Cassazione Penale, Sentenza n. 16829/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Panaro ha impugnato la sentenza in cassazione deducendo, primo motivo, carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attribuzione del reato di furto di energia elettrica (contestando che l'appartamento contenesse solo suoi familiari) e, secondo motivo, erronea applicazione dell'art. 163 c.p. per omissione di pronuncia sulla richiesta, proposta con l'atto di appello, di sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (la Corte territoriale aveva già esaminato e respinto la censura; l'abitazione coincideva con l'indirizzo di domicilio eletto dall'imputato). Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello non si è pronunciata sulla istanza di sospensione condizionale della pena; perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo al beneficio e ha rinviato per nuovo giudizio, sul solo punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. È stata altresì dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'accertamento della responsabilità penale ai sensi dell'art. 624 c.p.p. (cioè confermata la condanna per il reato di furto di energia elettrica quantificato in euro 7.224,02, con pena ridotta dalla Corte d'appello a sei mesi di reclusione e 300 euro di multa).
Norme richiamate
art. 161 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che l'abitazione alla quale è stato accertato il furto coincideva con l'indirizzo presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio, giustificando così l'attribuzione del fatto e la valutazione operata dalla corte territoriale
art. 163 cod. pen.
Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che la mancata pronuncia, da parte del giudice di merito, su una istanza di sospensione condizionale formulata con l'appello costituisce omissione che impone l'annullamento con rinvio per consentire la valutazione discrezionale del beneficio
art. 624 cod. proc. pen.
Norma richiamata per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale, con la conseguenza che l'annullamento disposto riguarda soltanto il beneficio omesso e non l'accertamento di colpevolezza
Massime di principio
- L'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p. può collegare stabilmente l'imputato al luogo in cui è stato accertato il reato e giustificare l'attribuzione del fatto, rendendo infondate censure generiche sulla presenza di altre persone nell'abitazione
- Il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente su tutte le questioni e sulle istanze rilevanti sollevate con l'appello; l'omissione di pronuncia su una richiesta di beneficio discrezionale (es. sospensione condizionale) è vizio che dà luogo ad annullamento limitato e rinvio
- La Cassazione può annullare parzialmente la sentenza solo per la parte che presenta omissioni o vizi e disporre il rinvio per nuovo esame senza rimettere in discussione l'accertamento di responsabilità già divenuto irrevocabile
- Le impugnazioni generiche o che non si confrontano con la motivazione già resa dal giudice di merito sono spesso dichiarate inammissibili per difetto di specificità
- Quando l'annullamento è limitato a questioni accessorie (es. concessione di benefici), è possibile che la pronuncia di responsabilità rimanga intatta ai sensi delle norme sul carattere irrevocabile delle sentenze
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