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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48666/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della confisca di due mazzette di banconote per complessivi euro 13.000,00 rinvenute in suo possesso il 7/9/2021. Il ricorrente contestava che il denaro fosse stato erroneamente ritenuto provento/profitto del reato e denunciava la mancanza di nesso di pertinenzialità tra le somme e il reato contestato (acquisto e detenzione continuata di cocaina), nonché carenza di motivazione in ordine alla sproporzione rispetto alle condizioni personali ed economiche del ricorrente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo infondato e confermato la confisca del denaro, precisando che, pur non trattandosi di cessione di stupefacenti, la confisca era comunque legittima sulla base dell'art. 85-bis del D.P.R. n. 309/1990 in combinato con l'art. 240-bis c.p.: il giudice di merito aveva motivatamente constatato la sproporzione della somma rispetto alle condizioni economiche del soggetto (senza fissa dimora e privo di redditi leciti), e non ricorrevano le ipotesi ostative di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990. La Corte ha altresì confermato che l'art. 73, comma 7-bis (applicabile alla cessione) non era quello corretto da evocare nel caso di mera detenzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento; richiamata per contestualizzare la sentenza di primo grado emessa ai sensi del rito dell'accordo.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo di cassazione; concerne effetti e motivazione della sentenza di applicazione della pena.

  • art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limitazione dei motivi di cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena in pendenza di patteggiamento; la Corte ricorda i limiti dell'impugnazione ma sottolinea che la confisca può essere comunque denunciata come 'illegalità della misura'.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato come disciplina generale dei motivi di impugnazione per i casi non ricompresi nei limiti dallo specifico regime del patteggiamento.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990 (commi 1, 1-bis, 5, 7-bis)

    Norma che disciplina i delitti relativi a stupefacenti; la Corte chiarisce che il comma 7-bis (confisca quale prezzo/profitto della cessione) è applicabile all'ipotesi di cessione, non alla mera detenzione/acquisto continuato; il comma 5 contiene ipotesi ostative alla confisca.

  • art. 85-bis D.P.R. 309/1990

    Richiama, per i casi diversi dalla cessione, la disciplina sulla confisca prevista dal codice penale (in particolare l'art. 240-bis). La Corte ha ritenuto applicabile questo richiamo per legittimare la confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Consente la confisca per sproporzione tra beni posseduti e redditi leciti quando non è possibile dimostrare la liceità della provenienza; applicata (tramite art. 85-bis) alla somma rinvenuta in possesso del ricorrente ritenuta incompatibile con le sue condizioni economiche.

  • art. 111 comma 7 Cost.

    Riferimento costituzionale sul diritto di agire in giudizio e sull'impugnabilità; citato nella giurisprudenza per giustificare che la confisca può configurare 'illegalità della misura' e quindi essere dedotta in cassazione.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento l'impugnazione in cassazione è limitata, ma la confisca può essere comunque impugnata come 'illegalità della misura' o per vizi di motivazione.
  • La confisca del denaro rinvenuto in possesso dell'imputato non segue automaticamente la disciplina prevista per il prezzo/profitto della cessione (art. 73, comma 7-bis): quell'istituto è riferito alla cessione e non alla mera detenzione/acquisto.
  • Se non si è in presenza di cessione, la confisca del denaro deve essere valutata con il richiamo all'art. 85-bis del DPR 309/1990 e, tramite esso, all'art. 240-bis c.p.: è necessario accertare la sproporzione rispetto ai redditi leciti e l'assenza di giustificazione della provenienza.
  • La prova della liceità della provenienza del denaro incombe in pratica sul possessore: documentazione su redditi, attività lavorativa o altra fonte lecita può impedire la confisca.
  • La motivazione del giudice deve affrontare espressamente il nesso di pertinenzialità o la sproporzione; una motivazione adeguata rende la confisca resistente all'impugnazione.

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