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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9215/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, in appello cautelare, aveva riformato il provvedimento del GIP e applicato la custodia in carcere per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (acquisto ai fini di cessione di 8 kg di marijuana). Il ricorrente deduce violazione di legge (artt. 125, 310, 274 e 275-bis c.p.p.) e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che il Tribunale: è andato oltre il devoluto valutando elementi non segnalati dal PM; ha valorizzato fatti eterogenei rispetto al reato contestato; ha omesso di considerare il lungo intervallo temporale (oltre quattro anni) tra il fatto e la misura; non ha tenuto conto dell'impossibilità per l'indagato di reiterare essendo già detenuto; ha confuso i requisiti di concretezza e attualità delle esigenze cautelari; non ha motivato sull'idoneità di misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso mancasse di specificità su molte censure e che, comunque, il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiamando conversazioni intercettate, tabulati telefonici e indagini della polizia giudiziaria. Sulla questione delle esigenze cautelari, la Corte ha confermato che il Tribunale ha fondatamente rilevato la pluralità di precedenti penali, la commissione del fatto in costanza di detenzione domiciliare, la pendenza per resistenza a pubblico ufficiale e l'esistenza di una custodia in carcere per altro reato (con giudicato cautelare), elementi che dimostrano una "dedizione al crimine" e l'attualità del pericolo di reiterazione. La Corte ha inoltre affermato che la detenzione in altra sede non impedisce l'applicazione di una nuova misura cautelare. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4

    Norma sostanziale che sanziona l'acquisto, la detenzione ai fini di spaccio e la cessione di stupefacenti. Il giudice ha ritenuto sussistenti gravi indizi circa l'acquisto di 8 kg di marijuana a fini di cessione, ai sensi di questa norma

  • codice di procedura penale, art. 273

    Definisce il parametro della gravità degli indizi per l'applicazione delle misure cautelari. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che ha richiamato intercettazioni e tabulati per ricondurre il fatto ai requisiti di cui all'art. 273

  • codice di procedura penale, art. 297, commi 3 e 5

    Disciplina l'esecuzione concorrente di più titoli (cautelari o definitivi). La Corte ha richiamato questa disciplina per affermare che la presenza di una custodia in carcere già in corso non impedisce l'adozione di altra misura cautelare

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Elenca i motivi di impugnazione per cassazione relativi al vizio di motivazione; la Corte ha rilevato che il ricorso non ha fornito censure sufficientemente specifiche e circostanziate ai sensi di tale norma

  • codice di procedura penale, artt. 125, 310, 274 e 275-bis

    Norme processuali richiamate dal ricorrente in tema di devoluzione e competenze; la Corte ha ritenuto prive di specificità le doglianze che accusavano il Tribunale di aver valutato elementi non devoluti, anche perché tali censure non sono state adeguatamente comprovate nel ricorso

Massime di principio

  • La "attualità" del pericolo di reiterazione non coincide con l'imminenza del reato: va valutata nella dimensione temporale e può desumersi dalla continuità della condotta delinquenziale e da elementi recenti che ne attestino l'effettività
  • Precedenti penali, condotte commesse durante misure alternative (es. detenzione domiciliare) e pendenze per reati successivi possono legittimamente essere valorizzati per ritenere attuale il pericolo di reiterazione
  • La contemporanea esecuzione di una misura cautelare o di altra pena non esclude automaticamente la possibilità di applicare ulteriori misure cautelari; l'ordinamento prevede la concorrenza di titoli esecutivi
  • Per impugnare con successo una decisione cautelare in Cassazione è necessario formulare censure specifiche e circostanziate sul vizio di motivazione e sulla violazione di norme processuali; mere asserzioni non supportate non sono sufficienti
  • Il giudice può considerare anche elementi eterogenei al fatto principale (es. integrazione nel circuito criminale, fonte reddituale illecita) se essi contribuiscono a dimostrare la concretezza e l'attualità del pericolo cautelare
  • La valutazione sull'idoneità di misure meno afflittive richiede motivazione specifica: l'organo giudicante deve spiegare perché misure alternative non sarebbero sufficienti alla luce della personalità, dei precedenti e della condotta dell'indagato

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