Cassazione Civile, Ordinanza n. 30434/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva promosso un pignoramento presso terzi contro un’azienda sanitaria locale, indicando come terzo pignorato la banca tesoriera. L’ente esecutato aveva proposto opposizione deducendo, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Napoli, oltre ad altri motivi riferiti al pignoramento e alla procedura. Il Tribunale di Salerno, in fase di merito dell’opposizione, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo applicabile l’art. 26-bis, secondo comma, c.p.c. e indicando come competente il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione. Con il regolamento di competenza il creditore ha censurato questa impostazione, sostenendo che, a seguito della riforma del 2021, il primo comma dell’art. 26-bis c.p.c. imporrebbe il foro del creditore ogni volta che il debitore sia una pubblica amministrazione, compresa l’azienda sanitaria locale, con conseguente competenza del Tribunale di Salerno. La Corte ha però qualificato distintamente i motivi dell’opposizione: alcuni come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., altri come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Ha quindi rilevato che la parte relativa all’opposizione agli atti esecutivi era tardiva, essendo stata proposta oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del pignoramento, e che pertanto la relativa declaratoria di incompetenza doveva essere cassata senza rinvio perché l’azione non poteva essere proposta. Quanto alla parte di opposizione all’esecuzione, la Corte ha ritenuto competente il Tribunale di Salerno, ma per una ragione diversa da quella invocata dal ricorrente: la competenza territoriale dell’opposizione si regola con l’art. 27 c.p.c. e resta ancorata al giudice del luogo dell’esecuzione, non al foro dell’esecuzione da determinarsi ai sensi dell’art. 26-bis c.p.c. per il processo esecutivo. La Suprema Corte ha inoltre chiarito, in via nomofilattica, che nell’espropriazione di crediti presso terzi il foro generale è quello del luogo in cui il debitore ha residenza, domicilio, dimora o sede; il foro del creditore con sede dell’Avvocatura dello Stato opera solo per le pubbliche amministrazioni che si avvalgono per legge del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato; la clausola di salvezza delle leggi speciali riguarda solo norme che dettino vere regole di competenza e non la disciplina della tesoreria unica come tale. Nel complesso, la Corte ha quindi disposto la cassazione senza rinvio della declinatoria per la parte relativa all’opposizione agli atti esecutivi, ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Salerno per la causa di opposizione all’esecuzione e ha compensato integralmente le spese del regolamento.
La decisione
La Corte ha accolto solo in parte la domanda proposta con il regolamento di competenza: ha cassato senza rinvio l’ordinanza impugnata nella parte in cui aveva deciso sull’opposizione agli atti esecutivi, perché tale opposizione era ormai tardiva e quindi inammissibile; ha invece dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Salerno sulla causa di opposizione all’esecuzione, precisando però che ciò discende dall’art. 27 c.p.c. e non dal foro dell’art. 26-bis c.p.c. come sostenuto dal ricorrente. Le spese del regolamento sono state compensate integralmente tra le parti. Non è stato disposto alcun ulteriore contributo unificato, perché la decisione non reca una statuizione di rigetto o inammissibilità del ricorso in cassazione. La Corte ha inoltre enunciato principi di diritto nell’interesse della legge sulla corretta interpretazione dell’art. 26-bis c.p.c. in materia di espropriazione di crediti presso terzi contro pubbliche amministrazioni.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
Il regolamento di competenza è l’unico rimedio impugnatorio esperibile contro l’ordinanza che definisce il giudizio di merito con pronuncia declinatoria di competenza.
art. 26-bis c.p.c.
Il secondo comma esprime la regola generale della competenza territoriale nell’espropriazione di crediti presso terzi; il primo comma costituisce deroga speciale applicabile solo alle pubbliche amministrazioni che si avvalgono per legge del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato. La clausola di salvezza riguarda solo vere norme di competenza.
art. 27 c.p.c.
L’opposizione all’esecuzione proposta dopo l’inizio dell’esecuzione è devoluta al giudice del luogo in cui si svolge l’esecuzione, e non alla competenza determinata dal foro dell’esecuzione stessa.
art. 615 c.p.c.
Alcuni motivi dedotti dall’esecutato, attinenti al diritto di procedere in executivis, sono stati ricondotti all’opposizione all’esecuzione.
art. 617 c.p.c.
