Cassazione Penale, Sentenza n. 14000/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le imputate impugnano la condanna per tentato omicidio aggravato denunciando plurimi vizi: trattamento del giudizio in camera di consiglio con decisione per iscritto nonostante richieste tempestive di discussione orale; errata determinazione del termine di 15 giorni previsto dall'art. 23 d.l. 9/11/2020 n.149 in relazione a un rinvio per omessa notifica (art. 601 c.p.p.); utilizzazione nei motivi decisori di dichiarazioni raccolte nelle indagini preliminari (person a informata Sanda Tanase) nonostante contestazioni difensive; carenze e travisamenti nella motivazione circa elementi soggettivi e oggettivi del reato; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e rigetto di richieste istruttorie rilevanti quali prova sulla dinamica e condizioni psico-fisiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in particolare i motivi relativi alla illegittima trattazione in camera di consiglio non partecipata nonostante richieste tempestive di discussione orale. Ha ritenuto che, essendovi stato un rinvio per omessa notifica ad una delle imputate, il termine di 15 giorni per la richiesta di discussione va calcolato con riferimento all'udienza in cui si è instaurato regolarmente il contraddittorio; le richieste presentate per la successiva udienza del 4 marzo 2022 erano quindi tempestive. Lo svolgimento del giudizio in forma camerale ha determinato violazione del diritto al contraddittorio (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU) e nullità di ordine generale (artt. 173 e 180 c.p.p.). L'impugnata sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: le imputate hanno invocato travisamento dei fatti e violazione di legge come basi del ricorso
artt. 458 e 583 c.p.p. in relazione all'art. 24 Cost.
Richiamate dalle difese con censura di incostituzionalità nella parte in cui limiterebbero l'esercizio del rito abbreviato dal difensore; la questione è stata sollevata ma non è il punto decisivo della sentenza di cassazione
art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (poi inserito come art. 23-bis nel d.l. n.137/2020 conv. legge n.176/2020)
comma 1 e comma 4 (termine perentorio di 15 giorni per richiesta di discussione orale)
La Corte interpreta il termine di 15 giorni in relazione all'udienza in cui si sia instaurato un regolare contraddittorio fra tutti gli imputati; se l'udienza originaria non ha prodotto contraddittorio per omessa notifica, quella va considerata 'tamquam non esset' e il termine si calcola rispetto alla successiva udienza effettivamente costituita
art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Riferimento tecnico alle modalità di deposito telematico (caselle PEC) per la presentazione delle istanze previste dalla disciplina emergenziale; utilizzato per ricostruire i termini formali
art. 601 c.p.p.
Norma sulla notifica del decreto di citazione a giudizio: la mancata notifica ad una delle imputate ha reso nulla l'udienza originaria e ha impattato sul computo del termine per la richiesta di discussione orale
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Principi sul diritto al contraddittorio e a un giusto processo: la loro violazione è ritenuta causa di nullità generale quando la decisione interviene senza la partecipazione difensiva prevista
art. 173, comma 1, lett. c) c.p.p. e art. 180 c.p.p.
Norme sulle nullità processuali e sui loro effetti: la Corte qualifica come nullità di ordine generale la decisione presa in camera di consiglio nonostante le richieste di discussione orale tempestive
Massime di principio
- Se un'udienza viene rinviata per omessa notifica ad un imputato, l'udienza originaria si considera priva di effetto (tamquam non esset) ai fini del computo dei termini procedurali collegati al contraddittorio.
- La richiesta di trattazione orale prevista dalla disciplina emergenziale (termine libero di 15 giorni) va valutata con riferimento all'udienza in cui si è instaurato il regolare contraddittorio tra tutti gli imputati; richieste presentate nei 15 giorni antecedenti a quella udienza sono tempestive anche se il decreto originario era fissato in data anteriore poi resa inefficace per omessa notifica.
- La decisione in camera di consiglio senza partecipazione delle parti quando è prevista una richiesta tempestiva di discussione orale configura violazione del diritto al contraddittorio (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU) e determina nullità generale deducibile in cassazione.
- La mancata comunicazione preventiva alle parti del rigetto di una richiesta di discussione orale o della declaratoria di inammissibilità può compromettere l'esercizio del diritto di difesa e portare a vizio procedurale rilevante.
- In presenza di censure sulla utilizzazione di dichiarazioni predibattimentali o sulla valutazione delle prove e delle attenuanti, tali questioni possono essere riesaminate dalla Corte d'Appello in sede di nuovo giudizio dopo l'annullamento con rinvio.
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