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Sentenza

Sentenza n. 2126/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata attuazione del piano di trattamento individualizzato predisposto dall’azienda sanitaria in favore del figlio minore

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità della mancata attuazione, da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, del piano di trattamento individualizzato redatto il 17 febbraio 2026 in favore del figlio minore, affetto da disturbo dello spettro dell’autismo con livello di supporto 3. Il piano, finalizzato a garantire un adeguato percorso terapeutico, era stato sottoscritto per accettazione dai genitori. La controversia riguardava esclusivamente la concreta esecuzione delle prestazioni e degli interventi già programmati, senza contestazione del contenuto del piano, né richiesta di revisione o aggiornamento dello stesso. Il TAR ha esaminato d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, ha distinto tra controversie relative alla predisposizione, al contenuto, alla revisione o all’aggiornamento del progetto o piano individuale, che rientrano nella giurisdizione amministrativa quando implicano l’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali, e controversie relative alla sua concreta attuazione, che appartengono alla giurisdizione ordinaria. Una volta predisposto il piano e individuate le prestazioni dovute, il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo alla loro concreta erogazione, mentre l’attività materiale di esecuzione non implica l’esercizio di potestà autoritative. Poiché nel caso concreto i ricorrenti lamentavano soltanto la mancata attuazione del piano di trattamento individualizzato e non ne contestavano il contenuto o l’aggiornamento, la controversia ricade nella giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha precisato che la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo

    La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di pubblici servizi presuppone che la controversia riguardi provvedimenti adottati nell’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali; non comprende la mera attività materiale di attuazione di prestazioni già definite.

  • art. 14 l. 328/2000

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il progetto individuale per la persona con disabilità può individuare prestazioni e interventi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali. La contestazione della sua predisposizione o del suo aggiornamento appartiene alla giurisdizione amministrativa, mentre la mancata o incompleta esecuzione delle prestazioni già individuate dà luogo a una posizione di diritto soggettivo tutelabile davanti al giudice ordinario.

  • art. 11 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Le controversie riguardanti la predisposizione, il contenuto, la revisione o l’aggiornamento di un piano o progetto individuale per una persona con disabilità rientrano nella giurisdizione amministrativa quando implicano valutazioni discrezionali dell’amministrazione e l’esercizio di poteri autoritativi.
  • Le controversie relative alla mancata o incompleta attuazione di un piano individuale già predisposto, quando le prestazioni dovute sono già concretamente individuate, appartengono alla giurisdizione ordinaria, perché il beneficiario vanta un diritto soggettivo alla loro erogazione.
  • La possibilità che un piano individuale sia successivamente modificato in relazione all’evoluzione delle esigenze della persona con disabilità non altera il riparto di giurisdizione: occorre distinguere tra contestazione della modifica o dell’aggiornamento, devoluta al giudice amministrativo, e contestazione dell’esecuzione delle prestazioni già programmate, devoluta al giudice ordinario.
  • La mera attività materiale di erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o socioassistenziali già individuate dall’amministrazione non costituisce esercizio di potestà autoritativa e non rientra, per ciò solo, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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