Sentenza n. 7230/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’annullamento del provvedimento di avviso orale emesso dalla Questura di Roma nei confronti del sig. -OMISSIS- e accoglimento dell’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale emesso dalla Questura di Roma e diniego di accesso agli atti del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale adottato ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 159/2011, deducendo la violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza e buon andamento, dell’art. 3 d.lgs. 159/2011 e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per sviamento, travisamento e carenza di istruttoria. Ha inoltre dedotto difetto di proporzionalità e prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011. Contestualmente ha proposto istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. per ottenere gli atti e i documenti posti a fondamento dell’avviso orale, contestando il diniego della Questura.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e l’istanza di accesso. Ha qualificato l’avviso orale come misura preventiva e cautelare, avente un impatto minimo sui diritti del destinatario, non necessitante dell’accertamento definitivo di una responsabilità penale. L’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della pericolosità sociale; il sindacato giudiziale è limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, nonché alla verifica dell’adeguatezza della motivazione e dell’istruttoria. Nel caso concreto il giudizio di pericolosità è stato ritenuto adeguatamente fondato su un procedimento penale pendente per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, per il quale era stata applicata una misura cautelare sulla base di gravi e univoci indizi, oltre che su precedenti di polizia, frequentazioni con soggetti pregiudicati, ulteriori procedimenti penali e altre segnalazioni. Non era quindi necessaria una sentenza penale definitiva né la previa sottoposizione delle condotte all’esame conclusivo dell’autorità giudiziaria. È stata respinta anche la censura di sproporzione, poiché la misura non ha natura punitiva ma mira a prevenire future condotte pericolose e deve essere valutata secondo una prognosi preventiva. L’istanza di accesso è stata respinta sia perché superflua ai fini della decisione, essendo già ritenuta legittima la misura, sia perché i documenti richiesti erano connessi a un’indagine penale e sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 1, l. 241/1990 e dell’art. 329 c.p.p.; l’interessato deve rivolgersi all’autorità giudiziaria procedente secondo le regole del processo penale. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 159/2011
invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge
L’avviso orale è una misura preventiva e cautelare fondata su indizi ed elementi di fatto idonei a far ritenere la pericolosità sociale del destinatario; non richiede l’accertamento definitivo della responsabilità penale.
art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011
La disposizione è stata ritenuta applicabile senza ravvisare i profili di illegittimità costituzionale prospettati dal ricorrente.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento è stato ritenuto sufficientemente motivato in relazione agli elementi fattuali posti a fondamento del giudizio di pericolosità.
art. 24, comma 1, l. 241/1990
I documenti oggetto di indagine penale sono stati ritenuti esclusi dal diritto di accesso.
art. 329 c.p.p.
Gli atti coperti dal segreto investigativo devono essere richiesti all’autorità giudiziaria procedente secondo le regole del processo penale, non mediante accesso amministrativo.
art. 116 c.p.a.
L’istanza di accesso è stata respinta perché i documenti erano superflui ai fini del giudizio e comunque sottratti all’accesso amministrativo.
Massime di principio
- L’avviso orale previsto dall’art. 3 d.lgs. 159/2011 ha natura preventiva e cautelare, non costituisce una sanzione e non richiede l’accertamento definitivo della responsabilità penale del destinatario.
- Per l’adozione dell’avviso orale possono essere sufficienti elementi fattuali e indiziari complessivamente rivelatori di una personalità incline a condotte antisociali, anche in assenza di una sentenza penale definitiva o di contestazioni già esaminate in via conclusiva dall’autorità giudiziaria.
- Nella valutazione della pericolosità sociale ai fini dell’avviso orale l’amministrazione esercita ampia discrezionalità; il giudice amministrativo verifica soltanto l’assenza di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà e l’adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione.
- La proporzionalità dell’avviso orale deve essere valutata in chiave preventiva e prognostica, considerando la sua idoneità a prevenire future condotte pericolose, e non come risposta punitiva a comportamenti pregressi.
- Gli atti e i documenti coperti dal segreto investigativo o comunque oggetto di indagine penale sono sottratti all’accesso amministrativo; l’interessato deve rivolgersi all’autorità giudiziaria procedente secondo le regole del processo penale.
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