Cassazione Penale, Sentenza n. 12626/2025 del 01/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Cosenza che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP su: somme di denaro (euro 62.467,00 e euro 153.352,00), il ramo d'azienda relativo ai servizi di certificazione e collaudo, e cinque automezzi, ritenuti profitto di plurime condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale imputate a Libero e Giuseppe Cafaro. I ricorrenti deducevano tre censure principali: (1) vizio procedurale per avere il Tribunale omesso di considerare il verbale dell'udienza del 25/09/2024 e di fatto deciso sulla base del verbale del 18/09/2024; (2) carenza di motivazione sul fumus commissi delicti e mancato esame della documentazione difensiva circa la regolarità e congruità del conferimento del ramo d'azienda e della vendita degli automezzi (compresa la contestazione della valutazione economica e degli estratti conto attestanti i pagamenti); (3) carenza motivazionale sul periculum in mora, con contestazione del punto che il sequestro del ramo d'azienda avrebbe comportato un danno rilevante per la perdita di autorizzazioni amministrative e che la motivazione del Tribunale si era limitata a formule di stile.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di interesse degli odierni ricorrenti rispetto ai beni sequestrati, in quanto i beni (ramo d'azienda e automezzi) risultavano di proprietà di Icover spa e i ricorrenti non agivano né in nome né nell'interesse della società né ne erano legali rappresentanti; pertanto mancava il concreto interesse al riesame finalizzato alla restituzione. Sul punto preliminare dell'errata indicazione dei componenti del collegio, la Corte ha ritenuto l'errore materiale privo di incidenza sulla validità del provvedimento (richiamata giurisprudenza: Sez. 5, n. 4530/2022). Ne è conseguito il rigetto per inammissibilità e la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Riferita dai ricorrenti per contestare la correttezza formale della decisione collegiale; la Corte ha ritenuto il vizio lamentato mero errore materiale non idoneo a invalidare l'ordinanza quando il verbale e la sottoscrizione del presidente estensore mostrano la riserva e la successiva decisione
art. 125, cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al principio di motivazione del provvedimento cautelare (fumus commissi delicti); la Corte ha invece valutato che l'esame delle ragioni sostanziali era comunque inidoneo a superare la questione principale dell'interesse all'impugnazione
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Invocato dai ricorrenti per censurare la motivazione sul periculum in mora; la Corte ha ritenuto la questione non risolutiva sul piano dell'ammissibilità del ricorso, essendo prevalsa la mancanza di interesse concreto degli appellanti
art. 322, cod. proc. pen.
Applicato in sede di giurisdizione sul riesame: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui chi non è titolare del bene sequestrato può impugnare solo se abbia un interesse concreto e attuale corrispondente al risultato tipizzato (dissequestro e restituzione); i ricorrenti non hanno tale interesse essendo i beni nella titolarità di Icover spa
Massime di principio
- Chi impugna un provvedimento di sequestro su beni appartenenti a una società di capitali deve avere un interesse concreto e attuale all'impugnazione (tipicamente finalizzato alla restituzione); il semplice rapporto personale con i precedenti amministratori non è sufficiente.
- Se i beni sequestrati appartengono a una società, solo la società (o chi agisca in suo nome con procura speciale) ha normalmente interesse a chiedere il riesame: i soci o terzi devono agire in nome e per conto della persona giuridica oppure dimostrare un diritto soggettivo diretto sui beni.
- Un errore formale nell'intestazione del provvedimento (es. indicazione di magistrati diversi) può costituire mero errore materiale e non comportare nullità se il verbale di udienza e le sottoscrizioni confermano la composizione che ha deliberato.
- Per opporsi efficacemente a un sequestro cautelare è importante provare concretamente (con documenti e perizia) la congruità delle operazioni contestate (valutazioni, pagamenti, trasferimenti) e fornire argomentazioni chiare sul mancato periculum in mora; tuttavia tali argomentazioni non sopperiscono all'assenza di interesse legittimante la impugnazione.
- Quando è stato trasferito il bene a terzi (es. vendita o conferimento a una spa), il rimedio corretto per l'ex titolare è promuovere l'azione in nome del proprietario attuale o rivolgersi a quest'ultimo affinché proponga il riesame, eventualmente acquisendo procura o dimostrando il diritto alla restituzione.
- La strategia difensiva, in presenza di sequestro su azienda/ramo d'azienda, dovrebbe prevedere contestazioni tecniche (perizia di stima, ricostruzione contabile) e, se necessario, l'acquisizione di una procura della società che oggi detiene i beni per poter impugnare in modo efficace.
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