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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07112/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza n. 1719/2022 del Tribunale di Genova. Nel corso del giudizio di legittimità, però, ha depositato un atto qualificato come istanza di rinuncia al ricorso, che la Corte ha ritenuto rituale ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Gli intimati si sono costituiti solo in parte, con un unico controricorso proposto da alcuni dei destinatari del ricorso. La controversia di merito non è ricostruibile dal testo, perché l'ordinanza decide esclusivamente sulla rinuncia al ricorso e sulle conseguenze economiche dell'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, dichiarando l'estinzione del giudizio. Ha inoltre condannato la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrente, liquidandole complessivamente in euro 1.700, di cui euro 1.500 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. La Corte ha anche escluso il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, rilevando che tale obbligo non si applica in caso di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia depositata dalla ricorrente è stata considerata atto rituale idoneo a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    La parte che ha dato causa all'estinzione del giudizio, cioè la ricorrente rinunciante, deve essere condannata a rifondere le spese alla parte controricorrente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo del contributo unificato richiamato dalla Corte, ma di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • La rinuncia ritualmente proposta al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese devono essere poste a carico della parte che ha dato causa all'estinzione, normalmente la parte ricorrente rinunciante.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente non si estende alla rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.
  • Le misure processuali di natura eccezionale e sanzionatoria non possono essere applicate in via analogica oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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