Cassazione Civile, Ordinanza n. 05041/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato, che aveva svolto attività quale difensore d'ufficio in un procedimento penale, aveva ottenuto la liquidazione dei compensi per l'attività monitoria necessaria al recupero del proprio credito professionale nei confronti dell'assistito insolvente. Il Presidente del Tribunale aveva però respinto l'opposizione contro il decreto di liquidazione nella parte in cui non erano stati riconosciuti anche i costi sostenuti nella successiva fase di opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo che l'art. 116 d.P.R. 115/2002 coprisse soltanto il procedimento monitorio e non anche la fase oppositiva, e valorizzando inoltre il fatto che il professionista si era fatto assistere da altro difensore invece di difendersi personalmente. Con un unico motivo di ricorso per cassazione il difensore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 116 d.P.R. 115/2002, sostenendo che la procedura di recupero del credito professionale comprende anche il giudizio di opposizione instaurato dal debitore, giudizio che è funzionale e necessario per ottenere la liquidazione del compenso, e che è irrilevante la scelta di farsi assistere da un collega, trattandosi comunque di prestazione professionale remunerabile. Il Ministero ha resistito chiedendo il rigetto, deducendo anche profili di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte ha ritenuto correttamente individuato come legittimato passivo il Ministero della Giustizia e ha dichiarato ammissibile il motivo di ricorso nonostante l'omesso richiamo espresso all'art. 360 c.p.c. n. 3, perché dal contenuto risultava evidente la censura di violazione di legge. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che il difensore d'ufficio ha diritto, nella procedura di liquidazione dei compensi, anche al rimborso delle spese e dei compensi relativi alla fase di recupero del credito professionale rimasta infruttuosa, ivi compresi quelli del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dal debitore. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Piacenza, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi enunciati e per la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 115/2002
È la norma che disciplina l'opposizione al decreto di pagamento/liquidazione dei compensi del difensore; la controversia nasce dall'opposizione proposta contro il decreto di liquidazione.
art. 82 d.P.R. 115/2002
Regola la liquidazione dei compensi e degli onorari del difensore; la Corte vi rinvia per affermare che la valutazione del magistrato deve comprendere anche la fase di opposizione al decreto ingiuntivo, se necessaria al recupero del credito.
art. 116 d.P.R. 115/2002
La disposizione va interpretata in senso coerente con la sua ratio: il difensore d'ufficio ha diritto al rimborso anche delle spese e dei compensi necessari per la procedura di recupero del credito professionale, ancorché infruttuosa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il mancato richiamo espresso di questa disposizione nel ricorso è irrilevante quando dal contenuto dell'impugnazione risulta chiaramente dedotta una censura di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto da questa norma.
art. 648 c.p.c.
La difesa nell'opposizione è funzionale anche a chiedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ove occorra, per proseguire il recupero del credito.
art. 649 c.p.c.
La difesa nell'opposizione è funzionale anche a contrastare l'eventuale istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
art. 385, comma 3, c.p.c.
Il rinvio comporta anche la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità da parte del giudice di rinvio.
L. 260/1968, art. 4
È richiamata solo per spiegare l'irrilevanza dell'errore nell'individuazione della parte pubblica evocata, quando la soggettività passiva effettiva resta quella del Ministero competente.
Massime di principio
- Il difensore d'ufficio che non riesca a recuperare il credito professionale dal proprio assistito ha diritto, nella liquidazione ex d.P.R. 115/2002, anche al rimborso delle spese e dei compensi sostenuti per le attività giudiziali necessarie al recupero del credito, se strumentali e funzionali alla prestazione resa.
- La fase di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal debitore rientra nella procedura di recupero del credito professionale del difensore d'ufficio e non può essere esclusa, in via astratta, dal novero delle attività liquidabili quando costituisca un passaggio obbligato o comunque funzionale al soddisfacimento del credito.
- Ai fini della liquidazione dei compensi, è irrilevante che il professionista avrebbe potuto difendersi in proprio: se decide di avvalersi di altro difensore per la fase di opposizione, i relativi compensi restano astrattamente liquidabili, purché connessi alla procedura di recupero del credito.
- In materia di ricorso per cassazione, l'omesso richiamo formale di una specifica norma del codice di rito non rende inammissibile il motivo quando la censura di violazione di legge è chiaramente desumibile dal contenuto complessivo dell'impugnazione.
- Nel procedimento di liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio, il giudice deve effettuare una nuova e autonoma valutazione delle voci richieste, applicando gli artt. 82 e 116 d.P.R. 115/2002 in coerenza con la funzione di tutela del professionista rispetto all'infruttuoso recupero del credito.
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