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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08729/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un atto di contestazione con cui veniva irrogata alla società una sanzione amministrativa, quantificata nel doppio dell'accisa evasa, per irregolare prelievo di energia elettrica nel periodo 21 agosto 2015 - 19 agosto 2020, a seguito dell'accertamento di una manomissione del contatore mediante un apparecchio che ne alterava il regolare funzionamento. La società aveva impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, di avere già contestato i consumi anomali e il malfunzionamento del contatore con varie comunicazioni scritte, che il contatore era di proprietà del distributore e collocato all'esterno della struttura, che la responsabilità dell'alterazione era riferibile a un soggetto diverso dalla rappresentanza legale della società e che l'atto di contestazione fosse nullo per difetto di adeguata motivazione e di allegazione dei criteri di ricalcolo. Con il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. per avere la CTR ritenuto non contestata la manomissione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè le contestazioni preventive sui consumi anomali; 3) violazione dell'art. 59 del d.lgs. n. 504 del 1995, assumendo che la sanzione non potesse colpire la società se l'autore materiale dell'abuso era un terzo; 4) omesso esame e vizio di motivazione sulla dedotta nullità dell'atto sanzionatorio ex art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 e art. 24 Cost., per mancanza dei criteri di calcolo e delle tabelle di ricalcolo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondi e quarti motivi: il primo perché, una volta accertata in fatto la manomissione del contatore, non era configurabile la violazione dell'art. 115 c.p.c. nei termini prospettati; il secondo per difetto di decisività del fatto asseritamente omesso, essendo pacifico l'accertamento della manomissione; il quarto perché non veniva indicato un vero fatto storico decisivo omesso, ma si prospettava piuttosto un asserito vizio di motivazione dell'atto, mentre la motivazione dell'atto di contestazione era stata ritenuta non apparente. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la sanzione prevista dall'art. 59 del d.lgs. n. 504 del 1995 colpisce i soggetti obbligati per il solo fatto della manomissione o della tolleranza della manomissione dei congegni applicati, indipendentemente dall'autore materiale dell'abusivo prelievo, e la responsabilità della società titolare del contratto è stata confermata sulla base dell'accertamento in fatto della manomissione e del vantaggio derivante dal prelievo non registrato. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove offerte dalle parti.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza, ma il relativo motivo è stato ritenuto inammissibile/infondato alla luce della motivazione ritenuta sufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del vizio dedotto per nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del merito o per censurare genericamente la motivazione.

  • art. 59 d.lgs. n. 504 del 1995

    "Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa ... i soggetti obbligati di cui all'articolo 53 che: ... b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare ..."

    La sanzione ha natura amministrativa e funzione ripristinatoria del bene giuridico leso; opera nei confronti del soggetto obbligato all'adempimento fiscale per il solo fatto della manomissione o della tolleranza della manomissione, indipendentemente dall'autore materiale dell'abuso.

  • art. 53 d.lgs. n. 504 del 1995

    È la norma che individua i soggetti obbligati richiamati dall'art. 59 ai fini dell'applicazione della sanzione.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    È richiamato dalla ricorrente per dedurre la nullità dell'atto di contestazione per asserito difetto di motivazione e di indicazione dei criteri di calcolo.

  • art. 24 Cost.

    È invocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa lesione del diritto di difesa per l'asserita incompletezza dell'atto sanzionatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • In tema di sanzioni per irregolare prelievo di energia elettrica, accertata la manomissione del contatore o dei congegni di controllo, la responsabilità sanzionatoria grava sul soggetto obbligato alla fornitura, anche se non sia stato individuato come autore materiale dell'alterazione.
  • La deduzione di un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito; non è sufficiente contestare l'apprezzamento delle prove o riproporre questioni già esaminate.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri riconosciutigli; non ricorre quando si contesta il diverso peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
  • La sanzione prevista dall'art. 59 del d.lgs. n. 504 del 1995 ha natura amministrativa e funzione ripristinatoria, sicché l'elemento decisivo è la manomissione del congegno e la sua riferibilità al soggetto obbligato, non l'identificazione dell'autore materiale dell'abuso.
  • La motivazione dell'atto sanzionatorio non è viziata in modo rilevante quando risulti specifica e circostanziata, anche se il destinatario contesta la correttezza del ricalcolo o dei criteri adottati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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