Cassazione Penale, Sentenza n. 9216/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione di 219.300 kg di rifiuti non pericolosi sequestrati. Sosteneva di essere legittimata a chiedere la restituzione in virtù del contratto di vendita, dell'allegato contrattuale e dell'art. 18 e art. 5 del Regolamento CE 1013/2006 (spedizioni di rifiuti), secondo i quali il notificatore/ produttore ha l'onere di riprendere i rifiuti se la spedizione non è andata a buon fine. In sintesi la World Metal affermava di avere titolo e obbligo (o diritto) di riprendere i rifiuti posti sotto sequestro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, secondo il Regolamento CE 1013/2006 (e le definizioni richiamate), il ruolo di "notificatore" spettava alla società inglese Four Season FZe, che era la controparte che intendeva effettuare la spedizione, e non alla World Metal. La World Metal non rientrava nelle categorie previste (produttore iniziale/nuovo produttore abilitato, raccoglitore abilitato, commerciante registrato, intermediario registrato o detentore residuo) e quindi non poteva invocare gli artt. 22-25 del regolamento per ottenere la restituzione dei rifiuti. Inoltre il contratto tra le parti, pur imponendo obblighi reciproci di ripresa o stoccaggio, non mutava la titolarità dei rifiuti (in capo alla Four Season FZe) né conferiva alla ricorrente il titolo idoneo alla restituzione nel procedimento cautelare. Per questi motivi il tribunale di merito non ha errato a dichiarare l'inammissibilità dell'istanza. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali; non è stata però condannata alla somma dovuta per la Cassa delle ammende, per la peculiare e relativamente nuova articolazione della questione.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 (spedizioni di rifiuti)
Il regolamento distingue ruoli specifici ("notificatore", "produttore", "detentore", "raccoglitore", "commerciante", "intermediario") e attribuisce l'obbligo di riprendere rifiuti in caso di spedizioni fallite a soggetti che rivestono il ruolo di notificatore o, in casi determinati, al produttore iniziale/nuovo produttore/raccoglitore autorizzante. Nel caso concreto la Corte ha interpretato tali definizioni nel senso che la World Metal non rientrava nelle categorie abilitate a rivendicare la ripresa e la restituzione dei rifiuti sequestrati.
Artt. 22-25 Regolamento (CE) n. 1013/2006
Le disposizioni relative agli obblighi di ripresa riguardano casi di spedizioni non portate a termine; tali obblighi operano nei confronti del notificatore o, se questo viene meno, di talune figure indicate dal regolamento. La Corte ha ritenuto che tali norme non legittimano la World Metal a chiedere la restituzione, non essendo essa il notificatore né titolare delle qualità previste.
Direttiva 2006/12/CE (definizioni di produttore, detentore, raccoglitore, commercianti, intermediari)
La Corte ha richiamato le definizioni della direttiva per chiarire i profili soggettivi (chi possa essere considerato produttore, detentore, raccoglitore, commerciante o intermediario) e ha applicato tali nozioni per escludere la legittimazione della ricorrente.
Codice di procedura penale, art. 322 (sequestro preventivo) e art. 324
Le norme sul sequestro preventivo regolano l'ingiunzione e la restituzione dei beni sequestrati. La decisione impugnata era relativa ad un decreto di sequestro preventivo, e la Corte ha valutato se la ricorrente avesse titolo a chiedere la restituzione alla stregua di tali norme, confermando l'assenza di titolo.
Codice di procedura penale, art. 568 comma 4 (richiamato nel motivo)
Richiamato come riferimento procedurale nell'impugnazione, ma non ha consentito alla ricorrente di superare il vizio di inammissibilità: le questioni sollevate erano incentrate sulla titolarità e sulle qualifiche soggettive ai sensi del regolamento comunitario.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b) (motivi di ricorso per cassazione)
Il ricorso ha dedotto vizio di motivazione ai sensi di questa norma; la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso perché le argomentazioni contro la decisione del giudice di merito risultavano infondate rispetto alle definizioni normative richiamate.
Codice di procedura penale, art. 619
Permette alla Corte di correggere la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta. La Corte ha integrato e precisato la motivazione del tribunale di merito entro i limiti consentiti dall'art. 619, confermando la correttezza della decisione di inammissibilità.
Massime di principio
- Per ottenere la restituzione di beni sequestrati in procedimenti cautelari, chi agisce deve provare un titolo di disponibilità "in vinculis" (es. proprietà o altro titolo idoneo) al momento del sequestro; obblighi contrattuali inter partes non necessariamente trasferiscono tale titolo agli effetti della restituzione giudiziale.
- Nel contesto delle spedizioni di rifiuti, il Regolamento (CE) 1013/2006 vincola il rilievo circa chi può vantare obblighi/diritti di ripresa: solo i soggetti qualificati come notificatore (o, in casi limitati, figure sostitutive indicate dal regolamento) possono essere considerati legittimati per l'attivazione degli obblighi di ripresa disciplinati dal regolamento stesso.
- La qualifica soggettiva prevista da normativa comunitaria (produttore, raccoglitore, commerciante registrato, intermediario registrato, detentore) va ricostruita fattualmente e non può essere sostituita da semplici patti contrattuali che non incidono sulla titolarità dei rifiuti.
- Una clausola contrattuale che impone obblighi di ripresa o stoccaggio tra le parti non produce automaticamente effetto nei confronti dell'istanza di restituzione nel procedimento penale se non è accompagnata da un titolo di disponibilità che legittimi la richiesta contro il vincolo del sequestro.
- In sede di impugnazione, le argomentazioni delle parti che semplicemente interpretano o contestano i fatti o il diritto non creano di per sé un vizio di motivazione se risultano infondate: la Corte può integrare o correggere la motivazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p. quando la decisione in diritto sia corretta.
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