Cassazione Civile, Ordinanza n. 10886/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un professionista aveva chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per compensi professionali asseritamente maturati per attività di progettazione e consulenza svolte, in parte, nell’ambito di un rapporto poi confluito nella società fallita e, in parte, in base a un verbale di conciliazione del 10 maggio 2011. Il giudice delegato aveva negato l’ammissione, ma il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, dopo prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio, aveva accolto l’opposizione e ammesso il credito in privilegio per una somma inferiore a quella domandata, compensando le spese. Il curatore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 93, 98 e 99 l.fall. e nullità del procedimento, sostenendo che la documentazione a fondamento del credito non era stata ritualmente prodotta nella fase sommaria e che non poteva essere "sanata" con il deposito in opposizione; 2) nullità sulla regolazione delle spese, assumendo che il tribunale avrebbe dovuto distinguere tra la parte di credito ammessa e quella non ammessa; 3) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla ripartizione interna del credito riconosciuto nel verbale di conciliazione tra il professionista e una società collegata; 4) omesso esame del pagamento asseritamente eseguito da una società partecipata/debitrice solidale, desunto da un bilancio; 5) violazione dell’art. 2697 c.c., contestando che il tribunale avesse ritenuto assolto l’onere della prova sulla base di documenti non firmati e di un richiamo alla buona fede del professionista. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, confermando la decisione impugnata e condannando il curatore alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del curatore. Ha ritenuto che il tribunale avesse deciso in conformità alla giurisprudenza di legittimità sul giudizio di opposizione allo stato passivo: in tale sede la produzione documentale non è soggetta al divieto di cui all’art. 345 c.p.c., perché l’opposizione non è un appello ma un rimedio autonomo avverso la verifica sommaria del passivo; inoltre, le doglianze sulle spese sono state reputate incompatibili con i criteri elaborati dalla giurisprudenza, che attribuiscono rilievo al principio di causalità e lasciano al giudice di merito un ampio margine nella compensazione. I motivi formulati come omesso esame di fatti decisivi sono stati giudicati inammissibili perché in realtà diretti a contestare questioni, argomentazioni o la valutazione delle prove, non già un fatto storico decisivo. Anche la censura sull’onere della prova è stata respinta perché non colpiva la ratio decidendi: la c.t.u. era stata disposta per la sola quantificazione del compenso di prestazioni già ritenute provate, non per accertare l’an debeatur. La Corte ha quindi confermato l’ammissione del credito allo stato passivo e posto le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 93 l.fall.
norma posta a base della domanda di insinuazione al passivo da parte del creditore.
art. 98 l.fall.
norma che disciplina l’opposizione allo stato passivo, rimedio autonomo rispetto al giudizio ordinario di appello.
art. 99 l.fall.
norma che regola il contenuto dell’opposizione e il termine preclusivo per l’articolazione dei mezzi istruttori e dei documenti.
art. 96 l.fall.
richiamato per evidenziare l’efficacia di giudicato endofallimentare del provvedimento non opposto.
art. 345 c.p.c.
ritenuto non applicabile al giudizio di opposizione allo stato passivo quanto al divieto di nova documentali.
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
richiamo al vizio di violazione di legge, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza di legittimità.
art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.
richiamo al vizio processuale dedotto dal ricorrente, ritenuto inidoneo a scalfire la decisione impugnata.
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
applicabile nella formulazione novellata; consente solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni, argomentazioni o singoli elementi istruttori.
art. 118 disp. att. c.p.c.
consente una motivazione sintetica mediante rinvio all’orientamento della Corte.
art. 2697 c.c.
richiamato nella censura sull’onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza non investisse la ratio decidendi e finisse per contestare la valutazione delle prove.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002
parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo la produzione di documenti non è soggetta al divieto di nova previsto per l’appello dall’art. 345 c.p.c.; l’opposizione ha disciplina propria e autonoma e i termini preclusivi per allegazioni e documenti sono quelli fissati dagli artt. 98 e 99 l.fall.
- L’opposizione allo stato passivo non è un appello: essa mira a rimuovere un provvedimento formato sulla base di cognizione sommaria e, se non opposto, produttivo di giudicato endofallimentare.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente denunciare questioni giuridiche, argomentazioni difensive o singoli elementi di prova.
- L’omesso esame di un elemento istruttorio non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- In tema di spese processuali, la individuazione del soccombente avviene secondo il principio di causalità; la compensazione, totale o parziale, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti consentiti dall’ordinamento.
- Una censura che contesti la valutazione delle risultanze istruttorie o la ricostruzione del quantum debeatur non può essere veicolata come violazione dell’art. 2697 c.c. se, in realtà, mira a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito.
- Se la consulenza tecnica d’ufficio è disposta per la sola quantificazione del credito e non per accertarne l’esistenza, le doglianze sulla prova dell’an debeatur sono fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi.
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