Le doglianze relative a vizi formali del pignoramento o della procedura esecutiva integrano opposizione agli atti esecutivi e sono soggette al termine decadenziale di venti giorni.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La Corte ha deciso in camera di consiglio con riserva di deposito dell’ordinanza nel termine previsto dalla norma.
art. 382 c.p.c.
La Corte può dichiarare d’ufficio che l’azione non poteva essere proposta e cassare senza rinvio, potendo esercitare tale potere anche nel regolamento di competenza.
art. 363 c.p.c.
La Corte ha enunciato principi di diritto nell’interesse della legge per chiarire l’esatta esegesi della disciplina della competenza nell’espropriazione presso terzi.
art. 1, comma 29, L. 206/2021
La riforma ha modificato l’art. 26-bis c.p.c. sostituendo il criterio del terzo pignorato con un criterio misto legato alla sede dell’Avvocatura dello Stato e al distretto del creditore.
art. 1, comma 37, L. 206/2021
La nuova disciplina dell’art. 26-bis c.p.c. si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal 22 giugno 2022.
art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001
È richiamato come criterio per individuare la nozione di pubblica amministrazione, ma la Corte limita l’applicazione del primo comma dell’art. 26-bis alle amministrazioni difese obbligatoriamente dall’Avvocatura dello Stato.
art. 413, quinto comma, c.p.c.
Il rinvio contenuto nell’art. 26-bis c.p.c. non vale come autonoma definizione esaustiva della categoria delle pubbliche amministrazioni, ma va letto in coordinamento con il sistema del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
art. 25 c.p.c.
La formula del foro dell’Avvocatura dello Stato è interpretata in modo coerente con il foro erariale, riferito alle sole amministrazioni difese per legge dall’Avvocatura.
art. 14, comma 1-bis, L. 669/1996
È richiamato come esempio di vera norma speciale di competenza, perché collega il pignoramento a un preciso ufficio giudiziario.
art. 1-bis L. 720/1984
Disciplina il pignoramento presso terzi nel regime di tesoreria unica e individua il cassiere o tesoriere come terzo pignorato, ma non contiene una regola di competenza territoriale.
art. 159 d.lgs. 267/2000
È richiamato quale disciplina analoga per alcuni enti territoriali assoggettati a regime di tesoreria pubblica.
art. 543 c.p.c.
Indica l’atto di pignoramento presso terzi e il procedimento esecutivo cui si riferisce la controversia.
art. 547 c.p.c.
È richiamato per la dichiarazione del terzo pignorato nel sistema della tesoreria unica.
art. 171-ter c.p.c.
Richiamato per il deposito delle memorie integrative nella fase di merito dell’opposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato perché non vi è rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nell’espropriazione di crediti presso terzi, la competenza territoriale è regolata in via generale dal luogo in cui il debitore esecutato ha residenza, domicilio, dimora o sede; il criterio del foro del creditore è eccezionale e va applicato solo nei casi espressamente previsti.
- La deroga di cui all’art. 26-bis, primo comma, c.p.c. riguarda soltanto le pubbliche amministrazioni che si avvalgono per legge del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato; non è sufficiente la mera qualifica soggettiva di pubblica amministrazione.
- La clausola "salvo quanto disposto da leggi speciali" si riferisce esclusivamente a norme che dettano una autonoma regola di competenza territoriale per l’espropriazione di crediti contro pubbliche amministrazioni, e non a disposizioni che disciplinano soltanto il soggetto da pignorare o le modalità del pignoramento.
- Nell’opposizione esecutiva, occorre distinguere tra vizi che attengono al diritto di procedere in executivis e vizi formali del pignoramento o della procedura: i primi ricadono nell’opposizione all’esecuzione, i secondi nell’opposizione agli atti esecutivi.
- L’opposizione agli atti esecutivi è soggetta al termine di decadenza di venti giorni e, se proposta tardivamente, deve essere dichiarata inammissibile anche d’ufficio in sede di legittimità, con cassazione senza rinvio.
- La competenza dell’opposizione all’esecuzione già iniziata resta ancorata al giudice del luogo in cui si svolge l’esecuzione e non viene modificata dalle regole di competenza del processo esecutivo presupposto.
- In sede di regolamento di competenza, la Corte di cassazione può qualificare autonomamente i motivi dell’opposizione e, se dalla corretta qualificazione emerge l’inammissibilità dell’azione, cassare senza rinvio la decisione impugnata.
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