Cassazione Penale, Sentenza n. 16192/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto dell'istanza di oblazione relativa alla contravvenzione contestata al capo a), perché il giudice del merito aveva valutato la gravità in parte sulla base del reato di diffamazione (capo c.) dal quale l'imputato è stato invece assolto, e non aveva adeguatamente considerato la lieve entità e le peculiarità della condotta (molestie telefoniche) né se fossero rimaste conseguenze dannose eliminabili; (2) violazione di legge e mancata valutazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p. per escludere la punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) in relazione al capo b) (minacce), poiché il Tribunale si era limitato a osservare l'assenza di elementi che qualificassero il danno come esiguo senza una disamina complessiva degli indicatori rilevanti. Inoltre in corso di causa la parte civile ha rimesso la querela con accettazione del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha disposto: (i) annullamento senza rinvio limitatamente al capo b) (reato di minacce) perché il reato è estinto per remissione della querela accettata dall'imputato; (ii) annullamento con rinvio rispetto al capo a) (contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., molestie telefoniche) affinché il Tribunale di Genova proceda a nuovo esame dell'istanza di oblazione, tenendo conto del mutato quadro probatorio e giuridico (assoluzione dal reato di diffamazione e pena pecuniaria per le minacce), e, se rigettata l'oblazione, valuti correttamente e motivatamente la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.). La Corte ha altresì condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Il giudice deve dichiarare d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, l'estinzione del reato quando questa risulti (es. per remissione della querela) e tale declaratoria prevale sulle cause di inammissibilità; la Corte l'ha applicata per l'estinzione del capo b).
art. 162-bis cod. pen.
Disciplina dell'oblazione nelle contravvenzioni con pene alternative: l'oblazione non dà automaticamente diritto all'estinzione e il giudice deve accertare se sono venute meno le conseguenze dannose o pericolose del reato; la Corte ha richiamato questo principio per imporre la riconsiderazione dell'istanza di oblazione.
art. 162 cod. pen.
Riferimento all'oblazione ordinaria e al principio per cui, se l'imputato chiede la riqualificazione del fatto per rendere applicabile l'oblazione, il giudice che ritenga fondata la riqualificazione deve decidere anche sull'istanza di oblazione.
art. 133 cod. pen.
Elenca i parametri per la determinazione della pena; la sentenza di merito non ha effettuato la disamina complessiva di questi parametri quando ha escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato la ragione per escludere tale causa e ha disposto il nuovo esame.
art. 660 c.p.
Norma penale relativa alla contravvenzione contestata (molestie telefoniche); oggetto del capo a) la cui statuizione è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio.
art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176) e art. 5 d.l. 01/04/2021 n.44
Norme processuali eccezionali citate sul punto della discussione orale: nel caso le parti non hanno chiesto tempestivamente la discussione orale; richiamate nella fase procedurale iniziale.
Massime di principio
- La remissione della querela, se intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e tempestivamente accettata, determina l'estinzione del reato e va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, con annullamento senza rinvio delle statuizioni penali e civili connesse.
- Quando l'imputato ha chiesto l'oblazione e, nel corso del processo, muta il quadro delle contestazioni (es. assoluzione da reati che avevano giustificato il rigetto), il giudice di merito o, in sede di rinvio, deve riconsiderare l'istanza di oblazione alla luce della qualificazione definitiva dei fatti; l'oblazione non è un diritto automatico ma il giudice deve motivare specificamente l'eventuale diniego valutando se permangono conseguenze dannose o pericolose eliminabili.
- Per escludere la punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) il giudice deve compiere una valutazione esplicita e motivata di tutti i parametri indicati dall'art. 133 c.p.; una motivazione generica incentrata solo sull'assenza di un danno esiguo è insufficiente.
- La riconsiderazione dell'istanza di oblazione o della causa di non punibilità è dovuta quando l'assetto probatorio o la qualificazione del fatto mutano a seguito del dibattimento, e il giudice deve fornire una motivazione articolata sugli indicatori di gravità o di esiguità.
- L'accettazione formale dell'atto di remissione da parte dell'imputato (o suo procuratore) è necessaria perché la remissione produca gli effetti estintivi; la Corte verifica sia l'avvenuta remissione che la tempestività del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15951/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15954/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15955/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15956/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15974/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15980/2022 del 27/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →