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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32210/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso un preavviso di fermo amministrativo, definita in primo grado con annullamento dell'atto e condanna alle spese a carico dell'agente della riscossione. In appello, il Tribunale di Roma si è pronunciato esclusivamente sulla corretta quantificazione delle spese di lite liquidate dal Giudice di pace, ritenendo corretto lo scaglione applicato e valorizzando la semplicità della causa e l'assenza di attività istruttoria. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione si deduce la nullità della sentenza d'appello, perché essa avrebbe deciso una fattispecie diversa da quella realmente devoluta, avendo confuso la sentenza impugnata con altra pronuncia del Giudice di pace: erano indicati un diverso numero di sentenza, una diversa procedura esecutiva e importi delle spese differenti da quelli effettivamente liquidati nella decisione appellata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha rilevato, sulla base degli atti processuali richiamati e prodotti, che la sentenza del Tribunale aveva effettivamente individuato come oggetto dell'appello una decisione del Giudice di pace diversa da quella realmente impugnata, sia quanto al numero della sentenza sia quanto al procedimento esecutivo richiamato sia quanto agli importi delle spese. Tale errore impediva di individuare univocamente una decisione motivata sull'appello proposto e integrava una nullità insanabile, rilevabile anche d'ufficio, per radicale inidoneità al raggiungimento dello scopo dell'atto processuale. La Corte ha quindi cassato la decisione impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato nel combinato disposto che consente di qualificare come nullità l'atto processuale inidoneo al raggiungimento dello scopo.

  • art. 161, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato nel combinato disposto a sostegno della rilevabilità della nullità della sentenza.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza, la cui assenza o inidoneità determina nullità.

  • art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel combinato disposto sulla necessità di una motivazione riconducibile alla decisione effettivamente impugnata.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello confonde l'oggetto del gravame con una diversa decisione, richiamando un numero di sentenza, un procedimento o importi di spese non corrispondenti agli atti effettivamente impugnati, la decisione è affetta da nullità insanabile.
  • La nullità della sentenza per radicale inidoneità al raggiungimento dello scopo processuale è rilevabile anche d'ufficio in cassazione.
  • Il vizio non riguarda una mera inesattezza materiale, ma l'impossibilità di individuare una motivata pronuncia sull'effettivo oggetto dell'impugnazione.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve pronunciarsi nuovamente sull'appello correttamente riferito alla sentenza effettivamente impugnata e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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