica del debitore e possibili effetti in termini di esecuzione.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che il giudice che si pronuncia sul divorzio, pur essendosi dichiarato incompetente sulla responsabilità genitoriale, conserva la competenza a decidere sulla domanda alimentare relativa al figlio minore se è anche il giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente, oppure se il convenuto è comparso davanti a lui senza eccepire l’incompetenza.

Principio affermato

La competenza in materia di obbligazioni alimentari è autonoma rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale: la mancata competenza su quest’ultima non travolge i fori di competenza previsti dall’articolo 3, lettera a), e dall’articolo 5 del regolamento n. 4/2009.

Come è indicizzato

Materieobbligazioni alimentariresponsabilità genitorialecompetenza giurisdizionaledivorziocooperazione giudiziaria civile

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