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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7987/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per due motivi principali: 1) carenza di motivazione e manifesta illogicità, sostenendo che la Corte d'appello non ha spiegato perché i prodotti sequestrati fossero idonei a trarre in inganno, che non è stata effettuata alcuna perizia e che le case madri non avevano attestato la falsità, e insistendo che la grossolanità della contraffazione escluderebbe la configurabilità del reato; 2) violazione degli artt. 157 e 161 c.p. per prescrizione: la contestazione indicava la data del 18.02.2014 e, alla sentenza di primo grado, erano decorso un tempo superiore a quello previsto per la prescrizione (sei anni, prorogabile di due), con conseguente estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo e dichiarato parzialmente fondato il secondo. In particolare: - ha confermato il principio secondo cui il reato previsto dall'art. 474 c.p. (detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto) è un reato di pericolo a tutela della fede pubblica, che si realizza anche in presenza di contraffazione grossolana, senza necessità che sia concretamente realizzato l'inganno; pertanto la censura sulla presunta "inoffensività" per la grossolanità è stata rigettata; - ha invece ritenuto che, stante le sospensioni e i ritardi intervenuti nel giudizio di appello, si era maturato il termine massimo di prescrizione per il delitto di cui all'art. 474 c.p.; inoltre ha precisato che l'ipotesi attenuata dell'art. 648 c.p. è una circostanza attenuante speciale e che, ai fini della prescrizione, va considerata la pena prevista dal primo comma dell'art. 474 c.p.; di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al reato ex art. 474 c.p., capo 1), perché estinto per prescrizione, con la conseguente eliminazione della pena aggiunta di mesi 1 di reclusione ed euro 200 di multa relativa all'aumento per continuazione. Le restanti statuizioni di condanna sono rimaste in piedi.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    si fa riferimento all'ipotesi "lieve" e al comma quarto e al secondo comma come ipotesi attenuata

    richiamata come riferimento per la qualificazione della ricettazione e per la natura di circostanza attenuante speciale; la Corte osserva che l'ipotesi attenuata non integra autonoma fattispecie e, ai fini della prescrizione, si deve fare riferimento alla pena prevista dal primo comma

  • art. 474 cod. pen.

    il reato di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto è un reato di pericolo a tutela della fede pubblica: si configura anche in presenza di contraffazione grossolana e senza che sia necessario il concretizzarsi dell'inganno dell'acquirente

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    norme sul termine di prescrizione: la Corte ha valutato che, tenuto conto delle sospensioni e dei differimenti intervenuti in appello, è maturato il termine massimo di prescrizione per il delitto ex art. 474 c.p.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    norma invocata nella procedura di trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; richiamata nel procedimento ma non influisce sul merito delle questioni sostanziali

Massime di principio

  • La detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto (art. 474 c.p.) è un reato di pericolo: la grossolanità della contraffazione non esclude automaticamente la configurabilità del reato.
  • Per la configurazione del reato di contraffazione non è necessario provare che un acquirente sia effettivamente stato tratto in inganno; l'interesse tutelato è la fede pubblica nei marchi.
  • Questioni nuove o differenti rispetto a quelle effettivamente svolte in appello non possono essere sollevate in Cassazione se non erano devolute al giudice d'appello.
  • Ai fini del computo della prescrizione, le circostanze attenuanti speciali non costituiscono autonome fattispecie: va considerata la pena prevista dalla norma base; ritardi e sospensioni processuali possono determinare la maturazione della prescrizione.
  • L'applicazione formale di aggravanti o recidiva deve risultare dagli atti se si vuole che incidano sul calcolo della prescrizione; in assenza di applicazione registrata, non possono essere conteggiate per prolungare i termini di prescrizione.

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