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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29311/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui un immobile sito in Formello, già denunciato tramite procedura DOCFA come laboratorio artigianale, è stato riclassato dall'Ufficio dalla categoria C/1 alla categoria D/8 con aumento della rendita. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che: la disciplina normativa invocata dal giudice di merito non consentiva applicazioni retroattive per un atto del 2014; la categoria catastale andava determinata secondo la normale destinazione funzionale dell'unità immobiliare e le consuetudini locali; l'avviso avrebbe richiesto un contraddittorio endoprocedimentale preventivo; l'atto sarebbe stato insufficientemente motivato perché privo degli elementi fattuali e giuridici della diversa classificazione; il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto non contestate le caratteristiche strutturali e funzionali dell'immobile; e avrebbe valorizzato in modo non corretto le fotografie prodotte dall'Ufficio, trascurando la documentazione della società (perizia di parte, contratti di locazione, certificato di agibilità a laboratorio).

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché introduceva questioni non risultanti dalla sentenza impugnata e non adeguatamente dedotte nei gradi di merito; ha comunque osservato che la normativa richiamata non escludeva la rilevanza dei criteri tecnici di stima diretta. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che il classamento catastale dipende dalla destinazione oggettiva e dalle caratteristiche strutturali, tipologiche e dimensionali dell'immobile, non dall'uso concreto o dalla soggettiva destinazione impressa dal proprietario. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, escludendo un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo nell'ambito della procedura DOCFA e precisando che il termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 non si applica a tale procedimento. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che, nelle ipotesi DOCFA e di stima diretta, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando richiami i dati oggettivi e la categoria attribuita, specie se la difformità dipende da una diversa valutazione tecnica. Ha infine respinto congiuntamente il quinto e il sesto motivo, escludendo sia una violazione dell'art. 115 c.p.c. sia dell'art. 116 c.p.c., poiché il giudice di merito aveva valutato prove ritualmente acquisite e aveva correttamente fondato il convincimento sulle caratteristiche oggettive dell'immobile, reputando irrilevante la destinazione d'uso concreta dei singoli locali.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    "si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012"

    La Corte richiama la norma come disposizione che attribuisce valore normativo transitorio alle istruzioni della circolare catastale sulla stima diretta degli immobili speciali o particolari.

  • art. 1, commi 21 e 22, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale..."

    La Corte osserva che tale disciplina non ha abrogato, nemmeno tacitamente, il precedente rinvio normativo alla circolare tecnica e ha ridefinito l'oggetto rilevante della stima diretta.

  • art. 8, comma 2, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

    La categoria catastale si determina in base alla normale destinazione funzionale dell'unità immobiliare, tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali.

  • artt. 7 e 12, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non opera in via generalizzata in materia catastale DOCFA; il termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, riguarda le verifiche fiscali presso il contribuente e non la procedura catastale.

  • art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione dell'avviso catastale è sufficiente se, in caso di difformità tecnica rispetto alla proposta DOCFA, consente di comprendere i dati e la scelta classificatoria adottata.

  • art. 11, comma 1, d.l. 14 marzo 1988, n. 70, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154

    È richiamato per escludere la necessità del sopralluogo preventivo quando il nuovo classamento consegue a denuncia di variazione catastale del contribuente.

  • artt. 30 e 61, d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Il classamento richiede il riscontro della destinazione ordinaria e delle caratteristiche influenti sul reddito, con riferimento alla situazione oggettiva del bene al momento del classamento.

  • art. 62, d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    La destinazione ordinaria si accerta secondo le prevalenti consuetudini locali, tenendo conto delle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura per violazione dell'art. 115 è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a fonti probatorie un contenuto impossibile da ricavare; non basta contestare il diverso peso attribuito alle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia disatteso la regola di valutazione imposta; non è censurabile in cassazione il mero cattivo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 23, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario le difese dell'Ufficio si innestano su un atto impositivo già formato, senza imporre un ulteriore onere di allegazione rispetto a quanto già indicato nell'atto impugnato.

  • art. 24, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    I motivi aggiunti sono ammessi solo in caso di deposito di documenti non conosciuti dalle altre parti o per ordine della commissione.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno opera solo nei limiti di soggetti, petitum e causa petendi identici; non basta l'identità di questioni di fatto o giuridiche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per il presupposto del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale di immobili a destinazione speciale o particolare, la categoria va determinata in base alle caratteristiche oggettive, strutturali, tipologiche e dimensionali del bene, non all'uso concreto che ne faccia il proprietario o all'attività effettivamente esercitata nei locali.
  • Per gli immobili accertati tramite procedura DOCFA, l'amministrazione può discostarsi dalla proposta del contribuente senza attivare un contraddittorio preventivo generalizzato; il termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non si applica automaticamente al procedimento catastale.
  • L'avviso di accertamento catastale è sufficientemente motivato quando, in presenza di una diversa valutazione tecnica, indica i dati oggettivi e la categoria attribuita; una motivazione più analitica è necessaria solo se l'Ufficio disattende specifici elementi di fatto allegati dal contribuente.
  • Nel giudizio di legittimità la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata come semplice contestazione del convincimento del giudice sulle prove, ma solo quando sia denunciato l'uso di prove inesistenti, la loro percezione deformata, oppure l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento.
  • Nel processo tributario il thema decidendum resta delimitato dai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo; non sono ammissibili, in cassazione, nuove questioni o nuovi vizi dell'atto impositivo mai introdotti in precedenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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