Cassazione Penale, Sentenza n. 7987/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per due motivi principali: 1) carenza di motivazione e manifesta illogicità, sostenendo che la Corte d'appello non ha spiegato perché i prodotti sequestrati fossero idonei a trarre in inganno, che non è stata effettuata alcuna perizia e che le case madri non avevano attestato la falsità, e insistendo che la grossolanità della contraffazione escluderebbe la configurabilità del reato; 2) violazione degli artt. 157 e 161 c.p. per prescrizione: la contestazione indicava la data del 18.02.2014 e, alla sentenza di primo grado, erano decorso un tempo superiore a quello previsto per la prescrizione (sei anni, prorogabile di due), con conseguente estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo e dichiarato parzialmente fondato il secondo. In particolare: - ha confermato il principio secondo cui il reato previsto dall'art. 474 c.p. (detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto) è un reato di pericolo a tutela della fede pubblica, che si realizza anche in presenza di contraffazione grossolana, senza necessità che sia concretamente realizzato l'inganno; pertanto la censura sulla presunta "inoffensività" per la grossolanità è stata rigettata; - ha invece ritenuto che, stante le sospensioni e i ritardi intervenuti nel giudizio di appello, si era maturato il termine massimo di prescrizione per il delitto di cui all'art. 474 c.p.; inoltre ha precisato che l'ipotesi attenuata dell'art. 648 c.p. è una circostanza attenuante speciale e che, ai fini della prescrizione, va considerata la pena prevista dal primo comma dell'art. 474 c.p.; di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al reato ex art. 474 c.p., capo 1), perché estinto per prescrizione, con la conseguente eliminazione della pena aggiunta di mesi 1 di reclusione ed euro 200 di multa relativa all'aumento per continuazione. Le restanti statuizioni di condanna sono rimaste in piedi.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
si fa riferimento all'ipotesi "lieve" e al comma quarto e al secondo comma come ipotesi attenuata
richiamata come riferimento per la qualificazione della ricettazione e per la natura di circostanza attenuante speciale; la Corte osserva che l'ipotesi attenuata non integra autonoma fattispecie e, ai fini della prescrizione, si deve fare riferimento alla pena prevista dal primo comma
art. 474 cod. pen.
il reato di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto è un reato di pericolo a tutela della fede pubblica: si configura anche in presenza di contraffazione grossolana e senza che sia necessario il concretizzarsi dell'inganno dell'acquirente
artt. 157 e 161 cod. pen.
norme sul termine di prescrizione: la Corte ha valutato che, tenuto conto delle sospensioni e dei differimenti intervenuti in appello, è maturato il termine massimo di prescrizione per il delitto ex art. 474 c.p.
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
norma invocata nella procedura di trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; richiamata nel procedimento ma non influisce sul merito delle questioni sostanziali
Massime di principio
- La detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto (art. 474 c.p.) è un reato di pericolo: la grossolanità della contraffazione non esclude automaticamente la configurabilità del reato.
- Per la configurazione del reato di contraffazione non è necessario provare che un acquirente sia effettivamente stato tratto in inganno; l'interesse tutelato è la fede pubblica nei marchi.
- Questioni nuove o differenti rispetto a quelle effettivamente svolte in appello non possono essere sollevate in Cassazione se non erano devolute al giudice d'appello.
- Ai fini del computo della prescrizione, le circostanze attenuanti speciali non costituiscono autonome fattispecie: va considerata la pena prevista dalla norma base; ritardi e sospensioni processuali possono determinare la maturazione della prescrizione.
- L'applicazione formale di aggravanti o recidiva deve risultare dagli atti se si vuole che incidano sul calcolo della prescrizione; in assenza di applicazione registrata, non possono essere conteggiate per prolungare i termini di prescrizione.
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