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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00170/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento conferma indirettamente la decisione di merito che aveva escluso la causa di non punibilità richiesta e aveva riqualificato il fatto in ricettazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per ricettazione, deducendo un unico motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Secondo la difesa, la motivazione del giudice di merito si sarebbe riferita al delitto di furto, mentre il giudice di appello aveva riqualificato il fatto in ricettazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché non si confrontava con la reale motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato i plurimi precedenti specifici dell'imputato per escludere implicitamente il requisito della non abitualità del comportamento, presupposto necessario insieme alla particolare tenuità dell'offesa per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede, oltre alla particolare tenuità dell'offesa, anche la non abitualità del comportamento; i plurimi precedenti specifici dell'imputato possono escludere tale requisito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La deduzione di un vizio motivazionale sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile se non si confronta con la reale ratio della sentenza impugnata.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone cumulativamente la tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la presenza di plurimi precedenti specifici è elemento idoneo a escludere la non abitualità.
  • Quando il giudice di merito esclude l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. valorizzando la recidiva sostanziale o i precedenti dell'imputato, il ricorso deve censurare direttamente tale passaggio argomentativo, altrimenti è manifestamente infondato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàRicettazioneImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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