Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14278/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento 1. bando di concorso pubblicato nel S. O. n. 1 alla Gazzetta ufficiale, IV Serie speciale, n. 28 dell’11 aprile 2023 [...]; 2. graduatoria provvisoria pubblicata in data 31 maggio 2023, consequenziale parere del 14 giugno 2023 dalla Sezione autonoma presso il Consiglio giudiziario della Corte d’appello di Roma e delibera del Csm del 13 dicembre 2023, inerente approvazione della graduatoria definitiva per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di pace di Roma, mai comunicate alla parte ricorrente; 3. graduatoria provvisoria pubblicata in data 31 maggio 2023, consequenziale parere del 14 giugno 2023 della Sezione autonoma presso il Consiglio giudiziario della Corte d’appello di Roma e delibera del Csm del 13 dicembre 2023, inerente approvazione della graduatoria definitiva per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, mai comunicate alla parte ricorrente; 4. delibere di ammissione ai tirocini dei nuovi aspiranti per scorrimento a seguito di rinuncia di alcuni candidati, mai comunicate alla parte ricorrente; 5. delibere del Csm del 5 novembre 2025 e del 10 dicembre 2025; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria dei vincitori della selezione per la nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di pace Roma e/o per la nomina a vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma;

Giustizia amministrativa202602543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando, graduatorie provvisorie e definitive, successivi scorrimenti e delibere di nomina relativi alla selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura avviata dal Consiglio superiore della magistratura per il reclutamento di magistrati onorari, deducendo l'erronea attribuzione del punteggio derivante dall'applicazione dell'art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 116/2017, successivamente dichiarato incostituzionale. Ha chiesto l'annullamento delle graduatorie, degli scorrimenti e degli atti di nomina, nonché l'accertamento del diritto a essere inserita tra i vincitori della selezione. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività. La ricorrente ha contestato la decorrenza del termine, assumendo la mancata comunicazione individuale degli atti e la rilevanza della successiva pronuncia di incostituzionalità.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione di tardività e ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza esaminare nel merito la legittimità del punteggio attribuito e l'incidenza della pronuncia di incostituzionalità. Il termine di sessanta giorni decorreva dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, individuata quale atto lesivo della posizione della candidata, adottata il 13 dicembre 2023 e pubblicata sul sito istituzionale il 18 gennaio 2024. Il ricorso, notificato il 18 febbraio 2026, è stato quindi proposto oltre il termine previsto dall'art. 29 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che la procedura si articoli in due fasi autonome: una fase concorsuale, conclusa con l'approvazione della graduatoria definitiva e l'ammissione al tirocinio, e una successiva fase individuale di verifica dell'idoneità al termine del tirocinio, conclusa con il decreto ministeriale di nomina. La graduatoria definitiva cristallizza la posizione degli aspiranti e costituisce l'atto immediatamente lesivo, anche se non coincide con la nomina finale. La pubblicazione sul sito istituzionale era sufficiente, poiché prevista dall'avviso di selezione e idonea a rendere conoscibili gli atti; non era necessaria la comunicazione individuale, anche in considerazione dell'elevato numero dei candidati. La successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma sui punteggi non riapriva il termine né incideva su un rapporto ormai esaurito. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    Il ricorso avverso un atto amministrativo sia notificato entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza del provvedimento lesivo

    Il termine per impugnare decorre dalla conoscenza dell'atto lesivo; nella fattispecie la conoscenza è stata acquisita mediante la pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito istituzionale.

  • art. 6 d.lgs. 116/2017

    Disciplina la fase di selezione e valutazione delle domande per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a magistrato onorario.

  • art. 6, comma 7, d.lgs. 116/2017

    Consente l'ammissione al tirocinio di un numero di aspiranti superiore ai posti disponibili, confermando la distinzione tra ammissione al tirocinio e successiva nomina.

  • art. 7, comma 5, d.lgs. 116/2017

    Individua l'approvazione della graduatoria definitiva da parte del CSM quale conclusione della fase selettiva e atto di ammissione degli aspiranti al tirocinio.

  • art. 8, comma 15, d.lgs. 116/2017

    Collega la nomina al superamento del tirocinio e alla verifica individuale di idoneità, distinguendo tale fase dalla precedente procedura concorsuale.

  • art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. 116/2017

    La disposizione, concernente la valutazione dell'esperienza pregressa quale avvocato, è stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega; tale pronuncia non è stata ritenuta applicabile a un rapporto già esaurito per tardiva impugnazione della graduatoria.

  • art. 10 dell'avviso di selezione

    Prevedeva la pubblicazione informatica di tutti gli atti della procedura; tale pubblicazione è stata ritenuta idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Nelle procedure per la nomina a magistrato onorario, l'approvazione della graduatoria definitiva conclude la fase concorsuale di valutazione comparativa dei titoli e costituisce l'atto immediatamente lesivo della posizione dell'aspirante non utilmente collocato, anche se la nomina finale richiede il successivo superamento del tirocinio e una verifica individuale di idoneità.
  • Quando la lex specialis prevede la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti della procedura, tale pubblicazione può rendere conoscibile la graduatoria e far decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione, senza necessità di comunicazione individuale a ciascun candidato, purché sia assicurata la conoscibilità dell'atto secondo le regole della procedura.
  • La successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata nella formazione di una graduatoria non riapre il termine per impugnare la graduatoria quando, alla data della pronuncia costituzionale, il rapporto giuridico si sia già esaurito per mancata tempestiva impugnazione dell'atto lesivo.
  • La fase di ammissione al tirocinio e la successiva fase di verifica dell'idoneità e nomina del magistrato onorario costituiscono segmenti procedimentali autonomi: gli atti della seconda fase non spostano la decorrenza del termine per contestare gli errori commessi nella valutazione dei titoli della prima fase.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.