Ordinanza n. 709/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza 30/2023 del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, pubblicata il 16 marzo 2023 (R.G. 479/2022 (confermata da Sentenza n. 285/2024 della Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro pubblicata il 20 settembre 2024 (R.G. 112/2023).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, n. 30/2023, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 285/2024, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si è costituito. In sede camerale, rilevata l'assenza della ricorrente all'udienza, il Collegio ha sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione dell'ammissibilità del ricorso per mancanza della prova della regolare notificazione del ricorso per ottemperanza all'amministrazione resistente, non costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di ottemperanza. Ha rilevato d'ufficio, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la possibile mancanza della prova della regolare notificazione del ricorso all'amministrazione resistente. In applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per eventuali deduzioni o per il deposito della prova della notificazione e ha rinviato la causa all'udienza camerale del 24 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato dalla ricorrente per chiedere l'esecuzione del giudicato formatosi sulle pronunce del giudice del lavoro.
art. 73, comma 3, c.p.a.
ai fini dell’ammissibilità del gravame, la mancanza della prova della regolare notifica del presente ricorso per ottemperanza all’Amministrazione resistente
Consente al giudice di rilevare una questione rilevata d'ufficio e di sottoporla al contraddittorio delle parti prima della decisione, assegnando un termine per deduzioni o integrazioni documentali.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
È la disposizione attributiva del beneficio il cui riconoscimento era stato dichiarato dal giudice del lavoro e la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- Prima di decidere sull'ammissibilità di un ricorso per ottemperanza, il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti la questione rilevata d'ufficio relativa alla mancanza della prova della notificazione del ricorso all'amministrazione resistente, assegnando un termine per deduzioni o per il deposito della prova mancante.
- La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non esonera il ricorrente dall'onere di dimostrare la regolare notificazione del ricorso per ottemperanza.
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