Cassazione Civile, Ordinanza n. 03251/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale con cui il Comune contestava a una persona fisica di avere, in data 17 settembre 2018, occupato la sede stradale mediante recinzione da cantiere e di avere eseguito opere sulla strada senza la prescritta autorizzazione, applicando sanzioni pecuniarie e la sanzione accessoria del ripristino. L'interessato proponeva opposizione sostenendo che l'area era di sua esclusiva proprietà, che non esisteva alcuna servitù di uso pubblico, che il terreno era utilizzato solo occasionalmente dai frontisti e che la recinzione costituiva esercizio del suo diritto di proprietà e non un'occupazione cantieristica. Il Giudice di pace annullava solo la parte del verbale relativa all'occupazione di suolo pubblico, ma confermava la sanzione ex art. 21 CdS ritenendo che la recinzione integrasse opere su strada, pertinenze, fasce di rispetto e aree di visibilità. Il Tribunale confermava la decisione, valorizzando la presenza di segnaletica, bidoni dei rifiuti e di una centralina, e ritenendo sussistente un uso pubblico dell'area. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: due per motivazione apparente o contraddittoria della sentenza di appello; uno per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il Tribunale avesse deciso su un uso pubblico non devoluto; uno per violazione dell'art. 2643 c.c., sostenendo l'inopponibilità della pretesa servitù per mancanza di trascrizione; uno per violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1 Protocollo addizionale CEDU, lamentando che l'Amministrazione non avesse provato l'esistenza, la consistenza e i presupposti temporali della servitù di uso pubblico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la motivazione del Tribunale, pur espressa in modo non lineare, consentiva comunque di comprendere il percorso logico seguito: l'area era privata ma gravata da uso pubblico, desumibile dalle risultanze probatorie e dalla sua destinazione a servizi e accesso alla strada; di conseguenza l'opera realizzata era soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21 CdS. Ha poi respinto il terzo motivo, affermando che non vi era ultrapetizione poiché il giudice può sempre qualificare giuridicamente i fatti dedotti, e che i giudici di merito avevano fondato la decisione sui fatti emersi in causa relativi alla destinazione a servizi e all'uso pubblico dell'area. Il quarto e il quinto motivo sono stati ritenuti assorbiti perché dipendenti dal rigetto delle censure preliminari. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di difesa dell'ente intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 20, commi 1 e 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
La violazione dell'articolo è stata contestata per occupazione della sede stradale senza autorizzazione; nel caso concreto il giudice di merito ha escluso l'occupazione di suolo pubblico in senso stretto ma ha ritenuto comunque integrata una diversa violazione connessa alle opere eseguite in area soggetta alla disciplina stradale.
art. 21, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità
L'autorizzazione è necessaria non solo sulle strade e pertinenze, ma anche sulle fasce di rispetto e aree di visibilità; l'uso pubblico dell'area rende applicabile tale disciplina anche se il suolo è di proprietà privata.
art. 24 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
Richiamato come riferimento per le pertinenze stradali; nel caso concreto la qualificazione dell'area come pertinenza è stata superata/affiancata dalla sua destinazione a uso pubblico e servizi.
art. 26 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
È la competente autorità che rilascia la preventiva autorizzazione o concessione richiesta dall'art. 21 CdS.
art. 2, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
La Corte richiama il principio per cui la soggezione alla disciplina del codice deriva dalla destinazione a uso pubblico, non dalla natura pubblica o privata della proprietà; le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali.
art. 3, comma 1, n. 52, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
La strada vicinale è per definizione di proprietà privata, anche quando destinata a uso pubblico.
art. 132 c.p.c.
Invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione consentiva di comprendere il fondamento della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per lamentare motivazione apparente o incomprensibile; censura ritenuta infondata.
art. 112 c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio di ultrapetizione sussiste solo se il giudice attribuisce un bene diverso o pronuncia su questioni estranee al thema decidendum; non vi è violazione quando il giudice qualifica giuridicamente in modo diverso i fatti dedotti.
art. 113, comma 1, c.p.c.
Richiamato per affermare il principio iura novit curia, che consente al giudice di applicare norme giuridiche diverse da quelle richiamate dalle parti.
art. 2643 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inopponibilità della pretesa servitù per mancata trascrizione; il motivo è stato assorbito e non esaminato nel merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che spettasse al Comune provare l'esistenza della servitù di uso pubblico; il motivo è stato assorbito.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Invocato in chiave di tutela della proprietà privata contro la compressione derivante dalla pretesa servitù pubblica; il motivo è rimasto assorbito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione; non basta che sia stilisticamente infelice o poco lineare se il ragionamento decisorio è comunque ricostruibile.
- In materia di codice della strada, la disciplina si applica in ragione della destinazione del bene a uso pubblico, non della sola natura dominicale pubblica o privata dell'area.
- Su aree private gravate da uso pubblico, anche opere o recinzioni realizzate dal proprietario possono richiedere la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 21 CdS quando incidano su strada, pertinenze, fasce di rispetto o aree di visibilità.
- Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice, senza attribuire un bene diverso da quello richiesto, qualifica giuridicamente in modo differente i fatti già introdotti in causa.
- Il giudice può fondare la decisione sulle risultanze probatorie ritualmente acquisite e attribuire loro la corretta qualificazione giuridica, anche se le parti hanno prospettato in diritto una diversa ricostruzione.
- rami
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